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Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2023
Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.
INDICE
1. Premessa
2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2023, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni
1. Premessa
Con la circolare n. 69 del 24 luglio 2023 sono state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2023, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 giugno 2023 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9 del 27 gennaio 2023) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata (Allegato n. 1).
2. Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2023, per i compartecipanti familiari e i piccoli coloni
Con riferimento all’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, si ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno, per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488[1].
Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023[2], liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2022[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ricorda che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni[4].
Il reddito applicabile, per l’anno 2023, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 61,98 euro[5].
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |
[1] Cfr. la circolare n. 56 del 2 marzo 2000, paragrafo 2, e il messaggio n. 955 del 19 dicembre 2001.
[2] Cfr. la circolare n. 83 del 6 aprile 1982.
[3] Cfr. la circolare n. 85 del 22 luglio 2022.
[4] Cfr. la circolare n. 37 dell’11 marzo 2010, paragrafo 3.
[5] Cfr. la circolare n. 59 del 4 luglio 2023.
Allegati