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Accredito dei contributi figurativi per malattia del bambino

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

La contribuzione figurativa spetta per i periodi di congedo per malattia del figlio (articolo 49, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). 

Il beneficio spetta a entrambi i genitori.

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni (articolo 47, d.lgs. 151/2001).

L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI

L’accredito dei contributi avviene in automatico, come conseguenza della denuncia mensile del datore di lavoro. 

Avvertenze 

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali. 

TEMPI DI LAVORAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.