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Iscrizione Fondo Casalinghe e Casalinghi

Il servizio permette di presentare la domanda di iscrizione al Fondo Casalinghe e Casalinghi per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione.
Rivolto a:
Categorie
Casalinghe e casalinghi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2025

Cos'è

Il Fondo Casalinghe e Casalinghi è un fondo di previdenza, istituito il 1° gennaio 1997, rivolto alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione.

A chi è rivolto

Possono iscriversi al Fondo le persone di entrambi i sessi con età compresa fra i 16 e i 65 anni, come previsto dalle norme sull’avviamento al lavoro.

Come funziona

Se non ci sono condizioni ostative all’iscrizione al Fondo, la domanda è accolta automaticamente e l’interessato può iniziare i versamenti dopo aver ricevuto la comunicazione di accoglimento della richiesta con le informazioni necessarie al pagamento dei contributi e alla distribuzione degli stessi.

L’iscrizione è attiva dal 1° giorno del mese di presentazione della domanda e rimane valida anche se non si fanno versamenti.

L’iscrizione al Fondo Casalinghi non comporta automaticamente la copertura assicurativa dell’INAIL contro gli infortuni sul lavoro. All’interno di un nucleo familiare, chiunque tra i 18 e i 67 anni svolga esclusivamente un’attività domestica per la cura della famiglia, senza subordinazione e retribuzione, è tenuto ad iscriversi all’INAIL.   

Chi era già iscritto alla Mutualità pensioni è stato automaticamente iscritto anche al Fondo Casalinghe e Casalinghi utilizzando i contributi già versati come "premio unico d’ingresso".

Domanda

REQUISITI

L’iscrizione è subordinata alla condizione che il richiedente:

  • non presti attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale o, qualora svolga un’attività lavorativa anche continuativa prestata a orario ridotto, si determini la contrazione, ai fini del diritto alla pensione, del corrispondente periodo di assicurazione obbligatoria;
  • non sia titolare di pensione diretta. Possono iscriversi, pertanto, i titolari di pensione ai superstiti (circolare INPS 20 dicembre 2001, n. 223).


Tale condizione si verifica per i:

  • lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori domestici, dei lavoratori agricoli e degli apprendisti, nonché dei periodi figurativi accreditati per servizio militare) quando, applicando alla retribuzione annua pensionabile i minimali retributivi, risultino accreditabili un numero di settimane inferiori a quelle effettivamente lavorate;
  • lavoratori domestici, quando per ciascuna settimana lavorata risulti una contribuzione media inferiore a 24 ore lavorative;
  • lavoratori agricoli, quando prestino attività inferiore a 270 giornate annue;
  • lavoratori parasubordinati, quando il versamento non corrisponde al minimale di reddito fissato per la Gestione Commercianti.

COME FARE DOMANDA

L’accesso al servizio è unico ed è consentito attraverso le proprie credenziali. La domanda va presentata compilando il modulo online da tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Fondo. Al termine dell’operazione sarà possibile stampare la ricevuta.

L’INPS si riserva la facoltà di accertare in un momento successivo la presenza dei requisiti richiesti e di confermare o meno l’efficacia dell’iscrizione.

In caso negativo, la reiezione verrà comunicata con lettera raccomandata.

In alternativa si può presentare domanda di iscrizione al Fondo attraverso il Contact center, al numero 803164 (gratuito da rete fissa) o 0614164 (da rete mobile), oppure tramite patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.