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Riscatto dei periodi di lavoro compiuti all'estero in Stati extra UE non convenzionati con l'Italia

Il servizio permette di riscattare i periodi di lavoro subordinato svolti all'estero e non coperti da assicurazione sociale, per lavoratori e superstiti con cittadinanza italiana.
Specifico per
Lavoratori con cittadinanza italiana al momento della presentazione della domanda o familiari superstiti di lavoratori deceduti come cittadini italiani dopo il 30 aprile 1969 e loro intermediari.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2025

Cos'è

È un servizio che permette di riscattare i periodi di lavoro subordinato:

  • svolti all'estero;
  • non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.

A chi è rivolto

Si rivolge ai lavoratori che, al momento della presentazione della domanda, hanno la cittadinanza italiana, anche se durante i periodi di lavoro da riscattare abbiano avuto la cittadinanza straniera.

Può essere richiesto dai superstiti:

  • qualunque sia la loro cittadinanza;
  • se alla data della morte il beneficiario aveva la cittadinanza italiana;
  • se la data della morte è successiva al 30 aprile 1969.

Non possono esercitare la facoltà di riscatto i datori di lavoro, anche se imprese o amministrazioni italiane.

Come funziona

Sono riscattabili i periodi di lavoro subordinato prestati all'estero in Paesi che:

  • non hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali;
  • hanno stipulato con l'Italia convenzioni in materia di assicurazioni sociali, solo per i periodi non valutabili in regime convenzionale per il perfezionamento del diritto a pensione.

Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte (per esempio, solo le settimane necessarie al perfezionamento dei requisiti per la pensione).

I contributi:

  • sono accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto;
  • sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

Domanda

REQUISITI

La domanda di riscatto è accolta solo dopo aver provato:

  • l’esistenza del rapporto di lavoro, presentando documenti originali, attinenti e risalenti al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa (o a periodi successivi), ma comunque precedenti alla domanda di riscatto, come:
    • buste paga;
    • libretti di lavoro;
    • lettere di assunzione, di licenziamento, di ben servito e simili;
  • la durata del rapporto di lavoro.

Sono ritenute valide anche le dichiarazioni di lavoro rilasciate da istituzioni pubbliche straniere che attestano:

  • il rapporto di lavoro;
  • la sua durata.

Le dichiarazioni prive di queste caratteristiche e rilasciate ora per allora dal datore di lavoro:

  • devono essere necessariamente convalidate e verificate dalle Autorità consolari con accertamenti relativi all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro;
  • se redatte in lingua straniera, devono essere corredate della versione italiana tradotta da operatori autorizzati e convalidata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese da cui i documenti provengono.

Se il richiedente il riscatto risiede all'estero, la traduzione di questi documenti dovrà invece essere convalidata dall’Autorità consolare o diplomatica italiana del Paese di residenza o del Paese nella cui lingua i documenti sono stati redatti. 

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata senza limiti di tempo, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico.

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, è possibile rivolgersi a:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.