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Assegno mensile di assistenza

Tutte le informazioni che riguardano l’assegno mensile per gli invalidi ai quali è riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa e con reddito annuale inferiore alle soglie previste dalla legge.

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Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2025

L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

L'assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Durata e importi dell'assegno

L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.

Per il 2025 l’importo dell’assegno è di 336 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.771,35 euro.

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi, soggetti a IRPEF (ex art. 14 septies legge 33/1980), dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi, soggetti a IRPEF (ex art. 14 septies legge 33/1980), gli importi percepiti negli anni precedenti. 

In condizioni particolari di reddito, l'importo dell'assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (maggiorazione sociale).

Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2025 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.

Requisiti

L’assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge (per il 2025: 5.771,35 euro);
  • mancato svolgimento di attività lavorativa (art. 12 ter decreto-legge 146/2021, convertito in legge con modificazione 215/2021, che ha ridefinito il concetto di inattività lavorativa);
  • età compresa tra i 18 e i 67 anni;
  • cittadinanza italiana;
  • per i cittadini stranieri comunitari e cittadini extracomunitari loro familiari: iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
  • per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Incompatibilità

L’assegno mensile è incompatibile con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.

L’interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Quando e come fare domanda

Per ottenere la prestazione è necessario anzitutto che la minorazione sia stata riconosciuta nel verbale rilasciato dall’apposita Commissione medico legale al termine dell’accertamento sanitario.

Per l’accertamento della propria condizione di disabilità, i soggetti di seguito indicati devono recarsi presso un medico certificatore, che provvede alla compilazione e all’invio telematico all’INPS del certificato medico introduttivo. I soggetti interessati, dal 1° gennaio 2025, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono i domiciliati o residenti in una delle seguenti nove province:

  • Catanzaro;
  • Frosinone;
  • Salerno;
  • Brescia;
  • Firenze;
  • Forlì-Cesena;
  • Perugia;
  • Sassari;
  • Trieste.

A partire dal 30 settembre 2025, anche nelle 11 province di:

  • Alessandria;
  • Lecce;
  • Genova;
  • Isernia;
  • Macerata;
  • Matera;
  • Palermo;
  • Teramo;
  • Vicenza;
  • Trento;
  • Aosta.

A ciò fa seguito l’accertamento sanitario, senza necessità dell’invio di una domanda amministrativa da parte del cittadino.

Per tutti i residenti al di fuori delle province sperimentali, la procedura previgente rimane invariata fino al 31 dicembre 2026. In questi casi resta obbligatoria, fino a tale data, la trasmissione all’INPS della domanda amministrativa di invalidità civile a cui si dovrà abbinare il certificato medico introduttivo preliminarmente inviato dal medico certificatore.

Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.

L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC (se fornito dall’utente) e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.

La domanda può essere presentata direttamente online, con accesso tramite SPID/CIE/CNS, sul sito dell’INPS oppure tramite un ente di Patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l’eccezione delle domande di aggravamento, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine entro il quale si deve concludere il procedimento di liquidazione della prestazione economica è di 45 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento, completa di tutti i dati obbligatori.