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Accredito dei contributi figurativi per malattia e infortunio
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021
È la contribuzione figurativa riconosciuta ai fini previdenziali per periodi di malattia o infortunio.
La prestazione è rivolta a coloro che si siano trovati nella temporanea inabilità al lavoro per un periodo non inferiore a sette giorni per malattia.
COME OTTENERE L’ACCREDITO
Per ottenere l'accredito è richiesto almeno un contributo versato prima del periodo di malattia o infortunio.
Si possono accreditare contributi figurativi per malattia o infortunio nei limiti indicati nella seguente tabella.
Collocazione eventi (dal) | Collocazione eventi (al) | Limiti di utilizzo | Limiti e collocazione periodi utili |
---|---|---|---|
31 dicembre 1996 | 12 mesi pari a 52 settimane | nella vita assicurativa | |
1° gennaio 1997 | 31 dicembre 1999 | 14 mesi pari a 61 settimane | di cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 1996 |
1° gennaio 2000 | 31 dicembre 2002 | 16 mesi pari a70 settimane | di cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 1999 |
1° gennaio 2003 | 31 dicembre 2005 | 18 mesi pari a78 settimane | di cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 2002 |
1° gennaio 2006 | 31 dicembre 2008 | 20 mesi pari a 87 settimane | di cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 2005 |
1° gennaio 2009 | 31 dicembre 2011 | 22 mesi pari a 96 settimane | di cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 2008 |
1° gennaio 2012 | 22 mesi pari a 96 settimane | nella vita assicurativa |
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS di appartenenza con i seguenti allegati:
- certificazione di malattia rilasciata dall' INAM per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980;
- certificazione di infortunio rilasciata dall'INAIL;
- cartella clinica o dichiarazione dell'ospedale pubblico di attestazione del periodo di ricovero.
Se nei periodi di malattia l'interessato non è stato assistito da un ente previdenziale o non è stato ricoverato o degente in pubbliche istituzioni ospedaliere, il riconoscimento della malattia e la durata del periodo accreditabile dipendono dai termini di presentazione delle denunce di inizio e fine della malattia.
La data di inizio della malattia deve essere denunciata entro 60 giorni, completa di un certificato medico di parte. Se la denuncia avviene dopo 60 giorni, ma sempre in costanza della malattia, il riconoscimento del periodo di accredito dei contributi figurativi parte dal 60° giorno prima della denuncia.
La data di cessazione della malattia deve essere denunciata entro 15 giorni, completa di un'ulteriore certificazione medica. Se la denuncia avviene dopo 15 giorni, sono riconosciuti solo i periodi di infermità attestati dalla certificazione presentata con la denuncia di inizio della malattia o, eventualmente, durante la stessa. Pertanto, se dopo la tempestiva denuncia di inizio malattia il richiedente non presenta altra documentazione, il riconoscimento deve essere accordato solo per il periodo di malattia compreso nei 60 giorni precedenti la data della denuncia.
Avvertenze
La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.
TEMPI DI LAVORAZIONE DEL PROVVEDIMENTO
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.