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Domanda di pensione in regime di convenzione bilaterale

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione internazionale a persone che hanno lavorato in Stati extra comunitari con i quali l'Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori in Paesi extra UE convenzionati- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 2 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2023

Cos'è

È un servizio che permette a chi ha lavorato in Stati extracomunitari con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale di chiedere l'accertamento del diritto alla pensione totalizzando i contributi italiani ed esteri.

A chi è rivolto

Si rivolge a chi ha lavorato nei seguenti Stati extracomunitari:

  • Argentina;
  • Australia;
  • Brasile;
  • Canada e Québec;
  • Israele;
  • Isole del Canale;
  • Isola di Man;
  • Paesi dell'ex-Jugoslavia:
    • Repubblica di Bosnia ed Erzegovina;
    • Repubblica del Kosovo;
    • Repubblica di Macedonia;
    • Repubblica di Montenegro;
    • Repubblica di Serbia;
    • Vojvodina (Regione autonoma);
  • Principato di Monaco;
  • Repubblica di Capo Verde;
  • Repubblica di San Marino;
  • Santa Sede;
  • Tunisia;
  • Turchia;
  • USA;
  • Uruguay;
  • Venezuela.

Gli altri accordi bilaterali stipulati dall’INPS non si applicano al regime dei dipendenti pubblici e del personale ad essi assimilato.

Gli iscritti alla Gestione pubblica dell’Istituto possono richiedere soltanto la pensione in regime di convenzione bilaterale con Israele e Turchia.

Come funziona

Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di un'esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale applicabile, in virtù del Paese extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.

A questo proposito l'Italia ha stipulato Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con gli Stati esteri precedentemente menzionati.

La contribuzione estera viene calcolata quando la Convenzione prevede l'istituto della totalizzazione internazionale.

In questo caso, è possibile richiedere la pensione in Italia utilizzando i contributi esteri per perfezionare i requisiti previsti.

L'importo della pensione viene calcolato in base ai contributi versati in Italia, secondo il calcolo del pro-rata.

Allo stesso modo, le istituzioni estere stabiliscono il diritto alle prestazioni a loro carico tenendo conto dei contributi versati in Italia.

Altre informazioni

Le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali ciascuno Stato si impegna ad assicurare la parità di trattamento e la portabilità dei diritti ai cittadini migranti dell'altro Stato, garantendo loro gli stessi benefici previsti nei confronti dei propri cittadini, al fine di favorire la libera circolazione di manodopera.

Gli accordi bilaterali, a differenza dei regolamenti comunitari, per essere efficaci nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria.

Le Convenzioni sono valide solo per gli Stati firmatari e operano in modo autonomo rispetto ad altre Convenzioni.

Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi:

  • la parità di trattamento per la quale ogni Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini dell'altro Stato convenzionato lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
  • il mantenimento dei diritti acquisiti e la possibilità di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza, anche se a carico di un altro Stato;
  • la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione per il lavoro svolto in ciascuno dei due Stati convenzionati, che si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni pensionistiche.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.