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Fondo Quiescenza Poste

Tutte le informazioni che riguardano il Fondo Quiescenza Poste che, a decorrere dal 31 maggio 2010, è gestito dall’INPS. I soggetti iscritti al Fondo sono i dipendenti delle Poste Italiane SpA e delle società collegate.

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Dettaglio

Pubblicazione: 10 ottobre 2019 Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2023

Il Fondo Quiescenza Poste, per effetto della soppressione del Fondo ex IPOST, a decorrere dal 31 maggio 2010 è gestito dall’INPS.

I soggetti iscritti al Fondo sono i dipendenti delle Poste Italiane SpA e delle società collegate.

Prestazioni previste

Agli iscritti al Fondo spettano le seguenti prestazioni:

PENSIONE DI VECCHIAIA

È una prestazione economica erogata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo che hanno raggiunto l'età stabilita dalla legge e perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. Il requisito anagrafico richiesto per il biennio 2023-2024 è di 67 anni, che dovrà essere adeguato dal 2025 agli incrementi della speranza di vita.

Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulti iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostituiva, nella Gestione Separata, nonché la contribuzione versata nelle casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta. In questo caso l’interessato dovrà chiedere all’INPS una pensione di vecchiaia in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012.

I soggetti (lavoratori/lavoratrici) con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (l’“importo soglia” annualmente rivalutato). Per il 2023 l’importo è di 754,09 euro (503,27 x 1,5).

È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2023-2024, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall’importo della pensione (in questo caso non è richiesto l’ulteriore requisito dell’importo soglia). La pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, con decorrenza anche inframensile.

PENSIONE ANTICIPATA

Il diritto alla pensione anticipata si consegue in presenza di un’anzianità contributiva differenziata ed in particolare 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Dal 1° gennaio 2026 i requisiti contributivi dovranno essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

La pensione anticipata decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo.

La pensione decorre dal giorno successivo all'apertura della "finestra", con decorrenza anche inframensile.

Può concorrere, per la determinazione del requisito contributivo, anche la contribuzione versata/accreditata nelle gestioni diverse da quella esclusiva in cui risulti iscritto il pubblico dipendente, quale la contribuzione versata nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, nella Gestione sostituiva, nella Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 335/1995, nonché la contribuzione versata nelle Casse dei liberi professionisti. I periodi coincidenti vanno valorizzati, ai fini della determinazione del diritto, una sola volta. In questo caso l’interessato dovrà chiedere all’INPS una pensione anticipata in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi della legge 228/2012.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

I soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia, per il biennio 2023-2024, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (cd. “importo soglia” annualmente rivalutato). Per il 2023 l’importo è di 754,09 euro (503,27 x 1,5).

È possibile conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di un requisito anagrafico, per il biennio 2023-2024, di 71 anni di età con almeno cinque anni di contribuzione effettiva (cioè obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo) a prescindere dall’importo della pensione (in questo caso non è richiesto l’ulteriore requisito dell’importo soglia).

PENSIONE ANTICIPATA "OPZIONE DONNA 2023"

Possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni.

La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, anche in assenza di figli. Tale categoria di lavoratrici accede alla pensione Opzione donna con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2022.

Le lavoratrici, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, possono accedere alla pensione anticipata Opzione donna nel caso in cui si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

  • assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 1992/104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;
  • hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  • sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La pensione anticipata Opzione donna è calcolata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE "QUOTA 103"

La pensione anticipata flessibile è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel corso del 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per il 2023 il tetto è di 2.839,70 euro lordi mensili.

Decorrenza e durata

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta "finestra").

Con riferimento a questi lavoratori, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della "finestra".

Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento

Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia.

L’importo della pensione anticipata flessibile non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, che per il 2023 corrisponde a 2.839,70 euro lordi mensili.

Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato. Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per il biennio 2023/2024 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile.

La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui, comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione di questi redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

PENSIONE DI INABILITÀ

La pensione di inabilità è estesa agli iscritti al Fondo di Quiescenza Poste dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli iscritti al Fondo hanno la possibilità di ottenere la pensione di inabilità con la normativa prevista per la Gestione Dipendenti Pubblici.

Il diritto alla pensione di inabilità spetta alle seguenti condizioni:

  • possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
  • risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio dalla competente Commissione medica (CMV - INPS).

La pensione decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio, se la domanda è presentata dal dipendente in costanza di attività lavorativa; dal 1° del mese successivo a quello della presentazione della domanda, se presentata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

PENSIONE DI INIDONEITÀ

La pensione di inidoneità spetta all'iscritto al Fondo che possa far valere 15 anni di anzianità contributiva (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) e che sia riconosciuto inidoneo assolutamente e permanentemente a svolgere tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza ovvero sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro dalla competente Commissione medica.

Agli iscritti al Fondo non spetta l'assegno ordinario di invalidità che, per legge, compete esclusivamente agli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e di superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi.

La pensione decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio.

PENSIONE AI SUPERSTITI

Dal 17 agosto 1995 la disciplina della pensione ai superstiti prevista nell'Assicurazione Generale Obbligatoria è applicata anche sulle pensioni a carico del Fondo.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

PENSIONE PRIVILEGIATA

Per gli iscritti al Fondo tale istituto è stato abrogato dall'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Prestazioni pensionistiche in cumulo

Il cumulo è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento previdenziale dalla legge 228/2012, che consente agli iscritti presso due o più forme pensionistiche di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

Il cumulo dei periodi assicurativi si differenzia dalla ricongiunzione ai sensi della legge 29/1979 e 45/1990 in quanto l'istituto della ricongiunzione è oneroso e comporta il trasferimento di contribuzione verso un solo Ente di previdenza, mentre rispetto alla totalizzazione, si differenzia sia per requisiti pensionistici che per modalità di liquidazione dei trattamenti, pur avendo in comune la gratuità e la permanenza dei periodi contributivi presso ciascun Ente.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto tre novità rispetto alla precedente disciplina:

  • ha incluso nel meccanismo del cumulo anche gli Enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse di previdenza dei professionisti);
  • ha previsto il cumulo anche per il conseguimento della pensione anticipata di cui al decreto-legge 201/2011 (legge 214/2011);
  • ha previsto che la facoltà di cumulo possa essere esercitata anche dai soggetti già in possesso, presso una delle gestioni interessate, dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico di vecchiaia.

Per l'esercizio della facoltà di cumulo è necessario che:

  • i periodi assicurativi non siano coincidenti;
  • il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico;
  • il cumulo riguardi tutti e per intero i periodi presenti presso ciascun Ente.

La domanda di pensione in regime di cumulo va presentata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione. Se il soggetto interessato al cumulo risulta, da ultimo, iscritto a più forme assicurative, ha la facoltà di scegliere quella alla quale inoltrare la domanda.

Le pensioni a carico del Fondo sono assoggettate al regime di cumulo con i redditi da lavoro dipendente e autonomo al pari delle pensioni a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.