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Dipendenti pubblici- Familiari superstiti- Patronati
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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 luglio 2025
Cos'è
È un servizio che consente di valutare, a domanda e con onere a carico del richiedente, periodi e servizi non coperti da contribuzione.
A chi è rivolto
Si rivolge ai lavoratori dipendenti iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica, ossia:
- Cassa per le pensioni dei dipendenti enti locali (CPDEL);
- Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS);
- Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
- Cassa per le pensioni degli ufficiali giudiziari (CPUG).
Dal 30 luglio 2010 il riscatto è stato esteso anche al soggetto “assicurato”, ossia a chi:
- è cessato dal servizio senza diritto a pensione;
- può vantare contribuzione accreditata presso la Gestione Dipendenti Pubblici;
- non spetti già un trattamento di quiescenza (pensione e trattamento di fine rapporto), anche se non sia più in servizio (nota operativa ex INPDAP 22 dicembre 2010, n. 56 – punto 1.1).
La domanda deve essere presentata:
- entro 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio;
- oltre questo termine, per gli “assicurati” cessati dal servizio (messaggio 2 agosto 2024, n. 2802).
In caso di morte del dipendente, possono richiederlo i superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta.
Come funziona
RISCATTO DEI CORSI UNIVERSITARI DI STUDIO (ART. 2, CO. 1-2, D.LGS. 184/1997)
Sono riscattabili i periodi corrispondenti al corso legale di studi universitari con conseguimento dei seguenti titoli (previsti dall’art. 1, l. 341/1990):
- diploma di laurea;
- diploma universitario;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca, i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- ogni titolo, anche diversamente denominato, rilasciato dalle Università o da Istituti di livello universitario, secondo i diversi ordinamenti didattici (informativa ex INPDAP 24 gennaio 2000, n. 5).
Dal 12 luglio 1997 il riscatto è ammesso anche (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12):
- se il titolo conseguito non è richiesto per il posto occupato;
- per due o più corsi di studi;
- parzialmente.
Non sono riscattabili i periodi di iscrizione fuori corso.
I periodi di studi universitari non devono risultare già coperti da contribuzione:
- obbligatoria;
- figurativa;
- da riscatto;
- volontaria;
- di altri regimi previdenziali, come:
- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- Gestioni speciali del suddetto per i lavoratori autonomi;
- Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- Gestione Separata (art. 2, c. 26, l. 335/1995).
Sono riscattabili i seguenti titoli accademici (decreto 3 novembre 1999, n. 509):
- Laurea Triennale;
- Laurea Specialistica.
Sono riscattabili i titoli rilasciati dalle Istituzioni AFAM (Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) per corsi attivati a partire dall’anno accademico 2005/2006 (nota operativa ex INPDAP 14 maggio 2009, n. 25), ossia:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca;
- diploma di perfezionamento.
I suddetti titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge 508/1999, possono essere riscattati alle condizioni indicate nella circolare INPS 21 agosto 2020, n. 95.
Sono riscattabili anche i diplomi ITS Academy, rilasciati in conformità con la legge 99/2022 e il relativo accreditamento delle fondazioni ITS (circolare INPS 25 novembre 2024, n. 98).
PERIODI DI STUDIO COMPIUTI ALL’ESTERO
I titoli accademici conseguiti all’estero devono essere riconosciuti ai fini previdenziali (art. 3, c. 1, lettera b), d.p.r.189/2009 - messaggio 22 luglio 2014, n. 6208).
CALCOLO DELL'ONERE
Secondo la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, l'onere è determinato con il sistema:
- retributivo (riserva matematica, art.13, l. 1338/1962) e varia in rapporto a:
- età;
- periodo da riscattare;
- sesso;
- retribuzioni percepite negli ultimi anni;
- beneficio pensionistico acquisito dall’interessato dopo il riscatto (riserva matematica).
- contributivo applicando l'aliquota in vigore alla data di presentazione della domanda presso la gestione pensionistica di riferimento:
- alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più recenti;
- rapportata al periodo oggetto di riscatto.
