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Prestazioni di lavoro occasionale: società sportive steward stadi

Tutte le informazioni che riguardano prestazioni di lavoro occasionale per attività svolte da steward negli impianti sportivi nei confronti di società da cui derivino, nel corso di un anno, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

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Dettaglio

Pubblicazione: 13 settembre 2018 Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2023

L’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto che rientrano nella normativa delle prestazioni di lavoro occasionale anche le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, così come successivamente modificato dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019, svolte dagli steward negli impianti sportivi (prestatore) nei confronti di ciascuna società sportiva (utilizzatore) da cui derivino, nel corso di un anno civile e per ciascun prestatore, compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore.

Ambiti di attività

Possono accedere alle prestazioni occasionali le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, indipendentemente dalla capienza dell’impianto sportivo.

Tali società possono ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionale per lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, così come successivamente modificato dal decreto del Ministero dell’Interno del 13 agosto 2019, in cui rientra l’organizzazione delle competizioni sportive nei complessi e negli impianti sportivi, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche.

Le stesse società sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, cd. steward stadi, assicurandone la direzione e il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi.

In considerazione delle particolarità del regime a cui sono sottoposte, non è applicabile alle società sportive il limite di dieci dipendenti previsto in via generale dall’articolo 54 bis del decreto-legge 50/2017, convertito in legge 96/2017 e successivamente modificato dall’articolo 1, commi 242 e 243, della legge 197/2022.

Modalità di accesso alla prestazione e gestione del rapporto di lavoro

Per la registrazione e il pagamento delle suddette prestazioni occasionali rese dagli steward nei confronti delle società sportive è previsto l’utilizzo del cd. "Libretto Famiglia" (circolare INPS 14 agosto 2018, n. 95).

Le società sportive possono effettuare le dichiarazioni di prestazioni lavorative tramite il Libretto Famiglia, che consente la comunicazione delle prestazioni lavorative dopo il loro effettivo svolgimento.

Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di Contact Center messi a disposizione dall’INPS, comunica i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento della prestazione, il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione, la durata della prestazione, l’ambito di svolgimento della prestazione e le altre informazioni per la gestione del rapporto.

Per ogni ora di prestazione lavorativa sono applicati gli obblighi retributivi e contributivi previsti per il Libretto Famiglia:

  • 8,00 euro per il compenso a favore del prestatore;
  • 1,65 euro per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
  • 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL;
  • 0,10 euro per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.

Le società sportive effettuano il versamento della provvista per il pagamento delle prestazioni, della contribuzione e degli oneri di gestione a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), indicando i dati identificativi del fruitore e utilizzando la causale “CLOC”.

È possibile anche procedere al versamento tramite strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la modalità di pagamento "PagoPA" di AgID e accessibili esclusivamente dal servizio “Prestazioni Occasionali” del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali.

Le società sportive devono preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate una richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 91/1981 e svolgere attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, e chiedere che gli importi versati vengano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”.