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Il servizio permette agli enti previdenziali e bilaterali di incamerare dati relativi a iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni per la gestione degli elementi riguardanti gli aspetti pensionistici. Le comunicazioni vanno inviate entro febbraio.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2026

Cos'è

È un servizio che raccoglie, conserva e gestisce i dati relativi ai trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari erogati dagli enti previdenziali (d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1388). 

A chi è rivolto

Il Casellario è finalizzato alla raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

  • dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o che ne abbiano, comunque, comportato l’esclusione o l’esonero;
  • dei regimi obbligatori per l’erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
  • di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
  • di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Le successive modifiche, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, e all’articolo 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, hanno rispettivamente:

  • esteso gli obblighi di raccolta e di conservazione anche ai dati e alle notizie relative ai titolari di:
    • trattamenti di pensione o di assegno continuativo aventi natura assistenziale;
    • trattamenti pensionistici di guerra, liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modifiche;
    • rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali corrisposte dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
  • disciplinato gli obblighi e i termini di trasmissione al Casellario da parte degli enti erogatori di pensione dei dati e degli elementi necessari per la gestione del Casellario stesso.

Come funziona

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici trasmettono i dati dei trattamenti stessi al Casellario centrale dei pensionati esclusivamente in modalità telematica, tramite l’applicazione “Modulo Gestore”, disponibile nel servizio accessibile da questa pagina.

Le comunicazioni annuali devono essere inviate entro il mese di febbraio di ciascun anno (articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) e riguardano:

  • gli importi annuali a preventivo dei trattamenti pensionistici da erogare nell’anno in corso;
  • gli importi annuali a consuntivo dei trattamenti pensionistici erogati nell’anno precedente;
  • i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti.

Con le comunicazioni trimestrali gli enti inviano i dati relativi alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle variazioni di importo di ciascun trimestre e in particolare:

  • entro il 30 aprile devono essere comunicati i dati relativi alle citate operazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
  • entro il 31 luglio devono essere comunicati i dati relativi alle citate operazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
  • entro il 31 ottobre devono essere comunicati i dati relativi alle citate operazioni effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
  • entro il 31 gennaio devono essere comunicati i dati relativi alle citate operazioni effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente.

La comunicazione trimestrale non deve essere effettuata se in un trimestre non si sono verificate:

  • iscrizioni;
  • cancellazioni;
  • variazioni di importo.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno deve essere effettuata la comunicazione annuale relativa:

  • ai trattamenti pensionistici erogati nell'anno precedente;
  • ai trattamenti di pensione da erogare nell’anno in corso.

La comunicazione relativa alle iscrizioni, cancellazioni e variazioni di importo del quarto trimestre dell'anno precedente può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale, in luogo della comunicazione trimestrale prevista entro il 31 gennaio.

Entro il mese di giugno di ciascun anno e in base ai dati raccolti, il Casellario centrale dei pensionati:

  • individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici;
  • calcola l'aliquota IRPEF dei beneficiari e relative detrazioni d’imposta;
  • comunica all’ente erogante aliquota IRPEF e detrazioni applicabili;
  • determina e comunica all’ente il coefficiente di rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (per i titolari di più trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina della cosiddetta perequazione cumulata ai sensi dell’art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).