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Messaggio numero 2900 del 07-08-2023

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Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Istanza di sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale, dei datori di lavoro domestico e dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

1. Premessa

 

 

Con la circolare n. 67 del 20 luglio 2023 l’Istituto ha fornito le indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, che, a causa degli eventi alluvionali che hanno interessato i territori indicati nell’allegato 1 al medesimo decreto-legge, a fare data dal 1° maggio 2023, ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

 

Tale decreto-legge, successivamente, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2023, n. 100.

 

Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono le seguenti indicazioni per la presentazione dell’istanza di sospensione, da inoltrare entro la data del 20 novembre 2023.

 

 

 

2. Artigiani ed esercenti attività commerciale

 

 

Si ricorda che per gli artigiani e gli esercenti attività commerciale sono ricomprese nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023, dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023 e dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il II trimestre 2023.

 

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito istituzionale dell’INPS, www.inps.it, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

 

È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale, nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”.

 

 

 

3. Datori di lavoro domestico

 

 

Per i datori di lavoro domestico sono ricomprese nell’ambito di applicazione della sospensione in oggetto le scadenze dei contributi per lavoro domestico relativi al II trimestre 2023 e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 agosto 2023.

 

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”.

 

È necessario allegare il modulo di domanda denominato “SC101” presente sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”.

 

Si rammenta che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione è unicamente per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici in trattazione.

 

 

 

4. Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

 

 

Per i liberi professionisti sono compresi nell’ambito di applicazione della menzionata sospensione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo anno di imposta 2022 e primo acconto anno di imposta 2023.

 

L’istanza di sospensione è presentata dai soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso:“Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”.

 

La procedura permette al libero professionista di compilare i dati presenti nel modello “SC101” (presente nella sezione "Moduli", categoria “Aziende e Contributi”) direttamente sul portale. Una volta terminata l’acquisizione dei dati, la procedura rilascia il numero di protocollo dell’istanza presentata.

 

 

 Il Direttore Generale 
 Vincenzo Caridi