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Benefici in favore delle vittime del terrorismo

Il servizio permette di presentare domanda di benefici previdenziali per le vittime, compresi i superstiti in caso di decesso, che hanno subito un'invalidità permanente a seguito di un evento terroristico.
Specifico per
Vittime del terrorismo

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2025

Cos'è

Benefici previdenziali riservati:

  • a chi subisce un'invalidità permanente di qualsiasi grado a seguito di un evento terroristico;
  • al coniuge superstite;
  • agli orfani della vittima deceduta.

A chi è rivolto

Sono considerati vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice:

  • i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici sul territorio nazionale (dal 1° gennaio 1961) o extranazionale, se coinvolgono cittadini italiani e i loro familiari superstiti;
  • i superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu nel Congo (benefici pensionistici dal 1° aprile 2006);
  • i cittadini italiani residenti in Italia vittime di atti terroristici all’estero (dal 1° gennaio 1961, benefici pensionistici dal 1° gennaio 2008);
  • le vittime della strage di Ustica e le vittime dei delitti della cosiddetta “banda della Uno bianca” (benefici pensionistici dal 1° gennaio 2007);
  • il coniuge, i figli della vittima ferita o deceduta. In assenza del coniuge e dei figli, i genitori della vittima (benefici pensionistici dal 1° gennaio 2007);
  • il coniuge, i figli della vittima deceduta al momento dell’evento (ex art. 2, l. 206/2004, benefici pensionistici dal 1° settembre 2004).

Rientrano tra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute più volte sul territorio nazionale (ex articolo 34, comma 3, lett. a, l. 222/2007, benefici pensionistici dal 1° settembre 2004):

  • rivolte a soggetti indeterminati;
  • attuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Questi benefici devono essere attribuiti anche ai soggetti già pensionati.

Come funziona

Rideterminazione della retribuzione pensionabile

Beneficiano dell’incremento sulle pensioni dirette (l. 222/2007 che ha modificato la normativa preesistente, introducendo innovazioni sulle modalità di calcolo):

  • chi ha subito un'invalidità permanente di qualsiasi grado a seguito di un evento terroristico;
  • il coniuge superstite;
  • gli orfani della vittima deceduta.

La retribuzione pensionabile, calcolata secondo le regole generali, va ricalcolata con un incremento del 7,5%.

A prescindere da qualsiasi limite al conseguimento della qualifica superiore, (se prevista dai rispettivi contratti di categoria), si considera – se più favorevole – l’incremento percentuale tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella posseduta dal richiedente all’atto del pensionamento.

Questa modalità si applica a:

  • i soli dipendenti privati invalidi;
  • gli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità che abbiano presentato la domanda entro il 30 novembre 2007.

Aumento figurativo dell'anzianità contributiva

Chi ha subito una riduzione permanente della capacità lavorativa, di qualsiasi entità e grado, a causa di atti e di stragi di matrice terroristica, ha diritto a un aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva. 

Questo aumento, valido per il diritto e la misura della pensione, va riconosciuto:

  • al coniuge;
  • ai figli;
  • ai genitori, indipendentemente dallo svolgimento di attività lavorativa al momento dell’evento terroristico (in mancanza dei suddetti soggetti). 

La maggiorazione contributiva deve essere comunque concessa entro il limite massimo di anzianità valutabile nel Fondo presso il quale è liquidata la prestazione. 

Per le pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto, l’aumento figurativo si applica all'anzianità utile per la quota di pensione riferita alla retribuzione pensionabile più elevata.

Il beneficio spetta:

  • al coniuge e ai figli della vittima, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati dopo l’evento terroristico;
  • al coniuge divorziato, se il divorzio è avvenuto dopo l’evento terroristico;
  • ai genitori della vittima (in assenza di un coniuge o di figli al momento dell’evento terroristico).

Soggetti con invalidità permanente pari o superiori all'80%

A chi ha riportato un’invalidità pari o superiore all’80%, è riconosciuto a domanda il diritto immediato a una pensione diretta.

La pensione è pari all'ultima retribuzione integralmente percepita al momento dell'evento terroristico, maggiorata del 7,5%.

Nella retribuzione integralmente percepita:

  • rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro connessi alla causa tipica del contratto di lavoro (anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale).
  • restano esclusi:
    • le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR);
    • i trattamenti corrisposti per incentivare l’esodo dei lavoratori.

Soggetti con invalidità permanente non inferiori al 25%

Chi ha riportato un'invalidità pari o superiore al 25% della propria capacità lavorativa proseguendo l'attività fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile, potrà beneficiare di un trattamento pensionistico annuo.

Secondo la disciplina generale in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per la generalità dei lavoratori, l’importo:

  • è pari all'ultima retribuzione pensionabile annua percepita;
  • include l’incremento dei dieci anni di contribuzione figurativa (articolo 3).

Attribuzione della doppia annualità

La doppia annualità spetta ai superstiti che hanno diritto:

  • alla pensione di reversibilità;
  • alla pensione indiretta.

L’importo spettante è pari a due annualità del trattamento pensionistico, comprensive della tredicesima mensilità, calcolate sulla base dell’importo ricalcolato secondo le norme speciali introdotte.

La legge 206/2004 riconosce ai familiari aventi diritto un trattamento di “doppia annualità” della pensione ai superstiti, in caso di decesso dei soggetti rimasti vittima di atti o stragi di matrice terroristica, portatori di invalidità non inferiore al 25%.

Dal 1° gennaio 2008, l’art. 2, comma 105, l. 244 /2007 ha esteso il diritto alla doppia annualità ai superstiti:

  • delle vittime della criminalità organizzata;
  • delle vittime del dovere;
  • dei sindaci deceduti a seguito di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni.

Sugli importi erogati non si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge (ai sensi della l. 206/2004 e successive modificazioni e integrazioni).

Clausola d'oro

Alle vittime di terrorismo e delle stragi di matrice terroristica è previsto l’adeguamento costante delle pensioni al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività, in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità (art. 7, l. 206/2004).

La “clausola d’oro” si applica su:

  • i trattamenti pensionistici erogati alla vittima dell’evento terroristico;
  • i trattamenti ai superstiti derivanti al suo decesso.

Dal 1° gennaio 2018 è prevista la rivalutazione automatica annuale secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (art. 3, comma 4 quater, d.l. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge 96/2017, invece di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, della l. 206/2004).

Trattamento di Fine Rapporto

Il Ministero dell’Interno è competente, secondo la misura stabilita dalla normativa vigente) nell’erogazione della:

  • maggiorazione del trattamento di fine rapporto (TFR) ai lavoratori dipendenti presso le forme di previdenza dei lavoratori dipendenti gestite dall’INPS;
  • indennità a titolo di trattamento equipollente al TFR ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e presso le gestioni per artigiani, commercianti e coltivatori diretti.

Domanda

COME FARE DOMANDA

Per l'attribuzione del beneficio, è necessario attestare con una certificazione emessa dall’ufficio territoriale del Governo:

  • l’infermità;
  • il nesso causale con l’evento terroristico.

L’interessato può presentare domanda: 

  • alla Prefettura della provincia in cui si è verificato l’evento;
  • alla Prefettura della provincia di residenza;
  • al Consolato del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero.

La certificazione deve riportare:

  • data e luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso;
  • in caso di invalidità, la natura delle ferite e delle lesioni che l'hanno determinata, la patologia invalidante, la percentuale dell’invalidità.

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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