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Benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi

Il servizio permette di inviare la domanda di riconoscimento del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa a fini pensionistici e contributivi per lavoratori sordomuti e invalidi con un'invalidità superiore al 74%.
Specifico per
Lavoratori sordomuti e invalidi

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2021

Cos'è

A decorrere dall’anno 2002, l’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riconosce in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa (fino al limite massimo di cinque anni) per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative.

Tale beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati ed è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

A chi è rivolto

I destinatari del beneficio sono i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1, legge 26 maggio 1970, n. 381 e gli invalidi ai quali sia stata riconosciuta, per qualsiasi causa, un’invalidità superiore al 74% oppure riconducibile alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra (pdf 62KB) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Come funziona

La maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma è attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.

La maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivamente prestato è riconosciuta fino a un limite massimo di cinque anni.

Per periodi di lavoro inferiori all'anno la maggiorazione è riconosciuta in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.

La maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo prescritto per il diritto a pensione.

La stessa è utile ai fini della misura nel calcolo delle quote di pensione con il sistema retributivo, mentre non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva oppure della pensione da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo.

La maggiorazione di anzianità contributiva spetta per i periodi di attività effettivamente prestati, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

Sono presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche anteriormente al 1° gennaio 2002.

Domanda

Il beneficio è riconosciuto su richiesta degli interessati contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, corredata dalla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge.

Per i soli iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP la domanda di riconoscimento dei benefici in esame deve essere presentata, in continuità di attività lavorativa, al datore di lavoro.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.