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Fondo pensioni per lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti

Tutte le informazioni che riguardano il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e il Fondo Pensione Lavoratori Sportivi. I lavoratori sono distinti in A, B e C, definiti raggruppamenti individuati con decreto del Ministro del Lavoro.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2023

L’ENPALS è stato soppresso nel 2011 ed è confluito nell'INPS tra le forme previdenziali sostitutive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) con la denominazione di Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e di Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), come ridenominato a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

I decreti legislativi 30 aprile 1997 n. 166 e n. 182 hanno modificato la disciplina pensionistica rivolta ai lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP con l'introduzione di nuove regole per il calcolo e per i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali gestite dai fondi. I lavoratori sono stati distinti in tre diversi gruppi – A, B e C, convenzionalmente definiti "raggruppamenti" – individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 novembre 1997, a seconda che:

  • prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli – raggruppamento A (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 120 contributi giornalieri fino al 30 giugno 2021); l’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dal 1° luglio 2021 ha modificato l’annualità di contribuzione utile per il diritto a pensione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A portandola a 90 contributi giornalieri;
  • prestino a tempo determinato attività al di fuori dell'ipotesi prevista al punto precedente – raggruppamento B (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 260 contributi giornalieri);
  • prestino attività a tempo indeterminato – raggruppamento C (per la copertura di un anno di contribuzione occorrono 312 contributi giornalieri).

Particolari disposizioni per la valutazione della contribuzione ex ENPALS e della contribuzione versata e accreditata presso altre Gestioni ai fini della concessione delle prestazioni

Secondo le disposizioni di cui all’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, i soggetti che possono far valere la contribuzione sia presso la Gestione Spettacolo e Sport (ex ENPALS), confluita nel Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione gratuita dei contributi versati e accreditati in entrambe le gestioni.

Le modalità attuative di tali disposizioni sono illustrate nella Convenzione INPS/ENPALS stipulata il 3 dicembre 1973.

Il criterio con il quale viene stabilita la competenza a erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva. Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi.

La competenza è sempre attribuita al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) o al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP), qualora la contribuzione versata e accreditata ai medesimi fondi dia diritto ad autonoma prestazione. La competenza è invece imputata ai fondi della Gestione Spettacolo e Sport nei casi di:

  • pensione di vecchiaia anticipata in favore dei ballerini e tersicorei, nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);
  • pensione di vecchiaia anticipata in favore degli sportivi professionisti, nel Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP);
  • pensione di invalidità specifica, nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

Nei casi appena elencati, l’eventuale contribuzione versata e accreditata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) sarà valutata ai fini della determinazione della sola misura della prestazione pensionistica da porre a carico dei fondi della Gestione Spettacolo e Sport.

L’accertamento del requisito contributivo si rende necessario nel caso in cui il lavoratore risulta assicurato presso le tre gestioni:

  • Gestione Spettacolo e Sport (FPLS/FPSP);
  • Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • gestioni autonome artigiani/commercianti dell’istituto (ART/COM).

L’accertamento del requisito contributivo, ai fini del diritto a pensione, deve essere condotto valutando:

