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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2026
Cos'è
La dilazione amministrativa è la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni civili.
Per il debito da rateizzare, alla data di presentazione della domanda, non devono risultare avvisi di addebito.
A chi è rivolto
Si rivolge al contribuente che ha maturato dei debiti nei confronti delle gestioni amministrate dall'INPS:
- Gestione lavoratori dipendenti privati;
- Gestione lavoratori autonomi artigiani o commercianti;
- Gestione agricoltura datori di lavoro;
- Gestione agricoltura lavoratore autonomo;
- Gestione Separata committenti;
- Gestione Separata professionisti;
- Gestione Dipendenti Pubblici;
- lavoratori dello spettacolo prima del 2015;
- sportivi professionisti dopo il 2015;
- INPGI (fino al 30 giugno 2022);
- pescatori autonomi.
Come funziona
Il pagamento dilazionato dei debiti contributivi in fase amministrativa e degli accessori di legge può essere consentito dall’INPS nei seguenti casi:
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro, per un massimo di 36 rate mensili;
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro, per un massimo di 60 rate mensili.
Per la concessione della dilazione, il contribuente deve dichiarare che la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ha carattere temporaneo.
Questa condizione consente all’Istituto di ritenere sussistente la possibilità di un percorso di riequilibrio e di superamento dello stato di crisi, in coerenza con la finalità della dilazione.
Domanda
La domanda di dilazione deve comprendere l’intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall’INPS, accertata alla data di presentazione.
In caso contrario, la domanda sarà respinta e il contribuente potrà proporre una nuova istanza, completa dell’esposizione debitoria maturata nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall’INPS.
È possibile rateizzare le partite a debito, sia in caso di omissione che di evasione, comprese quelle per ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori.
Questo non esclude l’obbligo dell’INPS di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale, sulla base dell’importo dell’omissione (ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 463/1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 638/1983).
Gli eventuali crediti oggetto di contestazione, alla data della domanda, in sede amministrativa o giudiziaria, possono restare esclusi dalla dilazione.
Il pagamento dilazionato comporta l’applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.
Il debitore deve:
- riconoscere esplicitamente e incondizionatamente il credito dell’INPS per contributi e accessori di legge;
- rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e sull’azionabilità del credito stesso.
La domanda deve contenere, inoltre, l’impegno del contribuente a effettuare il versamento:
- della prima delle rate complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento;
- delle successive rate mensili entro la data indicata nel piano;
- dei contributi correnti mensili o periodici.
L’attivazione della dilazione si determina solo in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro il termine assegnato con il piano di ammortamento.
Di questo il contribuente è informato mediante la notifica del piano di ammortamento che riporta lo specifico avviso secondo cui il versamento della prima delle rate accordate costituisce accettazione del piano stesso.
Seconda dilazione
Qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si presentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali, è possibile accedere a un nuovo piano di dilazione nel corso di un piano già accordato, nel rispetto degli importi e del numero di rate previsti dalla normativa:
- per un massimo di 36 rate mensili per importi fino a 500.000 euro;
- per un massimo di 60 rate mensili per importi da 500.001 euro).
La seconda dilazione può essere richiesta per regolarizzare:
- le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza dopo l’emissione del piano di ammortamento già accordato, maturate precedentemente o successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;
- la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso.
Il contribuente deve dichiarare che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a fare fronte alle obbligazioni nei confronti dell’Istituto mediante il riequilibrio finanziario ed economico.
Per la concessione della seconda dilazione deve essere verificata l’assenza, nei sei mesi precedenti, di provvedimenti di revoca, in tutte le gestioni INPS riferibili al contribuente.
La presenza di due dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza di dilazione.
Pertanto, per potere accedere a una nuova dilazione, è necessario che il contribuente estingua anticipatamente una delle due dilazioni in essere.
Estinzione anticipata
È sempre possibile estinguere anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la rateazione in corso.
In questo caso sono dovute anche le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento delle eventuali rate versate oltre il termine comunicato con il piano di ammortamento.
Revoca
L’inadempimento dell’obbligo di versamento dei contributi correnti, se non regolarizzati attraverso l’accesso alla seconda dilazione, determina l’adozione del provvedimento di revoca della dilazione in corso, anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.
La contribuzione corrente omessa, maturata nel corso di una dilazione poi revocata, successivamente all’adozione del provvedimento di revoca, non può essere inserita in una nuova domanda di dilazione.
Il provvedimento di revoca, inoltre, deve essere adottato nel caso di mancato o parziale pagamento di tre rate mensili successive alla prima, anche non consecutive.
COME FARE DOMANDA
Il contribuente, identificato dal codice fiscale, deve presentare un’unica domanda di dilazione, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS e riportando in dettaglio i relativi importi.
È possibile presentare la domanda all’INPS tramite i servizi online.
In particolare, devono essere utilizzati i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del contribuente” (modulo “SC106”), selezionando dal menu laterale “Contatti”, poi “Smart Task” e utilizzando lo Smart Task denominato “Domanda di dilazione” (messaggio 22 maggio 2026, n. 1699).
Riferimenti normativi e amministrativi
- Art. 23, legge 13 dicembre 2024, n. 203;
- decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 2, commi 11 e 11-bis;
- art. 116, comma 17, legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 ottobre 2025;
- deliberazione CdA 25 febbraio 2026 n. 20;
- circolare INPS 21 maggio 2026, n. 60.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Il Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge prevede la conclusione del procedimento, comprensivo del termine assegnato per il pagamento della prima delle rate accordate, entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione.
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