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Gestione Dipendenti Pubblici: termini per l’accettazione del provvedimento di riscatto ai fini pensionistici e modalità di pagamento onere
Tutte le informazioni relative all’importo da pagare comunicato dall’Inps Gestione Dipendenti Pubblici con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto. Nel provvedimento sono indicati termini e modalità di pagamento dell’onere.
Dettaglio
Pubblicazione: 20 febbraio 2019 Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2024
Casse pensioni CPDEL, CPS, CPI E CPUG
QUANTO SI PAGA
L’importo da pagare (onere di riscatto) viene comunicato dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.
Nel provvedimento notificato all’interessato sono indicati, in dettaglio, i termini e le modalità di pagamento dell’onere di riscatto che vengono di seguito riepilogati.
In caso di pagamento rateale del contributo di riscatto, il mancato pagamento di più rate (almeno quattro) determina la decadenza dal beneficio del riscatto, comunicata all’interessato e all’ente datore di lavoro con atto formale dell’Istituto.
In caso di interruzione del piano rateale, il periodo oggetto di riscatto sarà rideterminato per la durata corrispondente all’importo effettivamente versato con apposita comunicazione dell’Istituto.
COME SI PAGA
Il pagamento dell’onere di riscatto può avvenire in unica soluzione (modello F24) o in forma rateale con interessi - se previsti - (mediante trattenuta mensile sullo stipendio o sulla pensione).
QUANDO SI PAGA
Domande presentate entro il 5 dicembre 2000 (definite in regime di accettazione esplicita):
- l’iscritto entro 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento deve fare pervenire l’accettazione con scelta di pagamento rateale, ovvero la rinuncia;
- il versamento in unica soluzione deve avvenire entro un anno dalla data della notifica del provvedimento;
- il versamento rateale può avere durata pari al doppio del periodo riscattato e non superiore a quindici anni. In caso di dilazione sono dovuti interessi al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione (articolo 10, comma 2, legge 8 agosto 1991, n. 274);
- la trattenuta mensile dovrà essere effettuata dall’ente datore di lavoro a decorrere dal 1° del mese successivo a quello di accettazione del provvedimento.
Domande presentate a partire dal 6 dicembre 2000 (definite in regime di silenzio assenso) – Informativa ex INPDAP 4 giugno 2002, n. 55:
- l’iscritto entro il termine di 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento può effettuare il pagamento del contributo in unica soluzione, ovvero rinunciare;
- in mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il provvedimento si considera tacitamente accettato e il contributo, maggiorato di interesse al tasso legale vigente, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e non superiore a 180, decorrenti dal secondo mese successivo al termine di novanta giorni dalla data della notifica.
Per i pagamenti in forma rateale l’interessato deve verificare, pena di decadenza dal beneficio del riscatto, che le trattenute sullo stipendio siano attivate nei termini e con regolarità da parte dell’ente datore di lavoro o per gli iscritti alla Cassa Stato (CTPS) dalla Ragioneria Territoriale dello Stato del MEF.
Cassa Stato (CTPS)
L’iscritto, entro il termine di 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento, può effettuare il pagamento del contributo in unica soluzione, ovvero rinunciare; in mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il provvedimento si considera tacitamente accettato. La rateizzazione, a cura della competente Ragioneria territoriale dello Stato del MEF, è prevista per un periodo non superiore a quello riscattato, senza maggiorazioni di interessi (articolo 150, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092).
Per tutti gli iscritti alle casse della gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG, CPI) e per le domande di riscatto dei titoli universitari di studio presentate a partire dal 1° gennaio 2008, l’onere di riscatto può essere pagato in unica soluzione, nel caso di pagamento rateale, in un massimo di dieci anni senza interessi (120 rate) – articolo 1, comma 77, legge 247/2008 – (circolare ex INPDAP 13 maggio 2008, n. 7 punto 6).
Analoga rateizzazione (120 rate) è prevista per il riscatto del servizio civile universale su base volontaria (circolare INPS 6 luglio 2017, n.108) e per il riscatto periodi non coperti da contribuzione (pace contributiva).
PARTICOLARI CASISTICHE
Per tutti gli iscritti alle casse della gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG, CPI), nei casi in cui il datore di lavoro o la Ragioneria territoriale dello Stato del MEF non possano effettuare la trattenuta sullo stipendio per cessazione o sospensione dal servizio, per incapienza, anche temporanea, della retribuzione, per mobilità e per cessazione dal servizio senza diritto a pensione, l’interessato può proseguire autonomamente nei pagamenti delle rate di riscatto con modello F24, secondo le istruzioni dettate con il messaggio 2 ottobre 2012, n. 15914. Per i versamenti l’interessato è tenuto al rispetto delle scadenze e dell’importo delle rate.
PENSIONI IN CUMULO
Per tutti gli iscritti alle casse della gestione pubblica (CTPS, CPDEL, CPS, CPUG, CPI), nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato (messaggio 22 agosto 2018, n. 3190).
RINUNCIA AL RISCATTO
È esclusa la facoltà di rinunciare ai periodi riscattati dopo l’integrale pagamento dell’onere e il conseguente accredito in posizione assicurativa (messaggio 13 febbraio 2014, n. 2547)
PROVVEDIMENTI ANTE SUBENTRO EMESSI DALLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI STATALI
Per i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni statali di appartenenza dell’iscritto, cosiddetti provvedimenti “ante subentro”, per domande di riscatto presentate prima dell’acquisizione delle competenze da parte dell’ex INPDAP, poi INPS Gestione Dipendenti Pubblici, si rimanda alle istruzioni di dettaglio contenute nel messaggio 28 ottobre 2022, n. 3912, per la verifica dello stato delle trattenute per il pagamento degli oneri e valorizzazione in posizione assicurativa dei periodi riconosciuti.