La rivalutazione del montante contributivo ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
RISCATTO DELLA LAUREA “AGEVOLATO”
Il riscatto della laurea cosiddetto agevolato (art. 20, c. 6, d.l. 4/2019, convertito con modificazioni nella legge 26/2019) è ammesso per i periodi che si collocano nel sistema contributivo della futura pensione.
L’onere è determinato:
- sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda;
- in base all’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche vigente, nello stesso periodo, nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
L’importo retributivo di riferimento:
- è rapportato al periodo oggetto di riscatto;
- è attribuito temporalmente e proporzionalmente agli stessi periodi.
Per il 2025, l’onere del contributo IVS per artigiani e commercianti è pari a 6.123,15 euro, calcolato:
- sul reddito minimo annuo, pari a 18.555 euro;
- applicando l'aliquota del 33%.
Se la pensione viene liquidata in base al sistema contributivo (art.1, c. 23, l. 335/1995), le modalità di calcolo agevolate dell’onere di riscatto si applicano anche nel caso in cui i periodi del corso di laurea siano precedenti al 1° gennaio 1996 (circolare INPS 22 gennaio 2020, n. 6 e circolare INPS 6 aprile 2021, n. 54)
Il pagamento di almeno una rata del riscatto:
- assolve l’onere economico;
- rende irrevocabile l’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo, in base al quale è stato determinato il riscatto.
Una volta versato, parzialmente o totalmente, il riscatto calcolato secondo una delle modalità suddette, non può essere rideterminato in base alla modalità alternativa (circolare INPS 25 luglio 2019, n. 106).
Sono, inoltre, riscattabili a domanda e con onere a carico del richiedente, i seguenti periodi e servizi:
- periodi successivi al 31 dicembre 1996:
- in massimo tre anni;
- in cui il rapporto di lavoro è interrotto o sospeso in base alla normativa o al contratto;
- privi di copertura assicurativa (ad esempio, aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e le interruzioni per motivi disciplinari) - (art. 5, d. lgs. 16 settembre 1996, n. 564 – circolare ex INPDAP 14 febbraio 1997, n. 9);
- di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico non coperti da contribuzione obbligatoria (art. 8, d.lgs. 564/1996 - circolare ex INPDAP 9/1997);
- periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa (art. 7, d.lgs. 564/1996 - circolare ex INPDAP 9/1997);
- periodi del congedo parentale collocati al di fuori del rapporto di lavoro (art. 35, c. 5, d.lgs. 151/2001) riscattabili:
- in massimo cinque anni;
- con almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
La facoltà di riscatto del congedo parentale non è cumulabile con la facoltà di riscatto del corso legale di laurea per le domande presentate fino al 31 dicembre 2015.
Dal 1° gennaio 2016:- è stato abolito il regime di incumulabilità/alternatività;
- è possibile riscattare cumulativamente i periodi di congedo parentale e del corso di laurea, anche con riferimento a “periodi” antecedenti 1° gennaio 2016 (circolare INPS 29 febbraio 2016, n. 44);
- diploma di accademia Belle Arti e tutti quei diplomi, titoli di studio o corsi di specializzazione conseguiti in istituti o scuole riconosciute di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento è richiesto:
- per l’ammissione in servizio di ruolo;
- per lo svolgimento di determinate funzioni.
