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Medici- Patronati- Persone con disabilità e invalidità
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2025
Cos'è
L’Assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata a domanda alle persone con una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
A chi è rivolto
INPS concede l’Assegno ordinario di invalidità ai lavoratori:
- dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata.
Come funziona
DECORRENZA E DURATA
La misura:
- decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti;
- è confermata automaticamente dopo tre riconoscimenti consecutivi, salvo le facoltà di revisione;
- viene erogata in misura ridotta durante lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- ha validità triennale;
- si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti.
Il beneficiario può chiedere il rinnovo:
- sei mesi prima la data di scadenza senza soluzione di continuità nel pagamento;
- entro 120 giorni dalla data di scadenza.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’Assegno di invalidità viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo.
Se invece il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995 si applica il sistema contributivo.
DECADENZA
L’Assegno ha validità triennale ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.
Domanda
REQUISITI
Può richiedere l’Assegno chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, ha:
- una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo;
- maturato almeno cinque anni di assicurazione e 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.
Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in Paesi dell’Unione europea o in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia.
In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri.
L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.