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Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento

Il servizio permette di presentare domanda di sostegno per famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi per garantire continuità del mantenimento dei figli. Il contributo può arrivare a un massimo di 800 euro per 12 mensilità.

Rivolto a:
Categorie
Genitori
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 12 febbraio 2024

Cos’è

È una misura a sostegno di famiglie di genitori separati, divorziati o non conviventi per garantire la continuità del mantenimento dei figli.

A chi è rivolto

Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (es. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo), con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore.

Come funziona

Il contributo spetta al genitore che nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19) non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Il contributo può arrivare a un massimo di 800 euro per 12 mensilità ed è corrisposto dall’INPS in unica soluzione.

La misura verrà erogata fino a esaurimento delle risorse del fondo appositamente istituito dalla legge per il sostegno in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno, che ammontano a 10 milioni di euro.

Domanda

REQUISITI

Il bonus spetta al genitore che presenta la domanda che:

  • abbia un reddito IRPEF non superiore a 8.174 euro nelle annualità di mancata corresponsione del mantenimento (2020, 2021 e 2022);
  • risulti convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità;
  • in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento, successivamente all’8 marzo 2020 e nei periodi per i quali viene richiesta la prestazione (non oltre al 31 marzo 2022).

Il bonus spetta laddove l’altro genitore separato, divorziato o non convivente in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia versato (in tutto o in parte) il mantenimento spettante all’altro genitore, in quanto si sia verificata:

  • la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni;
  • alternativamente, il genitore inadempiente abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

COME FARE DOMANDA

La domanda per ottenere il bonus genitori separati, divorziati, non conviventi può essere presentata all’INPS dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024.

La domanda si presenta attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale.

In fase di compilazione della domanda è necessario indicare:

  • gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente in stato di bisogno è stato inferiore o uguale a 8.174 euro;
  • i dati relativi all'altro genitore;
  • i dati dei figli conviventi nel periodo di riferimento.

In fase di presentazione della domanda, è necessario allegare:

  • la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento;
  • in caso di figlio maggiorenne disabile, l’attestazione della disabilità qualora la stessa sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure provenga da contenzioso o sia stata rilasciata dalle Province autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

I criteri e le modalità per la verifica del diritto all’erogazione del bonus sono stati definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022.

Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria a cura del Dipartimento per le politiche della famiglia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’INPS procede alla corresponsione del contributo economico ai beneficiari nella misura indicata dal Dipartimento stesso.