  • l’eventuale conseguimento dei requisiti pensionistici, attraverso l’unificazione dei contributi accreditati presso i fondi della Gestione Spettacolo e Sport e il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); in questo caso, il fondo competente provvederà alla liquidazione della prestazione. Per quanto concerne gli eventuali contributi accreditati presso le gestioni autonome di artigiani e commercianti dell’Istituto, l’interessato avrà comunque diritto alla liquidazione di una pensione supplementare, se la prestazione principale è a carico dei fondi della Gestione Spettacolo e Sport, oppure di un supplemento di pensione se la prestazione è invece a carico dell’assicurazione obbligatoria IVS dell’istituto (FPLD);
  • nel caso in cui la verifica appena descritta dia esito negativo, deve essere valutato l’eventuale conseguimento del diritto a pensione, cumulando la contribuzione delle gestioni autonome di artigiani e commercianti e la contribuzione del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). In questo caso, l’Istituto provvederà a erogare il conseguente trattamento pensionistico a carico della gestione autonoma e la contribuzione ex ENPALS potrà essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare a carico della Gestione Spettacolo e Sport;
  • se non si verificano le condizioni di cui ai punti precedenti, il conseguimento del diritto a pensione attraverso l’utilizzo dei contributi accreditati nelle tre diverse gestioni: Gestione Spettacolo e Sport (FPLS/FPSP); Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD); gestioni autonome artigiani e commercianti; in tal caso, la contribuzione già accreditata presso la Gestione Spettacolo e Sport (FPLS/FPSP) potrà essere utilizzata, previo trasferimento al Fondo Pensioni Dipendenti dell’Istituto, con gli stessi criteri previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 e, di conseguenza, cumulata gratuitamente con quella da lavoro autonomo ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nella gestione autonoma.

Sempre ai fini della concessione delle prestazioni, si ricordano, inoltre, le disposizioni dell’articolo 4-ter della legge 17 marzo 1993, n. 63 di conversione del decreto-legge del 15 gennaio 1993, n. 6, che consentono di cumulare gratuitamente la contribuzione versata presso i fondi della Gestione Spettacolo e Sport (FPLS/FPSP) con la contribuzione accreditata presso la Gestione Coltivatori Diretti Mezzadri e Coloni.

La disciplina sopra illustrata non opera nel caso in cui le domande di pensione siano presentate in regime di:

  • computo nella Gestione Separata, di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282;
  • totalizzazione di periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni;
  • cumulo di periodi assicurativi, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, come modificato dall’articolo 1, comma 76, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
  • cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, di cui all’articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata;
  • pensione di inabilità;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità;
  • pensione di invalidità specifica;
  • supplemento di pensione;
  • pensione supplementare.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica erogata a domanda e si ottiene nelle seguenti situazioni:

  • raggiungimento di una determinata età stabilita dalla legge;
  • perfezionamento dell'anzianità contributiva e assicurativa richiesta;
  • cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione (anche se svolta all'estero), fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori iscritti al FPLS individuati dall'articolo 24, commi 10 e 11, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni appartenenti ai seguenti gruppi:

  • gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con contratto a tempo determinato;
  • gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo indeterminato.

Tali soggetti devono perfezionare i requisiti anagrafici indicati nella seguente tabella:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201266 anni62 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201366 anni e 3 mesi62 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201566 anni e 3 mesi63 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201766 anni e 7 mesi65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 201866 anni e 7 mesi66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202467 anni67 anni
Dal 1° gennaio 202567 anni*67 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Nei confronti degli iscritti ai fondi FPLS e FPSP, per i quali sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), e dei lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei è stato adottato, con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, il regolamento di armonizzazione previsto dall'articolo 24, comma 18, decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 214/2011.

Nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, nelle more dell'emanazione del citato decreto di armonizzazione, i requisiti in favore delle categorie di lavoratori sono rimasti quelli vigenti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina pensionistica introdotta dalla legge 214/2011 e incrementati, per l'anno 2013, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 22, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi (Gruppo Ballo) possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di iscrizione al fondo e con 2.400 contributi giornalieri versati con la specifica qualifica, per le prestazioni da liquidarsi con decorrenza fino al 1° luglio 2021; per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito è personalizzato in virtù di quanto modificato dal citato articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri. Di seguito, i requisiti anagrafici utili per l’accesso alla prestazione:

 

