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Ricorso giurisdizionale

Tutte le informazioni che riguardano il ricorso giudiziario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Va presentato all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dall’emissione.

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Dettaglio

Pubblicazione: 11 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2023

È possibile presentare ricorso giudiziario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Il ricorso deve essere presentato all’Autorità Giudiziara entro sei mesi dall’emissione del provvedimento di diniego. Superato tale termine, può essere presentata esclusivamente una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell’invalidità.

Verifica tramite Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO)

La legge stabilisce che in tutti i giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, è obbligatorio l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO), ovvero una verifica del requisito sanitario che legittimi le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 15 luglio 2011, n. 111).

Pertanto, il cittadino che intenda impugnare il verbale sanitario deve presentare, a pena di improcedibilità, ricorso per ATPO al tribunale territorialmente competente (articolo 445 bis del codice di procedura civile emanato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).

Approfondimenti del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)

Una volta presentato il ricorso, il giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che svolgerà gli approfondimenti necessari all’accertamento del requisito sanitario, insieme a un medico legale dell’INPS.

Terminata la consulenza tecnica, il CTU trasmette al giudice una relazione peritale definitiva a seguito della quale il giudice stesso fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se intendano contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico.

Emanazione del decreto di omologazione ed eventuale ricorso

In assenza di contestazioni, il giudice, entro il termine sopra indicato, emana il decreto di omologazione della relazione peritale, non impugnabile né modificabile.

Nel caso in cui, invece, una delle parti (INPS o cittadino ricorrente) manifesti dissenso alle conclusioni del CTU, il giudice fisserà un ulteriore termine di 30 giorni entro il quale la parte dissenziente dovrà presentare ricorso davanti al medesimo giudice (articolo 445 bis, comma 6, del codice di procedura civile emanato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).