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Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)

Il servizio permette di ottenere un'indennità agli iscritti alla Gestione Separata. Contributo erogato per sei mesi senza accredito di contribuzione figurativa. Incompatibilità con pensioni, NASpI, DIS-COLL, ALAS, indennità discontinuità lavoratori spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.
Rivolto a:
Categorie
Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 1 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2024

Cos'è

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 386-400, l. 178/2020) e riconosciuta a regime, a partire dal 1° gennaio 2024, con la legge di bilancio 2024 (art. 1, commi 142-155, l. 213/2023).

A chi è rivolto

Si rivolge ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, l. 335/1995).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità:

  • è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda;
  • non può essere richiesta nel biennio successivo all'anno di inizio di fruizione della stessa.

QUANTO SPETTA

L’importo:

  • è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. Esempio: se il reddito dichiarato per gli anni 2021 e 2022 è pari rispettivamente a 6mila euro e a 5mila euro, si deve:
    • determinare la media del reddito (6.000 euro + 5.000 euro = 11.000 euro/2 = 5.500 euro);
    • dividere il risultato per due (base semestrale 5.500 euro /2 = 2.750 euro);
    • moltiplicare il risultato per il 25% (2.750 euro x 25% = 687,50 euro);
  • mensile:
    • non deve essere inferiore a 250 euro;
    • non deve superare gli 800 euro.

Gli importi sono calcolati ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

La prestazione:

  • concorre alla formazione del reddito;
  • non comporta accredito di contribuzione figurativa.

Verrà considerato solamente il reddito da attività lavorativa autonoma ed esposto nella dichiarazione dei redditi nel quadro RE, RH o LM, nel caso rispettivamente di:

  • attività professionale individuale; 
  • partecipazione a studi associati; 
  • soggetti in regime forfettario. 

Non verrà considerato il reddito da lavoro:

  • dipendente; 
  • parasubordinato; 
  • da partecipazione a impresa.

I beneficiari dell’indennità ISCRO sono tenuti a partecipare a percorsi di aggiornamento professionale.

I criteri e le modalità di definizione dei percorsi e del loro finanziamento sono definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (dopo aver raggiunto un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano – Alto Adige).

DECADENZA

La legge 213/2023 stabilisce che il diritto decade per:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell’indennità (art. 1, comma 151);
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 1, comma 144, lett. a), e comma 146);
  • Titolarità dell’Assegno di inclusione (art. 1, comma 144, lett. b), e comma 146).

Domanda

REQUISITI

Il beneficiario deve rispettare tutti i requisiti previsti:

  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto;
  • non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • non essere beneficiario di Assegno di Inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento. Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
  • aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12mila euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto.

Per la successiva verifica dei requisiti suddetti, l'INPS comunica all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.

INCOMPATIBILITÀ

L’indennità ISCRO è incompatibile con:

  • pensioni dirette;
  • indennità di disoccupazioneNASpI, DIS-COLL, ALAS e dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
  • cariche elettive e/o politiche che prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata esclusivamente online, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettuando l’accesso al servizio con le proprie credenziali.

In alternativa:

  • via Contact center al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Finanziato dall'Unione Europea tramite Next Generation EU bandiera dell'Unione Europea

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