PeriodoEtà anagrafica uomini e donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 201245 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201345 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201546 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201846 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202447 anni
Dal 1° gennaio 202547 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di cantanti, artisti lirici, coristivocalisti, concertisti e orchestrali (Gruppo Cantanti, artisti lirici, orchestrali, ecc.) possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), per le prestazioni da liquidarsi con decorrenza fino al 1° luglio 2021; per le prestazioni decorrenti dal 1° agosto 2021, il requisito è personalizzato in virtù di quanto modificato dal citato articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri. Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dalla stessa legge all’articolo 66, comma 17, lettera c), per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, i requisiti contributivi da far valere ai fini dell’accesso al diritto alla pensione devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. Di seguito, i requisiti anagrafici utili per l’accesso alla prestazione:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 201260 anni (+12 mesi di f.m.)55 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201360 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)55 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201561 anni e 3 mesi57 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201761 anni e 7 mesi58 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 201861 anni e 7 mesi59 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 201962 anni60 anni
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 202162 anni61 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 202462 anni62 anni
Dal 1° gennaio 202562 anni*62 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Coloro che svolgono attività lavorativa con la qualifica di attori, generici, presentatori, artisti del circo, imitatori, acrobati, direttori d'orchestra, gruppo moda (Gruppo Attori, conduttori, direttori d’orchestra, figurazione e moda) possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (a regime 2.400 contributi giornalieri per prestazioni di lavoro nel campo dello spettacolo), per le prestazioni da liquidarsi con decorrenza fino al 1° luglio 2021; per le prestazioni decorrenti dal 1° agosto 2021, il requisito è personalizzato in virtù di quanto modificato dal citato articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri. Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dalla stessa legge all’articolo 66, comma 17, lettera c), per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, i requisiti contributivi da far valere ai fini dell’accesso al diritto alla pensione devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. Di seguito i requisiti anagrafici utili per l’accesso alla prestazione:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 201263 anni (+12 mesi di f.m.)58 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201363 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)58 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201564 anni e 3 mesi60 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201764 anni e 7 mesi61 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 201864 anni e 7 mesi62 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 201965 anni63 anni
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 202165 anni64 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 202465 anni65 anni
Dal 1° gennaio 202565 anni*65 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Coloro che svolgono attività sportiva nell'ambito delle Federazioni obbligatoriamente iscritte al FPSP (calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo) con mansioni di atleta, allenatore, direttore tecnico-sportivo, preparatore atletico (Gruppo Sportivi Professionisti) possono accedere alla pensione anticipata di vecchiaia per sportivo professionista con almeno 20 anni di assicurazione e di contribuzione (5.200 contributi giornalieri versati con la qualifica di sportivo professionista – valgono anche i contributi versati volontariamente al fondo e il periodo di accredito figurativo relativo al servizio militare), se in possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 201252 anni (+12 mesi di f.m.)47 anni (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201352 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)47 anni e 3 mesi (+12 mesi di f.m.)
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201553 anni e 3 mesi49 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201753 anni e 7 mesi50 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 201853 anni e 7 mesi51 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 201954 anni52 anni
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 202154 anni53 anni
Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 202454 anni54 anni
Dal 1° gennaio 202554 anni*54 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita 

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Per le categorie di lavoratori iscritte al FPLS ed al FPSP che non possono far valere contribuzione versata o accreditata alla data del 31 dicembre 1995, la pensione è calcolata, in presenza di almeno 20 anni di anzianità assicurativa e contributiva, sulla base di tutti i contributi versati/accreditati nell'arco della carriera lavorativa con la determinazione di un montante contributivo complessivo e una quota unica di pensione (sistema di calcolo interamente contributivo) in base ai seguenti requisiti anagrafici:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201266 anni62 anni
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201366 anni e 3 mesi62 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201566 anni e 3 mesi63 anni e 9 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201766 anni e 7 mesi65 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 201866 anni e 7 mesi66 anni e 7 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202467 anni67 anni
Dal 1° gennaio 202567 anni*67 anni*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

L’importo soglia della pensione non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

È inoltre possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in forma contributiva al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • compimento dei 71 anni di età e con 5 anni di contribuzione "effettiva" (con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall'importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato, tempo per tempo, degli adeguamenti alla speranza di vita.

