it

Ti trovi in

Sospensione obbligo contributivo per calamità naturali

Il servizio permette di richiedere la sospensione contributiva in caso di calamità naturali o eventi eccezionali per i lavoratori con attività svolte nelle zone danneggiate, in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Rivolto a:
Categorie
Agricoli- Associazioni di categoria e sindacati- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 maggio 2023

Cos'è

In caso di calamità naturali o eventi eccezionali, sono previste sospensioni contributive, disposte sempre con appositi provvedimenti normativi come ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile.

Questi provvedimenti sono sempre conseguenti a uno stato d'emergenza nei territori interessati, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A chi è rivolto

Ai soggetti danneggiati dalle calamità.

Come funziona

Le sospensioni contributive sono applicabili solo agli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate

Per accedere alla misura sono necessari due requisiti:

  • l’esistenza alla data dell'evento (soggettivo); 
  • nesso causale fra danno subito e calamità (oggettivo).

Non hanno diritto all'agevolazione:

  • i soggetti la cui attività è iniziata dopo la calamità, anche se opera nelle zone danneggiate ed è iniziata nel periodo di validità della sospensione contributiva;
  • i soggetti già in attività alla data della calamità, ma che non hanno provveduto all'iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa vigente;
  • tutti i contribuenti iscritti dopo la calamità a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo;
  • le aziende che non operano nelle zone danneggiate, nonostante il titolare risieda nelle suddette zone o abbia la sede legale senza alcuna operatività (l'espressione “sede legale e/o operativa” indica che la sospensione spetta unicamente all’attività situata nella zona colpita dalle calamità, indipendentemente dalla presenza in quella zona della sede legale del datore di lavoro).

Aziende private con dipendenti, committenti di collaborazioni e associati in partecipazione

Possono beneficiare dell’agevolazione solo se i lavoratori risultano:

  • assunti alla data della calamità;
  • nelle sedi che operano nelle zone danneggiate.

Le aziende così individuate beneficiano della sospensione contributiva per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano operato l'accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall'evento calamitoso.

Cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda

Il beneficio può essere trasmesso se:

  • è espresso nell'atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione;
  • la nuova azienda si assume l'onere di tutti i debiti e i crediti contributivi della vecchia. 

La trasmissione del beneficio ai lavoratori avviene indipendentemente da:

  • cessazione del rapporto di lavoro;
  • liquidazione del TFR.

Se nell'atto non è stata posta questa condizione, l'azienda cessante deve restituire l'intero debito in unica soluzione al momento della comunicazione della cessazione.

In alcuni casi l'evento calamitoso può interessare non una specifica zona geografica, ma un'attività economica (influenza aviaria e BSE, ossia Bovine Spongiform Encephalopathy, più nota come "morbo della mucca pazza").

In questo caso potranno accedere alle agevolazioni solo i soggetti che operano nel settore economico danneggiato.

Lavoratori autonomi e datori di lavoro privati

Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) è importante la collocazione dell'attività.

Il beneficio di cui usufruiscono i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi non può essere esteso ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati dopo l’evento.

Nel rispetto dei requisiti indicati, possono essere tuttavia sospesi tutti i versamenti contributivi in scadenza alla data indicata dalla normativa, indipendentemente dal periodo di attività a cui si riferiscono.

Altre informazioni

La legge 6 dicembre 2006, n. 290 (nel chiarire con effetto retroattivo la legge 24 febbraio 1992, n. 225 sul potere di ordinanza della Protezione civile) esclude dal beneficio:

  • tutti i datori di lavoro pubblici;
  • i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati) se l'azienda non può o non vuole usufruire della misura, perché la norma non riconosce a questi un diritto autonomo alla sospensione;
  • tutti i dipendenti pubblici;
  • i prosecutori volontari (contribuzione non obbligatoria).

Le circolari INPS 23 marzo 2007, n. 65 e 14 ottobre 2008, n. 91 forniscono le istruzioni per il recupero dei contributi che, dal 1992 in poi, risultano indebitamente sospesi a causa delle nuove disposizioni.

Le istruzioni sulla gestione delle sospensioni sono disposte dalla circolare INPS 4 dicembre 2008, n. 106.

Di seguito, sono elencate le calamità che prevedono le sospensioni contributive:

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.