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Domanda di pensione in regime UE

Il servizio permette di presentare domanda di pensione per i periodi assicurativi maturati in Stati UE, Stati aderenti al SEE, Svizzera e Regno Unito per lavoratori privati e pubblici.

Rivolto a:
Categorie
Lavoratori migranti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 20 marzo 2025

Cos'è

Il servizio permette di presentare domanda di pensione in regime UE ai lavoratori privati e pubblici che hanno maturato periodi assicurativi in:

  • Stati dell’Unione europea;
  • Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
  • Svizzera.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai lavoratori che hanno maturato periodi assicurativi utili per la pensione in almeno due dei seguenti Stati:

  • UE:
    • Austria;
    • Belgio;
    • Bulgaria;
    • Croazia;
    • Cipro;
    • Danimarca;
    • Estonia;
    • Finlandia;
    • Francia;
    • Germania;
    • Grecia;
    • Irlanda;
    • Italia;
    • Lettonia;
    • Lituania;
    • Lussemburgo;
    • Malta;
    • Paesi Bassi;
    • Polonia;
    • Portogallo;
    • Repubblica Ceca;
    • Romania;
    • Slovacchia;
    • Slovenia;
    • Spagna;
    • Svezia;
    • Ungheria;
  • SEE:
    • Norvegia;
    • Islanda;
    • Liechtenstein;
  • Svizzera.

Il servizio permette di presentare domanda di pensione anche ai lavoratori privati e pubblici che hanno maturato periodi assicurativi nel Regno Unito, in applicazione:

  • dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA);
  • del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina “Brexit, applicazione del Protocollo sulla sicurezza sociale: prestazioni pensionistiche”.

Domanda

residenti in Italia, iscritti a gestioni previdenziali del settore privato o pubblico amministrate dall’INPS, che hanno maturato periodi assicurativi anche in altri Stati UE, SEE o in Svizzera, devono presentare all’INPS le domande di pensione:

  • di vecchiaia;
  • anticipata;
  • di inabilità/invalidità;
  • ai superstiti.

La domanda sarà poi gestita dalla Struttura territoriale INPS competente.

residenti in Italia, non iscritti a gestioni previdenziali dell'INPS, che hanno maturato periodi assicurativi negli Stati UE, SEE o in Svizzera, possono presentare alle istituzioni previdenziali estere, direttamente o tramite l’INPS, le domande di pensione:

  • di vecchiaia;
  • anticipata;
  • di inabilità/invalidità;
  • ai superstiti.

residenti in uno Stato UE, SEE o in Svizzera, che hanno maturato periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in regime UE all'istituzione previdenziale del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all'INPS.

residenti in uno Stato UE, SEE o in Svizzera, che non hanno maturato periodi assicurativi nello Stato estero di residenza, possono presentare la domanda direttamente all’INPS o tramite le istituzioni previdenziali estere.

Ulteriori informazioni nella circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164.

La domanda di pensione può essere presentata all’INPS tramite:

  • servizio online, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS, eIDAS o PIN (solo per i residenti all’estero);
  • Contact center multicanale, raggiungibile:
    • dall’Italia, componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso, o il numero 06 164 164 da cellulare, raggiungibile anche dall’estero, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori;
    • dall’estero, chiamando i numeri verdi dai paesi indicati nella tabella;
    • via internet, utilizzando il servizio VoIP WebCall, disponibile da tutto il mondo in otto lingue (italiano, tedesco, inglese, francese, arabo, polacco, spagnolo e russo);
  • patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

Numeri per contattare il Contact center dall’estero
PaeseNumero verde
Belgio080013255
Danimarca80018297
Francia0800904332
Germania08001821138
Irlanda1800553909
Paesi Bassi08000223952
Portogallo800839766
Regno Unito0800963706
Spagna900993926
Svezia020795084
Svizzera0800559218

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in trenta giorni, salvo i casi per i quali l’Istituto ha previsto termini diversi nel Regolamento interno.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.