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Intermediari e consulenti- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Amministrazioni, Enti e Aziende
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021
Cos'è
A partire dal 1996, i lavoratori parasubordinati possono iscriversi alla Gestione Separata, un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati.
A chi è rivolto
L’iscrizione alla Gestione Separata è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati:
- le forme di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.);
- i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro;
- gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
- i beneficiari di assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro;
- gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
- i prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Come funziona
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, il servizio "Domanda Iscrizione Parasubordinati" consente l’iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata.
Accedendo al servizio dedicato dopo essersi autenticati, appare un menu che include la voce per l’iscrizione alla Gestione Separata. Cliccandoci si accede alla pagina d’iscrizione con la lista dei campi da compilare. Nella seconda sezione è sufficiente scegliere la voce "collaboratore o altra attività". Confermata l’iscrizione e completata la registrazione, è possibile stamparne la ricevuta.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.