Ti trovi in:
Pubblicazione: 15 settembre 2025
Per garantire l’unicità della posizione assicurativa, il legislatore ha regolato il regime pensionistico e di fine servizio rivolto al personale interessato da mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.
Relativamente al Trattamento di Fine Servizio (TFS), la norma stabilisce i seguenti principi di carattere generale:
- dalla data di trasferimento, al personale interessato spetta il TFS previsto dall’ordinamento dell’amministrazione di destinazione;
- ai fini della liquidazione del TFS, del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), dell’indennità di anzianità o dell’eventuale analogo trattamento comunque denominato, il personale in mobilità ha diritto a far valere, in aggiunta a quella maturata dopo il trasferimento, l’intera anzianità di servizio già utile per l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza;
- l’importo lordo dell’indennità, maturata alla data di trasferimento, deve essere versato dall’amministrazione di provenienza a quella di destinazione, senza recupero sulla somma da trasferire di eventuali contributi o altri oneri eventualmente addebitati al dipendente;
- all’atto della definitiva cessazione dal servizio, l’eventuale eccedenza tra l’importo del trattamento calcolato alla data del trasferimento e quello dovuto alla data di cessazione, in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, compete al dipendente.
Tali principi devono essere applicati in tutti i casi di mobilità, salvo quelli per i quali il legislatore abbia previsto una normativa speciale.
Dunque, l'applicazione delle norme sulla mobilità comporta il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione a un’altra, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.
È quanto comunica la circolare INPS 15 settembre 2025, n. 126 che riepiloga, inoltre, le tipologie di mobilità e fornisce un quadro riassuntivo delle varie casistiche riscontrabili.