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Accredito dei contributi figurativi per malattia e infortunio

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 24 novembre 2021

È la contribuzione figurativa riconosciuta ai fini previdenziali per periodi di malattia o infortunio.

La prestazione è rivolta a coloro che si siano trovati nella temporanea inabilità al lavoro per un periodo non inferiore a sette giorni per malattia.

COME OTTENERE L’ACCREDITO

Per ottenere l'accredito è richiesto almeno un contributo versato prima del periodo di malattia o infortunio.

Si possono accreditare contributi figurativi per malattia o infortunio nei limiti indicati nella seguente tabella.

Valutabilità dei periodi di malattia rispetto alla collocazione temporale degli eventi
Collocazione eventi (dal)Collocazione eventi (al)Limiti di utilizzoLimiti e collocazione periodi utili
 31 dicembre 1996
12 mesi pari a 52 settimanenella vita assicurativa
1° gennaio 199731 dicembre 199914 mesi pari a 61 settimanedi cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 1996
1° gennaio 200031 dicembre 200216 mesi pari a70 settimanedi cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 1999
1° gennaio 200331 dicembre 200518 mesi pari a78 settimanedi cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 2002
1° gennaio 200631 dicembre 200820 mesi pari a 87 settimanedi cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 2005
1° gennaio 200931 dicembre 201122 mesi pari a 96 settimanedi cui almeno nove settimane successive al 31 dicembre 2008
1° gennaio 2012 22 mesi pari a 96 settimanenella vita assicurativa

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o dai suoi superstiti alla sede INPS di appartenenza con i seguenti allegati: 

  • certificazione di malattia rilasciata dall' INAM per i periodi precedenti il 1° gennaio 1980;
  • certificazione di infortunio rilasciata dall'INAIL;
  • cartella clinica o dichiarazione dell'ospedale pubblico di attestazione del periodo di ricovero.

Se nei periodi di malattia l'interessato non è stato assistito da un ente previdenziale o non è stato ricoverato o degente in pubbliche istituzioni ospedaliere, il riconoscimento della malattia e la durata del periodo accreditabile dipendono dai termini di presentazione delle denunce di inizio e fine della malattia. 

La data di inizio della malattia deve essere denunciata entro 60 giorni, completa di un certificato medico di parte. Se la denuncia avviene dopo 60 giorni, ma sempre in costanza della malattia, il riconoscimento del periodo di accredito dei contributi figurativi parte dal 60° giorno prima della denuncia. 

La data di cessazione della malattia deve essere denunciata entro 15 giorni, completa di un'ulteriore certificazione medica. Se la denuncia avviene dopo 15 giorni, sono riconosciuti solo i periodi di infermità attestati dalla certificazione presentata con la denuncia di inizio della malattia o, eventualmente, durante la stessa. Pertanto, se dopo la tempestiva denuncia di inizio malattia il richiedente non presenta altra documentazione, il riconoscimento deve essere accordato solo per il periodo di malattia compreso nei 60 giorni precedenti la data della denuncia. 

Avvertenze 

La presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali. 

TEMPI DI LAVORAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.