I corsi di studio di natura post secondaria accompagnati da possesso di titoli di studio di scuola secondaria superiore di qualsiasi durata (sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000 - nota operativa ex INPDAP 1° febbraio 2006, n. 10);
- periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia antecedenti al 31 dicembre 1996 (art. 1, co. 789 e 790, l. 296/2006 – decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 2007 - circolare ex INPDAP 8 aprile 2008, n. 6);
- periodi di lavoro effettuati all’estero in Paesi non membri dell’Unione Europea (art. 3, c. 1, d.lgs.184/1997 - circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
- periodi di aspettativa per seguire il coniuge che presta servizio all’estero (l. 26/1980, come integrata dalla l. 333/1985). La facoltà di riscatto è consentita (art. 3, c. 2, d.lgs. 184/1997):
- agli iscritti alle casse, se possono vantare servizi prestati alle dipendenze dello Stato;
- agli iscritti alla CPUG e ai dipendenti degli enti pubblici individuati dalla legge 70/1975 (circolare ex INPDAP 24 febbraio 1999, n. 12);
- periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria, non coperti da alcuna contribuzione, successivi al 1° gennaio 2009 (nota operativa ex INPDAP 7 maggio 2009, n. 24);
- servizio civile universale, su base volontaria (d.lgs. 40/2017 - circolare INPS 6 luglio 2017, n. 108);
- periodi di congedo per la formazione (art. 5, l. 53/2000) non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato nell’arco dell’intera vita lavorativa. È richiesta un’anzianità di servizio di almeno cinque anni presso l’amministrazione;
- corsi necessari per l’ammissione in servizio del personale delle Pubbliche Amministrazioni (nota operativa ex INPDAP 18 marzo 2010, n. 11);
- servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per periodi non inferiori a sei mesi (sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2018 – messaggio Hermes 4 maggio 2018, n. 1886);
- i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
- i servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
- i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
- i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se precedente all’iscrizione;
- i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti per l’ammissione al posto (art. 8, c. 3, l. 274/1991);
- i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali (art. 8, c. 1, lettera a), l. 274/1991);
- i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi speciali di perfezionamento, in aggiunta al diploma o alla laurea (art. 8, c. 5, l. 274/1991);
- i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina (art. 23, l. 409/1954);
- i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti (art. 8, c. 6, l. 274/1991);
- i corsi di almeno un anno di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 8, c. 1, lettera b), l. 274/1991 - nota operativa ex INPDAP 13 marzo 2006, n. 21).
I titoli della formazione professionale devono essere prescritti per il posto occupato e il richiedente deve essere in possesso di precedente diploma di istruzione secondaria superiore indipendentemente dalla sua durata che può essere:- biennale;
- triennale;
- quadriennale;
- quinquennale;
- i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle università;
- i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte degli iscritti CPS (limitatamente a due anni);
- periodi trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio, sprovvisti da contribuzione, a condizione che il rapporto tra l’ente che effettua la formazione e il borsista si sia svolto in modo da configurare l’espletamento di un’attività d’impiego non di ruolo o si accerti che l’attestazione è stata richiesta per l’assunzione nei ruoli dell’amministrazione statale o per la partecipazione al relativo concorso;
- i periodi prestati quali assegnisti assunti (art. 26, l. 285/1977) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (nota operativa ex INPDAP 19 aprile 2007, n. 20);
- diploma di infermiera/e professionale (art. 24, l. 1646/1962 - informativa ex INPDAP 17 giugno 1998, n. 2);
- corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale di infermiere professionale e vigilatrice di infanzia (sentenza Corte Costituzionale n. 163/1989);
- diploma di tecnico fisioterapista e della riabilitazione (sentenza Corte Costituzionale n. 133/1991);
- diploma di ostetrica (sentenza Corte Costituzionale n. 178/1993 - informativa ex INPDAP 2/1998);
- diploma di assistente sociale (sentenza Corte Costituzionale n. 426/1990);
- diploma di tecnico in logopedia (sentenza Corte Costituzionale n. 209/1993);
- diploma di vigilatrice d’infanzia (sentenza Corte Costituzionale n. 765/198 - informativa ex INPDAP 2/1998);
- diploma di educatore professionale (sentenza Corte Costituzionale n. 280/1991);
- periodi non coperti da contribuzione per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021 (art. 20, co. 1 - 5, d.l. 4/2019, convertito in legge 26/2019) e per le domande presentate tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 (art. 1, co. 126 - 130, l. 213/2023);
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.
Domanda
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”.
In alternativa, è possibile rivolgersi a:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare INPS 22 marzo 2021, n. 46.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.