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Il servizio permette di presentare la domanda di concessione di un mutuo ipotecario per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali con contratto lavorativo a tempo indeterminato e un’anzianità superiore ad un anno.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 6 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024

Cos'è

Il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per uno dei seguenti motivi:

  • sostenere le spese di acquisto, costruzione o ampliamento della prima e unica casa di abitazione;
  • acquistare o costruire un box o posto auto destinato a diventare pertinenza della prima e unica casa di abitazione;
  • sostenere le spese per l’iscrizione e la frequenza di corsi di studio per sé stessi o per i componenti del nucleo familiare;
  • chiudere un mutuo già contratto con una banca (cd. portabilità o surroga).

Il video tutorial illustra come ottenere un mutuo ipotecario.

Per informazioni approfondite è possibile consultare le FAQ (PDF 617KB).

A chi è rivolto

Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno:

  • in attività di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda;
  • pensionati.

Come funziona

DURATA E MODALITÀ DI RIMBORSO

La durata dei mutui è di 10, 15, 20, 25 o 30 anni.

La durata massima del piano di ammortamento del mutuo è commisurata all’età del richiedente al momento della presentazione della domanda, considerato che la somma tra età del richiedente e durata dell’ammortamento non può essere maggiore di 80. 

La durata massima del mutuo è di 15 anni nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio.

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (pdf 1345 KB).

Il rimborso della somma mutuata viene effettuato con le seguenti modalità:

  • con metodo di calcolo "alla francese";
  • in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse fissati con provvedimento dell'INPS.

L'importo delle rate dipende, quindi, dal valore del finanziamento concesso e dal tasso di interesse che, a scelta del richiedente, può essere fisso o variabile nel corso della durata del mutuo.

Il pagamento delle rate di mutuo avviene tramite l'utilizzo dei canali PagoPA .

Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.

A scopo informativo, è possibile simulare il piano di ammortamento del mutuo accedendo al servizio dedicato.

TASSI DI INTERESSE E IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

I tassi applicabili alle domande di mutuo presentate a partire dal 1° novembre 2023 (approvati con Determinazione del Commissario straordinario n. 72/2023) sono i seguenti.

Tassi di interesse applicabili per i mutui a tasso fisso:

TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value)
Durata (fino a)<=50%50% - 80%>80%
10 anni2,93%2,98%3,13%
15 anni2,90%2,95%3,10%
20 anni2,88%2,93%3,08%
25 anni2,84%2,89%3,04%
30 anni2,82%2,87%3,02%

Tassi di interesse applicabili per i mutui richiesti per motivi di studio:

TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value)
Durata (fino a)<=50%>50%
10 anni2,93%2,98%
15 anni2,90%2,95%

Ai mutui a tasso variabile, con rata di ammortamento mensile, si applica il tasso pari all’Euribor a un mese, calcolato su 365 giorni, maggiorato di 150 punti base.

Il tasso viene rilevato alla fine del mese precedente l’erogazione o, in caso di coincidenza dei termini con giornata festiva, al primo giorno non festivo successivo utile alla rilevazione.

L'importo massimo del finanziamento che può essere concesso varia in base alle differenti finalità per le quali il mutuo può essere richiesto.

Di seguito, gli importi massimi concedibili per le domande di mutuo o portabilità in relazione a ciascuna delle finalità previste dal Regolamento:

  • acquisto di un'abitazione di nuova costruzione da impresa costruttrice o da cooperative o, comunque, di un'abitazione da privato non esercente attività imprenditoriale o tramite asta pubblica da Enti pubblici; costruzione, completamento e/o ampliamento di uno stabile su un terreno di proprietà: importo massimo erogabile 300mila euro;
  • esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell'abitazione già di proprietà del richiedente, ovvero del richiedente e del coniuge in comproprietà: importo massimo erogabile 150mila euro;
  • costruzione in proprio o acquisto di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell'alloggio di proprietà, anche tramite asta pubblica da Enti pubblici o assegnazione da cooperative: importo massimo erogabile 75mila euro;
  • iscrizione e frequenza, in Italia o all'estero, da parte del richiedente o di un componente del nucleo familiare, di corsi universitari, corsi post lauream e Master, Conservatori di musica e Accademie di Belle Arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti: importo massimo erogabile 100mila euro.

