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Disapplicazione massimale contributivo - Domanda

Il servizio permette di richiedere la non applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile (disapplicazione), per i lavoratori in servizio nel settore pubblico iscritti alle Gestioni previdenziali obbligatorie dal 1° gennaio 1996.

Rivolto a:
Categorie
Cittadini
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 29 dicembre 2022 Ultimo aggiornamento: 11 marzo 2025

Cos'è

I lavoratori in servizio nel settore pubblico, iscritti alle Gestioni previdenziali obbligatorie dal 1° gennaio 1996, possono richiedere la non applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 18, l. 335/95), sui periodi retributivi successivi alla data della domanda, se non siano state attivate per gli stessi lavoratori forme di previdenza complementare (art. 21, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge 26/2019, come modificato dall’art. 21 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge n. 74 del 21 giugno 2023).

A chi è rivolto

Possono richiederlo le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2, art. 3, d.l. 165/2001);
  • dipendenti delle autorità amministrative indipendenti;
  • dipendenti delle università non statali legalmente riconosciute, qualificate enti pubblici non economici;
  • personale in regime di diritto pubblico (es. magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, etc.) e altre categorie di dipendenti per i quali le norme legislative prevedono un trattamento giuridico analogo ad una delle categorie sopra richiamate.

Come funziona

La domanda di disapplicazione, inviata online, è presa in carico dall’operatore che procede all’istruttoria verificando:

  • la data di iscrizione e assicurazione previdenziale dal 1° gennaio 1996;
  • la non applicazione di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro nel settore in cui il dipendente presta servizio;
  • l’assenza di eventuali accrediti figurativi o domande di riscatto che determinino la modifica dello status di nuovo iscritto al 1° gennaio 1996.

In caso di accoglimento, la disapplicazione avrà effetto dal periodo retributivo successivo alla presentazione della domanda.

Se verranno attivate successivamente forme di previdenza complementare, il massimale sarà nuovamente applicato dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione del lavoratore interessato.

Il provvedimento, favorevole o contrario, è comunicato:

  • al datore di lavoro;
  • all’interessato.

In caso di provvedimento di rigetto, è possibile presentare ricorso amministrativo entro:

  • 30 giorni al Comitato di Vigilanza della Gestione pubblica;
  • 90 giorni al Comitato della diversa Gestione privata presso cui il lavoratore è iscritto (l. 88/1989).

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda si presenta entro 12 mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online via:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa), o al numero 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per maggiori informazioni:

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è di 30 giorni, come stabilito dalla legge 241/1990.

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