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Assegno sociale

Il servizio permette di presentare la domanda di Assegno sociale ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie previste dalla legge.
Specifico per
Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che percepiscono un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge e loro intermediari.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2025

Cos'è

L'Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. 

Dal 1° gennaio 1996, l'Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

La prestazione ha natura assistenziale.

Il beneficio economico non è:

  • reversibile ai familiari superstiti;
  • gravato da imposte;
  • esportabile;
  • cedibile;
  • sequestrabile;
  • pignorabile.

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il pagamento dell'Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno per il 2025 è pari a 538,69 euro per 13 mensilità.

Il soggetto richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.002,97 euro se non coniugato, elevato a 14.005,94 euro se è coniugato.

Hanno diritto all'Assegno in misura intera (538,69 euro per 13 mensilità):

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale inferiore all’importo totale annuo dell'Assegno sociale (7.002,97 euro).

Hanno diritto all'Assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo totale annuo dell'Assegno sociale;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito coniugale compreso tra l'ammontare annuo dell'Assegno (7.002,97 euro) e il doppio dell'importo annuo dell'Assegno (14.005,94 euro).

L'Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA

In caso di assenza del titolare della prestazione dal territorio nazionale, l'assegno sociale viene sospeso se il soggiorno all'estero si protrae per più di 29 giorni continuativi e la sospensione opera dal momento in cui ci si allontana dal territorio italiano. 

In caso di sospensione, se questa si protrae per più di un anno, la prestazione è revocata.

Domanda

REQUISITI

Per ottenere l'Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età;
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

Inoltre:

  • i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari familiari di cittadini comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità erogate dallo Stato o altri enti pubblici;
  • prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere non aventi carattere di continuità;
  • la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a:
    • 1/3 della pensione stessa;
    • non oltre 1/3 dell’assegno sociale.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In caso di necessità è possibile reperire maggiori informazioni digitando “assegno sociale” nella barra di ricerca presente nella home page dell’Istituto.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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