Aiuto
Cliccando su 'aggiungi ai preferiti' il servizio viene salvato all'interno della pagina 'i tuoi preferiti' all'interno della tua area personale raggiungibile cliccando sul tuo nome in alto a destra.
Attenzione
L'inserimento nei preferiti non è al momento disponibile. Riprovare più tardi.
Ti trovi in
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 agosto 2021
Cos'è
Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore.
A chi è rivolto
L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso.
Come funziona
Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve acquisire dal lavoratore un'apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi).
Inoltre per gli anni dal 2004 al 2006, nei quali è stata in vigore l’aliquota aggiuntiva dell’1% al di sopra della prima fascia di reddito, il collaboratore doveva anche comunicare sia ai propri committenti sia alla sede INPS di competenza, il superamento della suddetta fascia.
Il versamento va effettuato con modello F24 e il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 241 e 19 novembre 1998, n. 422 in materia di riscossione unificata.