Ti trovi in:

Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per congedo straordinario per i lavoratori dipendenti privati conviventi di familiari disabili in situazione di gravità.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 19 gennaio 2024

Cos'è

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A chi è rivolto

Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

La convivenza con il familiare disabile in situazione di gravità deve essere instaurata entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e deve essere conservata per tutta la durata dello stesso.

Non possono richiedere il congedo straordinario:

  • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori agricoli giornalieri;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori parasubordinati.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino ad un periodo massimo di due anni di congedo straordinario nell'arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Pertanto, chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. Infatti, non è previsto il cosiddetto “raddoppio”.

Il beneficio è frazionabile anche a giorni. Affinché non siano conteggiati i giorni festivi, i sabati e le domeniche è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo e l'altro di fruizione.

L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie. Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.

Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.

Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni.

Il congedo straordinario per assistere familiari disabili non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di periodi di congedo per lo stesso figlio anche alternativamente, purché non negli stessi giorni.

Fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del congedo che la fruizione dei permessi legge 104 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni (messaggio 22 novembre 2023, n. 4143).

QUANTO SPETTA

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, calcolata con riferimento alle voci fisse e continuative, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente. I periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità assicurativa.

L'indennità per il congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG a orario ridotto) va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo. Lo stesso vale anche per un contratto di solidarietà con riduzione dell'orario di lavoro.

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione.

Per i congedi fruiti a settimane intere o a giornate, l'importo della retribuzione figurativa non può superare rispettivamente quello massimo settimanale o giornaliero.

I datori di lavoro devono determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati, tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti.

Per il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione (messaggio 4 gennaio 2024, n. 30). Lo stesso periodo è coperto da contribuzione figurativa.

L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo rivalutato annualmente sulla base delle variazioni ISTAT.

 

Valori massimi dell'indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabile

Anno

Importo complessivo annuo

Importo massimo indennità

Importo massimo retribuzione figurativa

Annuo

Giornaliero

Annuo

Settimanale

Giornaliero

2021
48.737,86
36.645,00
100,40
36.645,00
704,71
100,40
2022
49.663,88
37.341,00
102,30
37.341,00
718,09
102,30
2023
53.686,65
40.366,00
110,59
40.366,00
776,27
110,56

 

L'indennità di congedo straordinario è anticipata dal datore di lavoro con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine l'indennità è pagata direttamente dall'INPS.
 

Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito.

Domanda

REQUISITI

Per richiedere il congedo straordinario bisogna essere lavoratori dipendenti privati (anche part-time). La persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92, riconosciuta dalla competente commissione medica integrata ASL/INPS, ma non deve essere ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa.

Non è possibile richiedere il congedo straordinario durante il ricovero a tempo pieno della persona disabile da assistere (circolare INPS 3 dicembre 2010, n. 155), fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge (circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32):

  • interruzione del ricovero a tempo pieno del disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza della persona che presta assistenza.

Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico della ASL specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve anche specificare la diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Il medico si assume la responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza. La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata, invece, può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria è valida dopo 15 giorni dalla domanda presentata alla commissione medica integrata e avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero del beneficio fruito.

È possibile fruire del congedo straordinario anche nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione tenendo presente quanto segue.

I lavoratori già titolari del beneficio, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione dello stesso in base ad una domanda amministrativa presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, possono continuare a fruire della prestazione fino al completamento dell'iter sanitario di revisione soltanto presentando una nuova domanda (circolare INPS 8 luglio 2016, n. 127).

La domanda presentata per richiedere la fruizione del beneficio da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione (messaggio 13 gennaio 2021, n. 93).

Qualora all'esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.

Qualora all'esito della revisione non risulti confermata la disabilità in situazione di gravità si procederà al recupero del beneficio fruito.
 

COME FARE DOMANDA

La domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

In caso di adozione nazionale/internazionale è necessario fornire informazioni relative a:

  • data ingresso in famiglia;
  • data di adozione/affidamento;
  • data di ingresso in Italia;
  • data del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.

  • È possibile, al riguardo, effettuare telematicamente la richiesta di "Rinuncia" che consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda già presentata.
  • È possibile altresì, variare qualunque condizione dichiarata nella domanda originaria fermo restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente, con la funzionalità "Variazione dati domanda”.

Le suddette comunicazioni telematiche di rinuncia e di variazione dati domanda possono essere effettuate solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia/variazione.

Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al comitato provinciale della struttura territoriale INPS competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il ricorso al comitato provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie.

 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.