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Computo di periodi assicurativi in Gestione Separata

Tutte le informazioni che riguardano l’accentramento in un unico trattamento pensionistico dei periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni dagli iscritti alla Gestione Separata.

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Dettaglio

Pubblicazione: 25 settembre 2023 Ultimo aggiornamento:

Il computo di periodi assicurativi consente agli iscritti alla Gestione Separata di accentrare gratuitamente, presso la Gestione Separata stessa, i periodi di contribuzione maturati presso altre gestioni, al fine di conseguire un unico trattamento pensionistico (articolo 3, d.m. 282/1996).

Destinatari

Possono richiedere di avvalersi della facoltà di computo gli iscritti alla Gestione Separata che abbiano periodi anche presso:

  • l’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi);
  • le forme esclusive e sostitutive dell’AGO.

Possono rilevare, ai fini del computo, anche i periodi assicurativi che risultano negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati con i quali sono in vigore accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione dei periodi per il diritto alle prestazioni.

Condizioni di esercizio

Al fine di poter avvalersi della facoltà di computo è necessario che:

  • l’iscritto abbia accreditato presso la Gestione Separata almeno un contributo mensile;
  • la contribuzione posseduta nelle altre gestioni sia in tutto o in parte collocata prima del 1° gennaio 1996;
  • considerando tutta la contribuzione a qualsiasi titolo versata e non sovrapposta nelle varie gestioni interessate dal computo, il soggetto risulti avere meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni di contributi di cui cinque dopo il 1° gennaio 1996. Non è, tuttavia, necessario presentare domanda di opzione al contributivo.

Non è preclusivo, invece, l’aver maturato un autonomo diritto a pensione nelle gestioni interessate dal computo o essere già titolare di pensione a carico delle stesse (salvo che in Gestione Separata) o in un qualsiasi altro fondo.

La facoltà di computo riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è quindi possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione di tale forma di cumulo, sia per quanto riguarda i periodi contributivi in una singola gestione.

Trattamenti conseguibili

Con il computo si consegue un trattamento pensionistico a carico della Gestione Separata. Pertanto, i requisiti di accesso e di calcolo applicati sono quelli previsti per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 (contributivi puri).

I trattamenti che possono essere richiesti sono:

PENSIONE DI VECCHIAIA

Il diritto a tale trattamento si perfeziona con i requisiti anagrafico, contributivo e di importo (articolo 24, commi 6 e 7, legge n. 214/2011).

Al fine di agevolare il raggiungimento del requisito anagrafico, nonché di importo, sono previsti per le lavoratrici madri dei benefici riconosciuti in relazione al numero dei figli.

La decorrenza della pensione di vecchiaia liquidata in computo non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata esercitata la facoltà di computo.

PENSIONE ANTICIPATA

Il diritto a tale trattamento si consegue, a prescindere dall’età:

  • al perfezionamento del requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, legge 214/ 2011;
  • oppure con i requisiti anagrafico, contributivo e di importo previsti dall’articolo 24, comma 11, legge 214/2011 (pensione di vecchiaia anticipata).

Al fine di agevolare il raggiungimento del requisito anagrafico, nonché di importo soglia, previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, sono previsti per le lavoratrici madri dei benefici riconosciuti in relazione al numero dei figli.

Il computo può essere utilizzato per perfezionare il requisito contributivo previsto per:

  • la pensione anticipata Quota 100;
  • la pensione anticipata con 64 anni di età e 38 di contribuzione (Quota 102);
  • la pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

I trattamenti sono conseguiti con i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge 222/1984 e alle decorrenze di legge previste per i trattamenti stessi.

Ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza delle disposizioni sul cumulo di cui alla legge 228/2012. Il criterio non opera per l’assegno ordinario di invalidità.

PENSIONE INDIRETTA AI SUPERSTITI

Il trattamento è riconosciuto alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22, legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni.

La valutazione circa la sussistenza delle condizioni per esercitare la facoltà di computo deve essere riferita al de cuius (persona defunta) che pertanto, alla data del decesso, deve risultare in possesso, considerando tutti i periodi di contribuzione non coincidenti, delle condizioni per l’opzione al contributivo.

In caso di esercizio della facoltà di computo da parte del superstite di assicurato, la liquidazione del relativo trattamento ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

Il titolare di trattamento a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti che, successivamente al pensionamento, possa far valere contribuzione presso la Gestione Separata e presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive, sostitutive della medesima e delle gestione speciali dei lavoratori autonomi, ha facoltà di chiedere, nell’ambito della Gestione Separata, la pensione supplementare con il computo.

Domanda - Ente istruttore e pagatore

La facoltà di computo in Gestione Separata si esercita, a domanda, all’atto del pensionamento. L’ente istruttore e pagatore è l’INPS.

Calcolo

Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione Separata e, di conseguenza, calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.

Valorizzazione contribuzione successiva alla pensione

I periodi contributivi versati nella Gestione Separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, a un supplemento di pensione.

Altra tipologia di contribuzione, in mancanza di specifiche disposizioni di legge, non potendo dar luogo né a un supplemento di pensione, né a una pensione supplementare, potrà essere valorizzata solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.

Particolarità

Sulle pensioni liquidate in Gestione Separata, esercitando la facoltà di computo:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica;
  • non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo.