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Medici- Patronati- Persone che siano state affette da malattia tubercolare
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2021
Cos'è
Se a causa della malattia tubercolare la capacità di guadagno, in relazione alle proprie attitudini, si è ridotta a meno della metà e se non si percepisce una normale retribuzione continuativa e a tempo pieno, viene riconosciuto, a carico dell’INPS, in misura fissa, un assegno di cura e sostentamento.
A chi è rivolto
L'assegno spetta ai medesimi soggetti aventi diritto all’Indennità Giornaliera (IG) ovvero:
- agli assicurati che possano far valere almeno un anno di contribuzione ovvero 52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa (articolo 3, legge 6 agosto 1975, n. 419). Dal 1° gennaio 1999 è stato soppresso il contributo previsto per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; pertanto il requisito contributivo si intende soddisfatto qualora siano presenti versamenti di contribuzione per l’assicurazione contro l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS);
- ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
- ad alcune categorie di pensionati e titolari di rendita;
- ai familiari a carico dell’assicurato anche se non sono assicurati INPS.
Come funziona
Decorrenza e durata
L’assegno di cura e sostentamento decorre:
- dal giorno successivo alla fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
- dal giorno successivo alla fine del precedente Assegno di Cura e Sostentamento (ACS) se la domanda viene presentata entro 90 giorni;
- dal primo giorno del mese successivo alla domanda se viene presentata dopo 90 giorni dalla fine dell'IPS o del precedente ACS.
L’assegno di cura e sostentamento:
- viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’Indennità Post Sanatoriale (IPS);
- è rinnovabile di 24 mesi in 24 mesi, senza limiti di tempo, fino a quando permangono i requisiti richiesti;
- si interrompe nel caso di un nuovo ciclo di cure;
- ricomincia dopo un nuovo ciclo di cure se sono presenti i requisiti richiesti.
Quanto spetta
È corrisposto, in misura fissa, stabilita e aggiornata annualmente con decreto ministeriale.
Domanda
Quando fare domanda
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’IPS o dalla fine del precedente ACS.
Come fare domanda
La domanda va presentata online all’INPS in base alle indicazioni contenute nella circolare INPS 27 marzo 2012 n. 45.
In alternativa si può fare la domanda tramite:
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.