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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 settembre 2022
Cos'è
In caso di calamità naturali o eventi eccezionali sono previste sospensioni contributive, disposte sempre con appositi provvedimenti normativi come ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile.
Tali provvedimenti sono sempre conseguenti a uno stato d'emergenza nei territori interessati, che viene dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
A chi è rivolto
Le sospensioni contributive sono state introdotte con l'obiettivo di riportare alla normalità i soggetti danneggiati dall'evento calamitoso e sono applicabili solo agli oneri contributivi relativi alle attività svolte nelle zone danneggiate.
L'accesso al beneficio è condizionato al possesso di due requisiti: soggettivo (esistenza alla data dell'evento) e oggettivo (nesso causale fra danno subito ed evento calamitoso).
Come funziona
Non hanno diritto all'agevolazione:
- i soggetti la cui attività sia iniziata in data successiva a quella dell'evento calamitoso, anche se operano nelle zone danneggiate e la loro attività è iniziata nel periodo di validità della sospensione contributiva;
- i soggetti già in attività alla data dell'evento calamitoso, ma che non avevano provveduto tempestivamente all'iscrizione e al versamento della contribuzione, secondo la normativa vigente;
- tutti i contribuenti iscritti in data successiva all'evento calamitoso a seguito di denuncia del lavoratore o di verbale ispettivo;
- le aziende non operanti nelle zone danneggiate, sebbene il titolare sia residente nelle suddette zone o vi esista la sola sede legale senza alcuna operatività – l'espressione “sede legale e/o operativa”, ricorrente nei provvedimenti normativi di sospensione, indica che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente con riferimento all'unità operativa ubicata nella zona colpita dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tale zona vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro.
Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni e gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive solo per i lavoratori che risultino impiegati alla data dell'evento calamitoso nelle sedi ubicate nelle zone danneggiate. Le aziende così individuate beneficiano della sospensione contributiva per le sole sedi danneggiate, anche nel caso in cui abbiano operato l'accentramento contributivo presso altra sede non interessata dall'evento calamitoso.
In caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda il beneficio può essere trasmesso se è esplicitato nell'atto di cessione, scissione, fusione o incorporazione che la nuova azienda si assume l'onere di tutti i debiti e i crediti contributivi della vecchia. La trasmissione del beneficio avviene indipendentemente dal fatto che i lavoratori abbiano subito o meno la cessazione del rapporto di lavoro e la liquidazione del TFR. Viceversa, qualora nell'atto non sia posta tale condizione, l'azienda cessante deve restituire l'intero debito in unica soluzione al momento della comunicazione della cessazione.
In alcuni casi l'evento calamitoso può interessare non una specifica zona geografica, ma un'attività economica (influenza aviaria e BSE, ossia Bovine Spongiform Encephalopathy, più nota come "morbo della mucca pazza"). In tal caso potranno ovviamente accedere alle agevolazioni solo i soggetti operanti nel settore economico danneggiato.
Per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti) è rilevante l'ubicazione dell'attività.
I datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che possono usufruire della sospensione non possono comunque estendere il beneficio ai rapporti di lavoro (dipendente, di collaborazione, di associazione, ecc.) instaurati in data successiva all'evento calamitoso.
Nel rispetto dei suddetti requisiti d'accesso al beneficio, possono essere tuttavia sospesi tutti i versamenti contributivi con scadenza legale nell'arco temporale identificato dalle norme indipendentemente dal periodo di attività a cui essi si riferiscono.
La legge 6 dicembre 2006, n. 290 ha fornito un'interpretazione autentica e con effetto retroattivo della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sul potere di ordinanza della Protezione civile, escludendo dai possibili beneficiari i seguenti soggetti:
- tutti i datori di lavoro pubblici;
- i singoli lavoratori (dipendenti, collaboratori, associati) nei casi in cui l'azienda non possa o non voglia usufruire della sospensione, poiché la norma non riconosce a essi un diritto autonomo alla sospensione;
- tutti i dipendenti pubblici;
- i datori di lavoro domestico;
- i prosecutori volontari (contribuzione non obbligatoria).
Con le circolari INPS 23 marzo 2007, n. 65 e 14 ottobre 2008, n. 91 sono state fornite istruzioni per il recupero delle contribuzioni che, dal 1992 in poi, risultano indebitamente sospese per effetto delle nuove disposizioni.
Le istruzioni procedurali sulla gestione delle sospensioni contributive per calamità naturali sono state dettate con la circolare INPS 4 dicembre 2008, n. 106.
Di seguito sono elencati gli eventi calamitosi che prevedono le sospensioni contributive:
- alluvione a Modena (2014);
- sisma in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (2012);
- emergenza umanitaria a Lampedusa (2011);
- maltempo in Toscana (2009);
- sisma in Abruzzo (2009);
- alluvione a Messina (2009);
- incidente ferroviario di Viareggio (2009);
- alluvioni in Molise, Abruzzo e Puglia (2003);
- alluvione in Veneto (2014).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.