Nel sistema contributivo i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo sono i medesimi previsti nel sistema misto, cioè 47 anni per uomini e donne e 20 anni di anzianità contributiva e di iscrizione al fondo con almeno 2.400 contributi giornalieri versati esclusivamente nella specifica qualifica di appartenenza per le prestazioni da liquidarsi con decorrenza fino al 1° luglio 2021; per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito è personalizzato in virtù di quanto modificato dal citato articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri.

Peraltro, nel sistema di calcolo contributivo, per i lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo iscritti dopo il 31 dicembre 1995, il limite cui fare riferimento, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base all'età anagrafica, secondo quanto previsto dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, è quello dei 71 anni di età.

Nel sistema di calcolo contributivo, agli sportivi professionisti iscritti dopo il 31 dicembre 1995, ai fini dell'applicazione del coefficiente di trasformazione in base all'età, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, un anno ogni quattro di lavoro effettivo nella specifica qualifica sino a un massimo di cinque anni rispetto al limite dei 57 anni di età fissato dalla tabella prevista dall'articolo 1, comma 6, legge 335/1995. 

Pensione anticipata

La pensione anticipata è una prestazione economica erogata a domanda e a cui si ha diritto alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi (anche in caso di rapporto di lavoro svolto all'estero) e in presenza di una determinata anzianità contributiva e assicurativa.

Il diritto alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2011, si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi oppure perfezionando 40 anni di assicurazione e di contribuzione prescindendo dall'età anagrafica. A questi requisiti era necessario aggiungere una finestra mobile di accesso al pensionamento di 12 mesi. Queste le due ipotesi di perfezionamento dei requisiti richiesti per i lavoratori iscritti al FPLS ed al FPSP:

  • quota 96 (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi) con l'aggiunta di una finestra mobile di 12 mesi;
  • 40 anni di assicurazione e di contribuzione con il differimento di 12 mesi a seguito dell'aggiunta della finestra mobile.

Il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota doveva essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione ordinaria e malattia.

Per la maturazione del requisito di 40 anni di anzianità contributiva, se si erano perfezionati almeno 35 anni di contribuzione effettiva (da lavoro, da riscatto, da ricongiunzione, per servizio militare o per gravidanza e puerperio), si poteva utilizzare anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Dal 1° gennaio 2012, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori iscritti al FPLS individuati dall'articolo 24, commi 10 e 11, decreto-legge 201/2011, convertito in legge 214/2011 con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno 20 anni appartenenti ai seguenti gruppi:

  • gruppo operatori, registi, produttori, bandisti, maestranze e tecnici con contratto a tempo determinato;
  • gruppo impiegati, operai e maestranze con contratto a tempo indeterminato.

Tali soggetti devono perfezionare i requisiti anagrafici indicati nella seguente tabella:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201242 anni e 1 mese41 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201342 anni e 5 mesi41 anni e 5 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201542 anni e 6 mesi41 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201842 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202642 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 202742 anni e 10 mesi*41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

In materia di penalizzazioni percentuali dei trattamenti pensionistici previste dall'articolo 24, comma 10, decreto-legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, l'articolo 1, comma 194, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) dispone che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018, le citate decurtazioni non trovino più applicazione.

Queste disposizioni prevedevano una riduzione percentuale pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; detta percentuale annua era elevata a due punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età. Successivamente, l'articolo 1, comma 113, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) aveva escluso dalla predetta riduzione percentuale i soggetti che avessero maturato il prescritto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017 con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Per i lavoratori delle specie appartenenti al Gruppo cantanti, artisti lirici, orchestrali e al Gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra, figurazione e moda continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (la cosiddetta finestra mobile di cui all'articolo 12, legge 122/2010). Questi requisiti si applicano nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013. Per le prestazioni da liquidarsi con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito è personalizzato in virtù di quanto modificato dal citato articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri. Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dalla stessa legge all’articolo 66, comma 17, lettera c), per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, i requisiti contributivi da far valere ai fini dell’accesso al diritto alla pensione devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo. Di seguito, i requisiti assicurativi e contributivi utili per l’accesso alla prestazione:

