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Ex Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali

Tutte le informazioni che riguardano il soppresso Fondo per il personale iscritto all'albo degli spedizionieri doganali, oggi confluito nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ai fini della pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 14 maggio 2021

Il Fondo previdenziale e assistenziale per il personale iscritto all'albo degli spedizionieri doganali è stato soppresso dal 1° gennaio 1998.

A partire da tale data, gli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato sono iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) ai fini della pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti.

Al contrario, gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di lavoro subordinato e i soggetti iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo stesso sono iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n 335.

Sempre dalla stessa data le attività riguardanti l'erogazione dei trattamenti pensionistici e dell'indennità di buonuscita sono confluite in apposita gestione speciale a esaurimento presso l'INPS.

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, anticipata, ai superstiti e alle prestazioni di invalidità sono quelli previsti per i lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti.

Soggetti iscritti al Fondo al 31 dicembre 1997

Per gli spedizionieri doganali non aventi diritto alla pensione nel soppresso Fondo, è previsto il diritto alle seguenti prestazioni sulla base delle norme del previgente Fondo:

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dei 66 anni di età, da adeguare alla speranza di vita, sia per gli uomini che per le donne.

Pertanto, il diritto alla quota aggiuntiva si consegue con:

  • 66 anni e 7 mesi (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020), requisito adeguato alla speranza di vita, in attuazione dell'articolo 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
  • un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni anche se cancellati dal Fondo prima della soppressione;
  • un'anzianità contributiva anche se inferiore ai 20 anni se si era iscritti al Fondo alla data di soppressione.

La quota di pensione sulla base della contribuzione accreditata al Fondo al 31 dicembre 1997 deve essere calcolata computando, per ogni anno di contribuzione accreditata in detto Fondo, un ventesimo dell'importo determinato, secondo le norme del proprio regolamento, per le pensioni da liquidare in presenza dell'anzianità minima di iscrizione, pari a 20 anni.

PENSIONE DI INVALIDITÀ

Gli spedizionieri doganali iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997 possono richiedere la pensione di invalidità, prima di aver acquisito il diritto alla pensione ordinaria, nel caso di inabilità in modo assoluto e permanente all'esercizio dell'attività professionale in dipendenza di infortunio o malattia.

Possono richiedere la pensione di invalidità i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva non inferiore ai due anni.

Si prescinde da tale requisito solo nel caso in cui l'infortunio o la malattia siano dovuti a cause connesse direttamente all'attività lavorativa.

PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione di reversibilità spetta ai superstiti di titolari di pensione ordinaria di vecchiaia o di titolari di pensione di invalidità e ai superstiti di iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997, in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai due anni.

Decorre dal giorno successivo a quello del decesso del dante causa se la domanda è presentata entro due anni dalla morte dello stesso. Trascorso inutilmente tale termine, la pensione decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

L'importo della pensione spettante ai superstiti di titolare di pensione ordinaria di vecchiaia o di titolare di pensione di invalidità è calcolato secondo le aliquote fissate dall'articolo 29 del regolamento dell'ex Fondo.

L'importo della pensione spettante ai superstiti di iscritto al Fondo al 31 dicembre 1997, non pensionato a tale data, è quello derivante dall'applicazione delle aliquote fissate dall'articolo 28 del regolamento dell'ex Fondo sull'importo annuo lordo determinato dal Fondo stesso in favore del dante causa al 31 dicembre 1997, riferito a 13 mensilità.

INDENNITÀ DI BUONUSCITA

L'articolo 32 del regolamento dell'ex Fondo prevede che, oltre al trattamento pensionistico, gli iscritti abbiano diritto a un'ulteriore prestazione previdenziale, costituita dall'indennità di buonuscita che spetta al compimento dell'età prevista per la pensione ordinaria di vecchiaia a carico del Fondo (articolo 2, comma 2, legge 16 luglio 1997, n. 230). Per la domanda dell’indennità di buonuscita è possibile scaricare il Modulo Ap38.

L'indennità è erogata in misura doppia per i lavoratori cancellati dal Fondo anteriormente alla data di soppressione del Fondo stesso, senza che gli stessi abbiano maturato un'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni e il conseguente diritto alla pensione.

Per effetto dell'articolo 2, comma 1 del regolamento dell'ex Fondo, dal 1° gennaio 2014 il requisito anagrafico per il diritto all'indennità di buonuscita è elevato a 66 anni con l'aggiunta degli incrementi per aspettativa di vita previsti dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (tre mesi per il triennio 2013-2015), 16 dicembre 2014 (ulteriori quattro mesi per il triennio 2016-2018) e 5 dicembre 2017 (ulteriori cinque mesi per il biennio 2019-2020).

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2019 l' indennità di buonuscita viene liquidata al compimento di 67 anni di età (cfr. circolare INPS 3 luglio 2014, n. 86 e circolare INPS 4 aprile 2018, n. 62).
L'importo dell'indennità di buonuscita, sia in misura ordinaria che in misura doppia – calcolato alla data del 31 dicembre 1993 o, per coloro che si fossero cancellati dal Fondo precedentemente, alla data di cancellazione dal Fondo – è indicato nella certificazione previdenziale rilasciata dal Fondo alla sua soppressione. A tale importo, per i soggetti che risultano iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1997, viene applicata la rivalutazione monetaria secondo le norme vigenti in materia. Invece, per coloro che si sono cancellati dal Fondo nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e il 31 dicembre 1997, la rivalutazione monetaria viene applicata fino alla data di cancellazione dal Fondo stesso.

Per gli spedizionieri doganali che non hanno avuto accesso alla pensione a carico del soppresso Fondo e si sono avvalsi della totalizzazione dei periodi contributivi per il conseguimento della pensione in tale regime, l'indennità di buonuscita (già erogata in misura doppia) deve essere rideterminata in misura ordinaria con ripetizione dell'indebito.

Totalizzazione

Si precisa che gli iscritti al soppresso Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi per il conseguimento di prestazioni pensionistiche da liquidare in regime di totalizzazione, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni.

In presenza di domanda di pensione in regime di totalizzazione e prima di procedere alla liquidazione della pensione le strutture territoriali interessate avranno cura di comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della competente area della Direzione centrale Pensioni PrestazioniAtipiche.DG@inps.it precisando nell'oggetto "totalizzazione spedizionieri doganali".