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Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) a seguito di malattia tubercolare

Il servizio permette di presentare la domanda per ricevere un assegno di cura e sostentamento a causa della riduzione a meno della metà della retribuzione. È rivolto a diverse tipologie di soggetti che soffrono di malattia tubercolare.
Rivolto a:
Categorie
Medici- Patronati- Persone che siano state affette da malattia tubercolare
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2024

Cos'è

L’Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) viene riconosciuto, a carico dell’INPS, in misura fissa, quando, a seguito di malattia tubercolare, la capacità di guadagno, in relazione alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà e non si percepisce una normale retribuzione continuativa a tempo pieno.

A chi è rivolto

L'Assegno spetta a chi ha già diritto all’Indennità Giornaliera (IG) ossia:

  • agli assicurati che possano far valere almeno un anno di contribuzione o 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa (art. 3, l. 419/1975). Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per l’Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; il requisito contributivo si intende soddisfatto se presenti versamenti di contribuzione per l’Assicurazione contro l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS);
  • ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
  • ad alcune categorie di pensionati e titolari di rendita;
  • ai familiari a carico dell’assicurato, anche se non sono assicurati INPS.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’Assegno decorre:

  • dal giorno successivo alla fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS), se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
  • dal giorno successivo alla fine del precedente Assegno di Cura e Sostentamento, se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
  • dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se viene presentata dopo 90 giorni dalla fine dell'IPS o del precedente ACS.

L’Assegno:

  • viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS);
  • è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti richiesti;
  • si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure;
  • ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure, se sono presenti i requisiti richiesti.

QUANTO SPETTA

Il beneficio è corrisposto in misura fissa, stabilita e aggiornata annualmente con decreto ministeriale (circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 3).

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS o dalla fine del precedente ACS.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online all’INPS in base alle indicazioni contenute nella circolare INPS 27 marzo 2012 n. 45.

In alternativa si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

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