 

PeriodoRequisiti uomini e donneFinestra mobile
anno 201240 anni di assicurazione e di contribuzione13 mesi
Quota 96 (60/61 anni + 36/35 anni di assicurazione e contribuzione)12 mesi
anno 201340 anni di assicurazione e di contribuzione14 mesi
Quota 97,3 (60/61 anni + 36/35 anni di assicurazione e contribuzione)12 mesi

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2014 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 i requisiti assicurativi e contributi per i predetti lavoratori dal 1° gennaio 2014 sono così modificati:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201542 anni e 6 mesi41 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201842 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202642 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Nel sistema misto non è prevista la pensione anticipata (ex pensione di anzianità) in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo Ballo e al Gruppo Sportivi Professionisti della Gestione Spettacolo e Sport.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata se soddisfano i requisiti assicurativi e contributivi indicati nella seguente tabella:

 

PeriodoEtà anagrafica uominiEtà anagrafica donne
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 201242 anni e 1 mese41 anni e 1 mese
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 201342 anni e 5 mesi41 anni e 5 mesi
Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 201542 anni e 6 mesi41 anni e 6 mesi
Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 201842 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 202642 anni e 10 mesi41 anni e 10 mesi
Dal 1° gennaio 202742 anni e 10 mesi*41 anni e 10 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria.

Nei confronti dei lavoratori con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico in caso di accesso alla pensione a un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

In alternativa ai requisiti contributivi e assicurativi, i soggetti possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al compimento di 64 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore a un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. A decorrere dal 1° gennaio 2013, l'età di 63 anni é adeguata agli incrementi previsti per la speranza di vita di cui all'articolo 22, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 122/2010.

Assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale non reversibile. Esso è soggetto alla riduzione di una quota in percentuale in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa secondo lo schema indicato di seguito:

RedditoPercentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio25%
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio50%

Requisiti

Per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 600 contributi giornalieri (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 360 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda se lavoratore appartenente al Raggruppamento A; i requisiti contributivi per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021 sono personalizzati in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri. Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dalla stessa legge all’articolo 66, comma 17, lettera c), per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, i requisiti contributivi da far valere ai fini dell’accesso al diritto alla pensione devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
  • almeno 1.300 contributi giornalieri (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 780 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda se lavoratore appartenente al Raggruppamento B;
  • almeno 1.560 contributi giornalieri (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 936 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda se lavoratore appartenente al Raggruppamento C.

Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti sia sanitari sia amministrativi richiesti.

È compatibile con l’attività lavorativa e ha validità triennale.

Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

Pensione di inabilità

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, compresi gli iscritti ai fondi FPLS e FPSP.

La pensione d'inabilità è reversibile ed è incompatibile con qualsiasi forma di retribuzione. Dal 1° settembre 1995 la pensione d'inabilità non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale riconosciuta per la stessa causa. In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione a carico dei fondi, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.

Requisiti

La pensione di inabilità viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

  • assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • almeno 600 contributi giornalieri (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 360 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda se lavoratore appartenente al Raggruppamento A; i requisiti contributivi per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021 sono personalizzati in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri. Inoltre, a seguito delle disposizioni introdotte dalla stessa legge all’articolo 66, comma 17, lettera c), per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021, i requisiti contributivi da far valere ai fini dell’accesso al diritto alla pensione devono riferirsi, per almeno due terzi, ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
  • almeno 1.300 contributi giornalieri (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 780 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda se lavoratore appartenente al Raggruppamento B;
  • almeno 1.560 contributi giornalieri (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 936 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda se lavoratore appartenente al Raggruppamento C.

È, inoltre, richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa e la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti i requisiti sanitari e amministrativi richiesti.

