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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2025
Cos'è
Dal 2002 i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa possono richiedere un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di cinque anni, per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative (art. 80, c. 3, l. 388/2000).
Il beneficio è utile solo al conseguimento del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
A chi è rivolto
Il beneficio è destinato a:
- lavoratori sordomuti (art. 1, l. 381/1970);
- lavoratori con invalidità riconosciuta, per qualsiasi causa, superiore al 74%;
- lavoratori con invalidità riconducibile alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensione di guerra (pdf 62KB) di cui al d.p.r. 834/1981.
Come funziona
Sono presi in considerazione i periodi di attività lavorativa:
- svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto, anche prima del 1° gennaio 2002;
- alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
- alle dipendenze di aziende private o cooperative.
La maggiorazione del periodo di servizio svolto:
- non si configura come un accredito di contributi sulla posizione assicurativa;
- non è rilevante nel calcolo della quota di pensione contributiva o della pensione da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo;
- è utile al calcolo delle quote di pensione con il sistema retributivo;
- è riconosciuta come maggiorazione di un sesto, proporzionale al numero di settimane di lavoro svolto per periodi inferiori all'anno;
- è attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento contemporaneamente alla presentazione della domanda di pensione.
La maggiorazione di anzianità contributiva spetta per i periodi di attività effettivamente prestati. Sono esclusi i periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo con le proprie credenziali.
Alla richiesta è necessario allegare:
- documentazione sanitaria che attesta la sussistenza dei requisiti di legge;
- domanda di riconoscimento in continuità di attività lavorativa al datore di lavoro (per i soli iscritti alla Gestione esclusiva ex INPDAP).
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.