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Familiari superstiti- Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Dipendenti privati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2025
Cos'è
La costituzione della rendita vitalizia ha la finalità di sanare un'omissione contributiva nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha come presupposto l'inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento dei contributi.
A chi è rivolto
La costituzione della rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta:
- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente. Tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa;
- dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione. Tale facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa;
- dal lavoratore stesso, in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, una volta che sia decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro. La facoltà del lavoratore di chiedere la costituzione di rendita vitalizia in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro non è soggetta a prescrizione.
- dai superstiti del lavoratore.
La facoltà di riscatto era prevista inizialmente soltanto con riferimento ai rapporti di lavoro di natura subordinata.
Successivamente è stata riconosciuta anche in favore di:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (circolare INPS 1° febbraio 2002, n. 31);
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diverso dal titolare (circolare INPS 1° febbraio 2002, n. 32 e circolare INPS 17 febbraio 2003, n. 36);
- coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo (circolare INPS 26 luglio 2010, n. 101).
Come funziona
Sono riscattabili i periodi di lavoro per i quali non è stata versata la contribuzione e questa non può più essere versata per il decorso della prescrizione.
La rendita vitalizia non può essere richiesta nei casi in cui le disposizioni vigenti all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l'esclusione a qualsiasi titolo dell'obbligo assicurativo. L'omissione contributiva può consistere sia nel totale che nel parziale inadempimento dell'obbligo assicurativo. Per omissione parziale si intendono anche i casi in cui è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte. I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.
Le regole in materia di determinazione degli oneri di riscatto sono dettate dall'articolo 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione, con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo di raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.
Domanda
REQUISITI
Sia il datore di lavoro, o i suoi aventi causa, che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.
L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.
La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali.
Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato. Il dichiarante deve attestare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato (circolare INPS 30 luglio 1990, n. 183).
La richiesta di costituzione di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l'INPS.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78 e alla circolare INPS 24 febbraio 2025, n. 48.
COME FARE DOMANDA
La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, può essere effettuata tramite:
Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.
Qualora il richiedente sia il datore di lavoro (azienda, datore di lavoro domestico, committente, titolare di impresa artigiana/commerciale/nucleo coltivatore diretto), che esercita la facoltà di riscatto in favore del lavoratore, la domanda deve essere presentata all'INPS compilando il modulo Rend. Vit. Riv. COD. AP81 o, in alternativa, tramite uno degli enti di patronato che assistono gratuitamente per legge.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria per provare l'effettiva esistenza, durata e continuità del rapporto di lavoro.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella (pdf 210Kb) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.