La pensione di inabilità si calcola secondo le comuni regole del calcolo delle pensioni. All’importo ottenuto si aggiunge la cosiddetta maggiorazione convenzionale (art. 2, comma 3, legge 12 giugno 1984, n. 222).

La maggiorazione convenzionale, a seguito dell’entrata in vigore dell'art. 24, comma 2, legge 22 dicembre 2011, n. 214 si calcola secondo le regole del sistema contributivo.

Pertanto, al montante individuale dei contributi si aggiunge un’ulteriore quota di contribuzione per il periodo tra la decorrenza pensione e il compimento del 60° anno di età, computata sulla media delle basi annue pensionabili degli ultimi cinque anni di contribuzione rivalutate. L’anzianità complessiva non può superare 40 anni.

Per le domande di pensione d’inabilità presentate dal 1° gennaio 2013 operano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 240, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che prevedono il cumulo della contribuzione disponibile.

I titolari di pensione di inabilità possono in qualsiasi momento essere sottoposti a visita di revisione.

Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

Per queste due prestazioni previdenziali valgono le stesse regole previste per l'assegno ordinario di invalidità e per la pensione di inabilità, salvo che lo stato di invalidità o quello di inabilità devono essere imputabili a causa di servizio.

Requisiti

Per ottenere il beneficio bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

  • soggettivo, cioè il riconoscimento dello stato d'invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il lavoratore inabile al servizio stesso;
  • assicurativo e contributivo, cioè almeno un contributo giornaliero effettivamente versato.  

Pensione di invalidità specifica

La pensione d'invalidità specifica spetta ai lavoratori riconosciuti invalidi in modo permanente e assoluto alle funzioni proprie della qualifica professionale abituale e prevalente.

Per attività prevalente s'intende quella che fornisce al lavoratore in misura più cospicua i mezzi necessari per il sostentamento.

Beneficiari

Le categorie professionali che possono richiedere tale prestazione, espressamente individuate dalla legge (elencate dal n. 1 al n. 14 dall'articolo 3, decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708), sono:

  • attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;
  • attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
  • direttori d'orchestra e sostituti, figuranti e indossatori;
  • professori d'orchestra, orchestrali, coristi, cantanti di musica leggera, artisti lirici;
  • ballerini e tersicorei.

Requisiti

Per ottenere il beneficio bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

  • soggettivo, cioè il riconoscimento dello stato d'invalidità o di inabilità, comunque dipendente da causa di servizio, che renda il lavoratore inabile al servizio stesso;
  • anagrafico, assicurativo e contributivo, cioè almeno 30 anni di età anagrafica, 5 anni di assicurazione e di contribuzione (600 contributi giornalieri) di cui almeno 1 anno (120 contributi giornalieri) nel triennio precedente la domanda di pensione; per le prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021 il requisito è personalizzato in virtù di quanto modificato dal citato articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 che ha stabilito una nuova annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al raggruppamento A corrispondente a 90 contributi giornalieri.

Questa contribuzione deve riferirsi ad attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica professionale abituale e prevalente per la quale è richiesta la prestazione.

Pensione ai superstiti

Possono chiedere la prestazione i superstiti di lavoratori deceduti iscritti al fondo, che erano titolari di un conto assicurativo. In questo caso ai superstiti spetta una pensione di reversibilità indiretta ovvero cosiddetta di assicurato, in presenza dei seguenti requisiti:

  • 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva;
  • o almeno cinque anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno tre anni nel quinquennio antecedente la data del decesso accreditata al FPLS.

Nel caso, invece, l’iscritto fosse, all’atto del decesso, titolare di pensione a carico del FPLS, ai superstiti spetta una pensione di reversibilità diretta ovvero cosiddetta di pensionato.

