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Cumulo pensione e reddito da lavoro

Tutte le informazioni che riguardano la cumulabilità con i redditi da lavoro estesa a tutte le pensioni di anzianità, ai trattamenti di prepensionamento e alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2023

Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

La totale cumulabilità con i redditi da lavoro è stata estesa dal 2009 a tutte le pensioni di anzianità, i trattamenti di prepensionamento e le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo, a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima e della Gestione Separata.

L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell'attività di lavoro autonomo.

Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro dipendente e autonomo opera per i trattamenti pensionistici di inabilità (pensione di privilegio, dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e quella relativa alle mansioni).

Tali trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e con i redditi da lavoro dipendente nella misura del 50%.

In sede di compilazione online dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che in caso di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:

  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
  • le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Le trattenute lavorative

La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.

Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all'ente previdenziale che eroga la pensione.

Viene, invece, effettuata dall'ente previdenziale sulla pensione nei casi di:

  • tardiva liquidazione della pensione, operando sugli arretrati;
  • attività lavorativa dipendente svolta dal pensionato all'estero. In tal caso egli è tenuto a comunicare all'ente la data di inizio dell'attività, il numero delle giornate di lavoro e l'importo mensile della retribuzione;
  • possesso, da parte del pensionato, di redditi da lavoro autonomo.

La trattenuta è giornaliera, per reddito da lavoro dipendente o mensile, per reddito da lavoro autonomo.

Nel primo caso è pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.

Nel secondo caso è pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito autonomo prodotto.

I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali.
Il pensionato, che svolge attività lavorativa autonoma all'estero, deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.

 

Assegno ordinario di invalidità

Per i titolari di assegno di invalidità che continuano a lavorare sono previste una riduzione per incumulabilità con i redditi da lavoro introdotta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (che opera indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per liquidare l'assegno ed eventuali successivi supplementi) e una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se la pensione è liquidata con meno di 40 anni di contributi (computando anche i periodi riconosciuti a supplemento) e se l'importo dell'assegno ridotto per applicazione della legge 335/1995 resta comunque superiore al trattamento minimo.

La trattenuta per legge 335/1995 non opera se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo, mentre è pari al 25% dell'importo di pensione, se il reddito supera quattro volte il trattamento minimo annuo e al 50% dell'importo di pensione, se il reddito supera cinque volte il trattamento minimo annuo.

In caso di trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia la pensione diventa cumulabile con i redditi da lavoro.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all'estero e con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPS che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l'assegno ordinario di invalidità oppure per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici la pensione di inabilità ordinaria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa.

Pensione di invalidità

La pensione di invalidità liquidata con decorrenza entro il 1° luglio 1984 è soggetta a una particolare disciplina in materia di cumulo con i redditi da lavoro.

Essa prevede che se il pensionato possiede un reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno), la pensione di invalidità viene sospesa.

Tale disciplina non è più applicabile dal momento in cui il pensionato compie l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o la pensione di invalidità viene trasformata in pensione di vecchiaia a seguito di apposita domanda dell'interessato.

Pensione anticipata precoci

La pensione anticipata precoci non è cumulabile, dalla data di decorrenza, con i redditi di lavoro subordinato e autonomo prodotti in Italia e all’estero, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Nel caso in cui il pensionato percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, il trattamento pensionistico è sospeso dalla data di decorrenza di quest’ultimo fino alla conclusione del periodo di anticipo.

L’interessato deve comunicare tempestivamente all’Istituto i redditi da lavoro.

Pensione quota 100 e successive modifiche e pensione anticipata flessibile

Le pensioni quota 100 e successive modifiche e la pensione anticipata flessibile non sono cumulabili con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5mila euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita - previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5mila euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

La presentazione delle dichiarazioni dei redditi da lavoro

I titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità e di inabilità degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici assoggettati al regime di incumulabilità devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

In particolare, devono presentare la dichiarazione attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente e la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni.

Devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente.

Le sanzioni

Il lavoratore che non consegna al proprio ente previdenziale la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo è obbligato al versamento della somma pari all'importo annuo della pensione, percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione.
Sono inoltre previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti alle norme sull'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.