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Cosa si ottiene con la previdenza complementare

Tutte le informazioni che riguardano l’iscrizione alla forma pensionistica complementare che porta vantaggi per il dipendente come il diritto all'anticipazione sulla posizione maturata e la richiesta di trasferimento ad un'altra forma pensionistica.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2018

Il dipendente che si iscrive alla forma pensionistica complementare può:

  • avere diritto all'anticipazione sull'intera posizione individuale maturata;
  • chiedere il trasferimento della propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare;
  • chiedere il riscatto;
  • conseguire la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità.

Anticipazione

Il dipendente iscritto alla forma pensionistica complementare da almeno otto anni può richiedere un'anticipazione sull'intera posizione individuale maturata (contributi versati e rendimenti accumulati a esclusione della parte "figurativa" non ancora conferita al Fondo dall'INPS) per alcune causali previste dalla legge e dallo statuto del Fondo, tra le quali:

  • spese per interventi e terapie sanitarie a carattere straordinario;
  • acquisto della prima casa per sé e per i propri figli;
  • ristrutturazione della prima casa.

Il dipendente può reintegrare la posizione individuale secondo le modalità previste dalla forma pensionistica complementare.

Trasferimento

L'aderente può chiedere di trasferire la propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare ma solo dopo un periodo di permanenza minimo di tre anni e, in ogni caso, non nei primi cinque anni di vita del fondo. Il trasferimento può avvenire anche a seguito del passaggio ad altra attività lavorativa in un settore per il quale non opera la forma pensionistica di provenienza. In tal caso non è necessario il rispetto del requisito minimo di permanenza.

Riscatto

L'aderente può chiedere il riscatto, vale a dire la restituzione dell´intera posizione maturata per ottenere il capitale accumulato, in caso di: cessazione dal servizio senza aver maturato il diritto alla pensione complementare o di cambio di attività lavorativa con passaggio a un settore di lavoro nel quale non opera la forma pensionistica complementare a cui è iscritto.

In caso di decesso dell'iscritto al fondo, la posizione individuale dovrà essere riscattata dal coniuge o dai figli o, se a carico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari

Le forme pensionistiche complementari erogano le seguenti prestazioni:

  • prestazione pensionistica per vecchiaia che si consegue al raggiungimento dell'età pensionabile del regime obbligatorio e con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo;
  • prestazione pensionistica per anzianità che si consegue con la cessazione dell'attività lavorativa, almeno 15 anni di partecipazione al fondo e un'età anagrafica di non più di dieci anni inferiore a quella pensionabile prevista dal regime obbligatorio.

La prestazione pensionistica, determinata sulla base dei versamenti effettuati e dal rendimento ottenuto dall'investimento del patrimonio durante la permanenza nel fondo, può essere erogata in:

  • forma di rendita periodica;
  • capitale per un importo massimo pari al 50% di quanto maturato e il rimanente in rendita;
  • capitale per l'intera somma maturata, nel caso in cui la rendita annua risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere inoltre l'erogazione di prestazioni anche in caso di premorienza (con eventuale erogazione di prestazione ai superstiti) o invalidità degli aderenti.