Ti trovi in:
Ricorso giurisdizionale
Tutte le informazioni che riguardano il ricorso giudiziario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità. Va presentato all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dall’emissione.
Dettaglio
Pubblicazione: 11 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2025
È possibile presentare ricorso giudiziario contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità.
Il ricorso deve essere presentato all’Autorità Giudiziaria entro sei mesi dall’emissione del provvedimento di diniego. Superato tale termine, può essere presentata esclusivamente una nuova domanda amministrativa di riconoscimento dell’invalidità.
Verifica tramite Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO)
La legge stabilisce che in tutti i giudizi per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, è obbligatorio l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATPO), ovvero una verifica del requisito sanitario che legittimi le pretese che il ricorrente intende far valere in giudizio (legge 15 luglio 2011, n. 111).
Pertanto, il cittadino che intenda impugnare il verbale sanitario deve presentare, a pena di improcedibilità, ricorso per ATPO al tribunale territorialmente competente (articolo 445 bis del codice di procedura civile emanato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443).
Approfondimenti del Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)
Una volta presentato il ricorso, il giudice provvede alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), che svolgerà gli approfondimenti necessari all’accertamento del requisito sanitario, insieme a un medico legale dell’INPS.
Terminata la consulenza tecnica, il CTU trasmette al giudice una relazione peritale definitiva a seguito della quale il giudice stesso fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro il quale le parti devono dichiarare se intendano contestare o meno le conclusioni del consulente tecnico.
Il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determina la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione alle parti del deposito della consulenza tecnica d’ufficio da parte della cancelleria.
Entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni, le parti, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, devono depositare la relativa dichiarazione.
Emanazione del decreto di omologazione ed eventuale ricorso
In assenza di contestazioni, il giudice, entro il termine di 30 giorni, emana il decreto di omologazione della relazione peritale, non impugnabile né modificabile. Il decreto è notificato agli enti competenti che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.
Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.