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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 agosto 2023
Cos'è
Coloro che subiscono un'invalidità permanente di qualsiasi grado a seguito di un evento terroristico, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta, possono ottenere diversi benefici previdenziali.
A chi è rivolto
Sono considerati vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice:
- i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio dello Stato italiano, a decorrere dal 1° gennaio 1961;
- i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu nel Congo (benefici pensionistici dal 1° aprile 2006);
- i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici verificatisi all’estero, a decorrere dal 1° gennaio 1961 (benefici pensionistici dal 1° gennaio 2008);
- le vittime della strage di Ustica, le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” (benefici pensionistici dal 1° gennaio 2007);
- tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico ex articolo 34, comma 3, lett. a) della legge 29 novembre 2007, n. 222 (benefici pensionistici dal 1° settembre 2004);
- il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta (benefici pensionistici dal 1° gennaio 2007);
- in assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima ferita e/o deceduta (benefici pensionistici dal 1° gennaio 2007);
- il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento dell’evento ex art. 2, legge 3 agosto 2004, n. 206) (benefici pensionistici dal 1° settembre 2004).
Tali benefici devono essere attribuiti anche ai soggetti già pensionati.
Come funziona
Rideterminazione della retribuzione pensionabile
Coloro che subiscono un’invalidità permanente di qualsiasi grado, il coniuge superstite e gli orfani della vittima deceduta al momento dell’evento, beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette previsto dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo. La retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5%.
Per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007 in luogo del 7,5% e a prescindere da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra le retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quello contrattualmente posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, se più favorevole.
Aumento figurativo dell'anziantà contributiva
Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di qualunque entità e grado, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, beneficia di un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione.
L’aumento figurativo di 10 anni deve essere riconosciuto al coniuge, ai figli, e in mancanza ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico.
Il beneficio spetta al coniuge e ai figli dell’invalido anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico, fatto salvo il caso in cui il beneficio sia stato riconosciuto, precedentemente al matrimonio o alla nascita dei figli, ai genitori della vittima.
L’attribuzione della maggiorazione compete tanto ai figli esistenti al momento dell’evento terroristico, quanto ai figli nati successivamente al verificarsi dell’evento.
Per quanto riguarda il coniuge, la maggiorazione può essere riconosciuta ai soggetti con i quali vi era un rapporto di connubio al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico.
In caso di assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico, la maggiorazione può essere riconosciuta a favore dei genitori della vittima.
La maggiorazione deve essere comunque riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo nel quale è liquidata la prestazione e che, per le pensioni calcolate in forma retributiva o mista, l’aumento figurativo incrementa l'anzianità contributiva relativa alla quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.
Soggetti con invalidità permanente pari o superiori all'80%
A coloro che hanno riportato un’invalidità pari o superiore all’80% viene riconosciuto il diritto immediato a una pensione diretta che viene erogata dopo la presentazione della domanda da parte dell’interessato.
La pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, incrementata del 7,5%, dal lavoratore al momento dell'evento terroristico.
Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale. Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
Soggetti con invalidità permanente non inferiori al 25%
Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa ed ha proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo pari esattamente all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita. A tali soggetti si applica la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori.
Tale importo di pensione beneficia dell’incremento dei dieci anni di contribuzione figurativa di cui all’articolo 3.
Attribuzione della doppia annualità
La legge 3 agosto 2004, n. 206 attribuisce ai familiari aventi diritto alla pensione ai superstiti un trattamento di “doppia annualità” della pensione ai superstiti medesima, in caso di decesso dei soggetti rimasti vittima di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice, portatori di invalidità non inferiore al 25%.
La doppia annualità spetta sia ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sia ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.
L’importo spettante a favore dei superstiti delle vittime è pari a due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso, il cui importo è quello rideterminato in base alle norme speciali introdotte dalla legge in oggetto.
L’ articolo 2, comma 105, legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha esteso, dal 1° gennaio 2008, il diritto alla doppia annualità ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci deceduti a seguito di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni.
Sugli importi erogati a titolo di doppia annualità della pensione ai superstiti agli aventi diritto a detto trattamento quali superstiti di vittima della criminalità organizzata, delle vittime del dovere e dei sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni non sono attribuiti i benefici dell’esenzione fiscale spettante ai sensi della l. 206/2004 e successive modificazioni e integrazioni.
Clausola d'oro
L’art. 7, l. 206/2004 prevede l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività, che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità.
La “clausola d’oro” deve essere applicata sui trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico e, al suo decesso, sui trattamenti ai superstiti derivanti.
Dal 1° gennaio 2018, in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 quater, d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, "in luogo di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".
Trattamento di Fine Rapporto
Il Ministero dell’Interno è competente all’erogazione della maggiorazione del trattamento di fine rapporto, secondo la misura stabilita dalle stesse disposizioni, ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall’INPS e dell’indennità a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, a favore dei lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla Gestione Separata.
Pertanto, gli interessati dovranno presentare domanda al predetto Dicastero.
Domanda
Come fare domanda
Il riconoscimento dell’infermità, nonché il nesso causale con l’evento terroristico, ai fini dell’attribuzione dei benefici, dovranno essere attestati con una certificazione emessa dall’ufficio territoriale del Governo, cui l’interessato deve presentare apposita domanda presso:
- la prefettura della provincia in cui si è verificato l’evento;
- la prefettura della provincia di residenza;
- il consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero.
La certificazione deve riportare la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.
La domanda dovrà essere corredata da detta certificazione.
La domanda per richiedere i benefici va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare la domanda tramite:
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.