In questo caso l’importo del trattamento spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335:

  • 60%, solo coniuge;
  • 70%, solo un figlio;
  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
  • 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1° gennaio 1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

 

Ammontare dei redditiPercentuale di riduzione
Reddito superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio25% dell’importo della pensione
Reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio      40%  dell’importo della pensione
Reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del FPLD, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio    50%  dell’importo della pensione

 

Il superstite del lavoratore assicurato al 31 dicembre 1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità per morte, se:

  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
  • nei cinque anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Il superstite di lavoratore assicurato successivamente al 31 dicembre 1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l’indennità una-tantum, se:

  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
  • è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

Supplemento di pensione

Il supplemento di pensione a carico del FPLS e del FPSP è un incremento del trattamento liquidato, a domanda, sulla base di contribuzione relativa a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione stessa. La contribuzione utilizzabile ai fini della liquidazione del supplemento può essere versata sia al FPLS o al FPSP sia al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’Istituto (Convenzione del 3 dicembre 1973). 

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi.

Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti.

Il supplemento di pensione può essere richiesto:

  • dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
  • per una sola volta, dopo due anni, se si è compiuta l’età pensionabile prevista per le categorie dei lavoratori iscritti al FPLS e al FPSP, dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento (art.7, commi 4-5-6, legge 23 aprile 1981, n.155).

I supplementi liquidati a titolari di pensione integrata al trattamento minimo, vengono assorbiti dall’integrazione al trattamento minimo, e nel caso di parziale assorbimento, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.

Pensione supplementare

L’iscritto all’ex ENPALS che abbia conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’AGO, ha diritto, a domanda, alla pensione supplementare ai sensi dell’articolo 5, legge 12 agosto 1962, n. 1338. Tale normativa è applicabile in virtù del richiamo espresso alle norme dell’AGO presente nell’art. 1, decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 e nell’art. 7, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 nonché nell’art. 16 della Convenzione del 3 dicembre 1973.

Il trattamento spetta anche ai titolari di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (sentenza Corte Costituzionale 9 maggio 2002, n. 198). 

In particolare, i requisiti per l'ottenimento della pensione supplementare sono:

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di uno dei fondi come individuati in precedenza;
  • avere almeno un contributo giornaliero;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma presso la Gestione ex ENPALS;
  • aver compiuto l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nell'AGO.

In merito al predetto requisito anagrafico, al punto 3 del messaggio 4 gennaio 2013, n. 219, si precisa che per le domande di pensione supplementare presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012, si deve fare riferimento esclusivamente alle nuove età anagrafiche introdotte dall’art. 24, l. 214/2011 da adeguare, tempo per tempo, agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’art. 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.

Si rammenta altresì che, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche secondo il parere fornito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le disposizioni sulla salvaguardia del diritto a pensione non si applicano alle pensioni supplementari.

Il richiedente deve avere inoltre cessato l'attività lavorativa dipendente.

La prestazione non spetta se si è:

  • titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
  • titolari di pensione a carico del FPLD, poiché le norme che regolano i rapporti tra l’INPS e la Gestione ex ENPALS prevedono l’erogazione di un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso i due Fondi (Convenzione del 3 dicembre 1973);
  • titolari di pensione estera di un paese non convenzionato con l’Italia;
  • titolari di pensione estera di un paese convenzionato, in quanto i periodi di lavoro svolti all'estero o in Italia sono totalizzati ai fini della liquidazione della pensione pro-rata;
  • titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.

La pensione, in presenza di tutti i requisiti di legge, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

L'importo che scaturisce dal computo della contribuzione presso la gestione cui si è fatta richiesta non è integrabile al trattamento minimo e il versamento di ulteriore contribuzione in data successiva alla decorrenza della pensione liquidata dà diritto previa richiesta alla liquidazione di un supplemento di pensione.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Per quanto concerne la disciplina delle varie tipologie di pensione supplementare (vecchiaia, invalidità e superstiti) si richiamano, in analogia, le istruzioni già fornite per i trattamenti erogati a carico dell’AGO.