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Gestione dei ricorsi amministrativi rivolti agli organismi centrali in materia di entrate contributive

Il servizio consente di presentare ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia contributiva. Deve essere presentato on line entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento impugnato.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende- Datori di lavoro domestico- Dipendenti privati- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 10 settembre 2021 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Cos’è

Contro i provvedimenti in materia contributiva è possibile presentare ricorso amministrativo.

I ricorsi amministrativi all’INPS sono disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 e dalle disposizioni contenute nel Regolamento delle procedure in materia di ricorsi amministrativi di cui alla determinazione presidenziale 20 dicembre 2013 n. 195 (pdf 701KB) e nel Regolamento di procedura dei ricorsi ai comitati di vigilanza delle gestioni pubbliche (pdf 1,23MB), di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione ex INPDAP 1249/2000 e 404/2006.

A chi è rivolto

Possono presentare ricorso amministrativo i datori di lavoro o i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o a forme integrative e sostitutive dell’AGO, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione Separata e alle forme esclusive dell’AGO.

I ricorsi amministrativi, sebbene regolati da alcune specificità, sono utilizzabili anche da datori di lavoro e da dipendenti della pubblica amministrazione contro provvedimenti assunti dall’Istituto in materia di iscrizione e di contributi afferenti alla Gestione Dipendenti Pubblici (articolo 4, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 368/1997).

Come funziona

Il ricorrente deve:

  • indicare il provvedimento che ritiene lesivo del proprio diritto;
  • esporre brevemente la vicenda amministrativa che lo riguarda;
  • individuare i motivi a sostegno della propria domanda di modifica, revoca, sospensione o annullamento del provvedimento stesso;
  • allegare i documenti utili alla risoluzione della controversia.

È nullo il ricorso privo dell’indicazione dell’atto contro cui è proposto e dei motivi di censura.
Il ricorso può essere sottoscritto direttamente dal ricorrente o da un suo rappresentante cui sia stato conferito mandato.
L’organismo chiamato a pronunciarsi sul ricorso è differente, sia in base alla materia su cui il ricorso stesso verte, che in base alla gestione o al fondo previdenziale in oggetto. La competenza può estendersi anche alle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili e oneri accessori connesse al ricorso.
Sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organismi le decisioni sui ricorsi, non attribuiti ad altro organo, in materia di contributi dovuti alle stesse gestioni e a:

  • Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori;
  • Comitato amministratore della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali;
  • Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
  • Comitato amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
  • Gestione autonoma ex articolo 2, comma 26, legge 335/95;
  • Comitato amministratore del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
  • Comitato amministratore del Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato SpA;
  • Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
  • Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;
  • Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali dei dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti;
  • Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali;
  • Comitato di vigilanza per le pensioni ai sanitari;
  • Comitato di vigilanza per le prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti di diritto pubblico;
  • Comitato di vigilanza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori;
  • Comitato di vigilanza per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Domanda

Quando fare domanda

I termini di presentazione del ricorso si differenziano in relazione all’organismo chiamato a dirimere la controversia.

I termini e le modalità del ricorso amministrativo sono indicati nella comunicazione del provvedimento e nel regolamento di riferimento.
In linea generale il ricorso deve essere presentato entro il termine di 90 giorni decorrente dalla data di notificazione del provvedimento che si intende impugnare. Se il termine coincide con un giorno festivo o non lavorativo, questo inizierà a decorrere dal primo giorno lavorativo utile.
Per i soli comitati della Gestione Dipendenti Pubblici, il termine di presentazione è di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento.

Come fare domanda

Il ricorso può essere presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal cittadino, attraverso il servizio online dedicato o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Anche i ricorsi relativi alla Gestione Dipendenti Pubblici devono essere trasmessi esclusivamente in modalità telematica, utilizzando lo stesso servizio online. Il ricorso viene dunque registrato nei sistemi informatici dell’Istituto ed esaminato al fine della predisposizione delle necessarie osservazioni sulla questione controversa. Ultimata la trattazione, il ricorso viene inoltrato all’organismo competente.
Esaminate le eventuali questioni di ammissibilità e ricevibilità, il ricorso viene discusso e deciso con una deliberazione di reiezione o di accoglimento integrale o parziale.
Il ricorrente riceve comunicazione dell’avvenuta deliberazione.
Resta salvo, ai sensi della legge 88/89, l’esercizio del potere da parte dell’Istituto della sospensione dell’esecuzione delle decisioni adottate dai suddetti organismi qualora emergano profili di illegittimità.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.