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Maternità obbligatoria

Pubblicazione: 25 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2023

MATERNITÀ OBBLIGATORIA
  INDICATORE 2: Numero di madri alle quali viene erogato nell’anno l’assegno di maternità obbligatoria (indipendentemente dall’anno in cui è iniziata la maternità) - Numero di nuove madri che accedono nell’anno all’assegno di maternità obbligatoria  

Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio e consiste in un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per la madre che copre un arco di tempo pari a 5 mesi a cavallo del parto, ovvero due mesi precedenti la data presunta del parto e tre dopo, oppure 1 mese e 4 o infine, novità dal 2019, 5 mesi subito dopo il parto. La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile (1+4) è della lavoratrice, purché vi sia un attestato del medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato avallato dal medico competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nel quale certifichino l’assenza di rischio alla salute della lavoratrice e alla corretta prosecuzione della gravidanza. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice, ciò significa che in nessun caso l’astensione può essere oggetto di rinuncia, neppure a fronte di comprovata certificazione medica attestante le condizioni di buona salute della lavoratrice.

Novità per la maternità per il 2019 è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l’ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.

In presenza di determinate condizioni che impediscono alla madre di beneficiare del congedo, l'astensione dal lavoro spetta al padre (congedo di paternità). Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

La disciplina di riferimento della maternità obbligatoria è il Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001 e s.m.i. compresa la modifica apportata al periodo tutelato dalla Legge di Bilancio 2019.

I dati sono stati elaborati dal Coordinamento Statistico Attuariale