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Ammissione in convitti di proprietà dell’Istituto in favore di figli o orfani di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

Il servizio consente l’invio della domanda di partecipazione al bando di concorso per assegnazione di posti in convitti di proprietà dell’Istituto per figli e orfani di lavoratori e pensionati iscritti al Fondo Credito.
Specifico per
Figli o orfani o equiparati di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 settembre 2023

Cos'è

L’INPS ospita gli studenti vincitori dei relativi bandi di concorso nelle strutture di proprietà dell’Istituto, in regime di convitto o semiconvitto, per l’intera durata del ciclo di studi dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado.

A chi è rivolto

Possono frequentare i convitti (anche in regime di semiconvitto) gli studenti  delle scuole primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, figli di:

  • dipendenti e di pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;
  • iscritti alla Gestione Magistrale;

 

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

I posti disponibili nei convitti di proprietà vengono assegnati ogni anno con bando di concorso.

I vincitori possono restare in convitto per tutta la durata di corsi di studio dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

I bandi e le relative graduatorie sono consultabili nella sezione Welfare, Assistenza e Mutualità.

 

QUANTO SPETTA

I cinque convitti di proprietà sono situati a:

  • Anagni (FR);
  • Arezzo;
  • Caltagirone (CT);
  • Sansepolcro (AR);
  • Spoleto (PG).

Forniscono:

  • vitto anche in formula semiconvitto;
  • alloggio solo in formula convitto;
  • laboratori didattici;
  • escursioni;
  • attività sportive e di svago;
  • assistenza socioeducativa e psicologica.

DECADENZA

Chi studia perde il beneficio della prestazione per:

  • gravi violazioni del regolamento del convitto;
  • variazioni della posizione giuridica del genitore iscritto;
  • perdita dei requisiti di merito richiesti nel bando.

Domanda

REQUISITI

Il beneficiario della prestazione non deve:

  • essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica;
  • essere stato allontanato da una struttura convittuale;
  • aver riportato condanne penali o aver procedimenti penali in corso.

La prestazione è incompatibile con altra provvidenza scolastica, in denaro o in servizi, di valore superiore 6.000 euro complessivi, erogata dallo Stato o da altri enti e istituzioni pubbliche o private.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro i termini previsti dal bando di concorso.

Può presentare domanda:

  • il genitore iscritto in servizio o in pensione (in qualità di titolare/richiedente);
  • il genitore superstite o il tutore (in qualità di richiedenti);
  • lo studente maggiorenne alla data della presentazione (in qualità di richiedente/beneficiario).

COME FARE DOMANDA

La domanda di partecipazione va presentata online accedendo al servizio in questa pagina.

È possibile rivolgersi al servizio di Contact Center chiamando il numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06164164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

DISPONIBILITÀ RESIDUE

Qualora al termine della procedura selettiva rimangano a disposizione dei posti nelle strutture, l’Istituto si riserva di metterli a concorso.

Possono partecipare a questa seconda fase anche i figli o orfani ed equiparati di:

  • lavoratori o di pensionati del settore privato;
  • disoccupati o inoccupati;
  • dipendenti o di pensionati del settore pubblico non iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e non utenti della Gestione Dipendenti Pubblici per i quali, però, il beneficio viene concesso per un solo anno scolastico.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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