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Campi Flegrei: recupero dei contributi sospesi

I versamenti devono essere effettuati, in unica soluzione e senza interessi, entro il 10 dicembre 2025.

Pubblicazione: 21 ottobre 2025

Il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65 aveva previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 13 marzo al 31 agosto 2025, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi di addebito.

La sospensione riguardava i contribuenti che avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa negli immobili danneggiati dall’attività sismica del vulcano Campi Flegrei che, dal 13 marzo, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Bagnoli e parte del territorio della città di Napoli.

Destinatari della sospensione contributiva erano:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi, compresi quelli a carico dei lavoratori, devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2025, in unica soluzione e senza interessi.

È quanto comunica la circolare INPS 20 ottobre 2025, n.138 che precisa, inoltre, le istruzioni operative dettagliandole per singola categoria di destinatari.