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Familiari superstiti- Amministrazioni, Enti e Aziende- Patronati- Dipendenti privati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2025
Cos'è
La rendita vitalizia permette di sanare un'omissione contributiva nell'Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e per i superstiti (IVS) quando il relativo obbligo sia ormai prescritto.
Presuppone, quindi, un mancato adempimento da parte del soggetto obbligato al versamento dei contributi.
A chi è rivolto
La costituzione della rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta:
- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e che intende rimediare al danno causato al dipendente. Questa facoltà può essere esercitata entro dieci anni dalla maturazione del termine di prescrizione dei contributi omessi;
- dal lavoratore stesso, in servizio o in pensione, in sostituzione del datore di lavoro. Anche questa facoltà può essere esercitata entro dieci anni dalla maturazione del termine di prescrizione dei contributi omessi;
- dal lavoratore stesso, in proprio e non in sostituzione del datore di lavoro, una volta maturato il termine di prescrizione previsto per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e del lavoratore in sua sostituzione. In questo caso, la facoltà non è soggetta a prescrizione;
- dai superstiti del lavoratore.
La facoltà di riscatto era prevista inizialmente soltanto per i rapporti di lavoro subordinato.
Successivamente, è stata riconosciuta anche in favore di:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (circolare INPS 1° febbraio 2002, n. 31);
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diverso dal titolare (circolare INPS 1° febbraio 2002, n. 32 e circolare INPS 17 febbraio 2003, n. 36);
- coloro che, essendo soggetti al regime di Assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata (l. 335/1995), non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, poiché la propria quota è trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo (circolare INPS 26 luglio 2010, n. 101).
Come funziona
Sono riscattabili i periodi di lavoro per i quali non è stata versata la contribuzione e questa non può più essere versata per il decorso della prescrizione.
Il riscatto non può essere richiesto se, durante il periodo lavorativo oggetto di riscatto, la normativa vigente non prevedeva obbligo assicurativo.
L'omissione contributiva può consistere sia nel totale che nel parziale inadempimento dell'obbligo assicurativo.
Per omissione parziale si intendono anche i casi in cui è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte.
I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e la misura di tutte le pensioni.
L’onere di riscatto (art. 2, d.lgs. 184/1997, modificato dalla legge 247/2007) è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione, con il sistema retributivo o contributivo, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste (art.1, co. 12 e 13, l. 335/1995).
Il provvedimento di accoglimento della domanda:
- viene notificato secondo le modalità previste dalla Piattaforma Digitale per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione (art. 1, co. 402, legge 160/2019; art. 26, d.l. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020; decreti del Ministro per la Transizione Digitale dell’8 febbraio 2022, n. 58 e del 30 maggio 2022);
- indica le modalità di pagamento dell’onere e i termini previsti per effettuare il versamento.
Domanda
REQUISITI
Sia il datore di lavoro, o i suoi aventi causa, che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la prova:
- dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro;
- della qualifica rivestita dal lavoratore;
- delle retribuzioni percepite.
L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto:
- buste paga;
- libretti di lavoro;
- lettere di assunzione o di licenziamento;
- benserviti;
- libri paga e matricola;
- altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato.
La documentazione deve essere prodotta:
- in originale;
- oppure in copia conforme debitamente autenticata.
La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l'ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali.
Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del d.p.r. 445/2000, con piena assunzione di responsabilità, anche penale, per quanto affermato.
Il dichiarante deve attestare se ha:
- rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte interessata;
- qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato (circolare INPS 30 luglio 1990, n. 183).
La richiesta di costituzione di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l'INPS.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78 e la circolare INPS 24 febbraio 2025, n. 48.
COME FARE DOMANDA
La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.
Se il richiedente è il datore di lavoro (azienda, datore di lavoro domestico, committente, titolare di impresa artigiana/commerciale/nucleo coltivatore diretto), che esercita la facoltà di riscatto in favore del lavoratore, la domanda deve essere presentata all'INPS:
- compilando il modulo Rend. Vit. Riv. COD. AP81;
- allegando la documentazione necessaria per provare l'effettiva esistenza, durata e continuità del rapporto di lavoro.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990.
Nella tabella (pdf 210Kb) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.
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