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Il servizio permette agli enti previdenziali e bilaterali di incamerare dati relativi a iscrizioni, aggiornamenti e cancellazioni per la gestione degli elementi riguardanti gli aspetti pensionistici. Le comunicazioni vanno inviate entro febbraio.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023

Cos'è

È un servizio che raccoglie, conserva e gestisce i dati relativi ai trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari a carico di enti previdenziali e bilaterali (d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1388). 

A chi è rivolto

Si rivolge:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’AGO;
  • ai dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall’AGO;
  • ai regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
  • a qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
  • a qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Come funziona

Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici trasmettono al Casellario centrale dei pensionati:

  • i dati dei trattamenti stessi;
  • gli elementi necessari per la gestione del Casellario stesso per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate dall'INPS agli enti interessati.

Le comunicazioni annuali devono essere inviate entro il mese di febbraio di ciascun anno e riguardano:

  • i trattamenti di pensione erogati nell'anno precedente;
  • i trattamenti di pensione da erogare nell’anno in corso.

Entro il mese successivo alla scadenza del trimestre devono essere inviati i dati relativi alle:

  • iscrizioni;
  • cancellazioni;
  • variazioni di importo.

Nel dettaglio:

  • entro il 30 aprile, se effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo;
  • entro il 31 luglio, se effettuate dal 1° aprile al 30 giugno;
  • entro il 31 ottobre, se effettuate dal 1° luglio al 30 settembre;
  • entro il 31 gennaio, se effettuate dal 1° ottobre al 31 dicembre dell'anno precedente.
    Quest’ultima comunicazione può essere effettuata congiuntamente alla comunicazione annuale con scadenza 28 febbraio.

La comunicazione trimestrale non va effettuata, se non risultano iscrizioni, cancellazioni e variazioni.

Entro il mese di giugno di ciascun anno e in base ai dati raccolti, il Casellario centrale dei pensionati:

  • individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici;
  • calcola l'aliquota IRPEF dei beneficiari e relative detrazioni d’imposta;
  • comunica all’ente erogante aliquota IRPEF e detrazioni applicabili;
  • determina e comunica all’ente il coefficiente di rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (per i titolari di più trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del cumulo).