Per le stesse finalità e importi indicati è possibile ottenere la portabilità di un mutuo già contratto con istituti bancari.

In aggiunta agli importi massimi del finanziamento previsti in relazione alle diverse finalità di concessione del mutuo, è possibile richiedere, allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a 6mila euro per:

  • spese documentate da sostenere per la perizia giurata, che sarà richiesta dall'INPS, in seguito alla verifica dei requisiti per ottenere il mutuo;
  • pagamento del premio assicurativo relativo a una o più delle garanzie facoltative che il regolamento consente di finanziare (decesso, invalidità permanente totale a seguito di infortunio o malattia, inabilità temporanea totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, perdita involontaria di impiego - art. 16, comma 6).

L'importo massimo erogabile, in ogni caso, non può superare:

  • il 100% del valore dell'immobile accertato dai tecnici dell'Istituto;
  • il prezzo di acquisto dichiarato nell'atto di compravendita, al netto delle eventuali spese documentate oggetto di finanziamento.

Le rate di rimborso del mutuo, comprensive degli interessi, inoltre, non possono eccedere la metà del reddito netto del nucleo familiare, al netto anche dell'esposizione debitoria dell'anno in corso, autocertificata al momento della presentazione della domanda.

Per reddito netto del nucleo familiare si intende la somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, al netto delle imposte e desumibile dall'ultima dichiarazione fiscale disponibile al momento della presentazione della domanda.

Le domande di concessione del mutuo vengono ammesse secondo l'ordine cronologico di protocollazione.

Nel caso in cui si determini un'eccedenza di richieste di mutuo rispetto al 90% delle disponibilità finanziarie ogni anno destinate alla concessione dei mutui ipotecari:

  • l’ammissione delle domande è soggetta a graduatoria nazionale mensile, sulla base dell’ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente;
  • sono valutate solo le domande di nuovo finanziamento;
  • le domande di portabilità di mutuo presentate successivamente al raggiungimento del limite non sono prese in considerazione.

Sull'importo del mutuo erogato sono trattenute anticipatamente le spese di amministrazione pari allo 0,50%.

ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DEL MUTUO

In qualunque momento, durante il periodo di durata del piano di rimborso, il titolare del contratto può estinguere il mutuo:

  • parzialmente, almeno 20 giorni prima della data di scadenza della successiva rata mensile;
  • totalmente;
  • con pagamento in unica soluzione, senza alcuna penalità.

Domanda

REQUISITI E OBBLIGHI PER LA CONCESSIONE DEL MUTUO

L'iscritto o i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale (art. 6 del Regolamento), tranne nei casi in cui:

  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni ricevute per donazione inter vivos o per successione mortis causa, purché le stesse non risultino fruibili in quanto già gravate da diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione) da almeno cinque anni;
  • il richiedente o i componenti del nucleo familiare siano proprietari di abitazioni in misura complessivamente pari o inferiore al 50% di ciascuna di esse, anche se non gravate da diritti reali di godimento;
  • il richiedente, ancorché proprietario di un'abitazione, ne sia rimasto privo a seguito di provvedimento giudiziale di separazione e di assegnazione nella disponibilità dell'altro coniuge e/o dei componenti del nucleo familiare (tali circostanze devono essere documentate mediante copia conforme del provvedimento giudiziale);
  • l'inagibilità dell'abitazione di proprietà del richiedente sia attestata dall'autorità competente, a seguito di eventi imprevedibili dipendenti da calamità naturali;
  • il richiedente sia comproprietario di un'abitazione con soggetti estranei al proprio nucleo familiare, per rilevare le quote altrui, al fine di conseguire la titolarità piena ed esclusiva dell'immobile adibito o da adibire a casa di prima abitazione (in tal caso, il mutuo è concesso esclusivamente per l'acquisto delle quote residue).

Il mutuo non può essere concesso nei seguenti casi:

  • se sono pendenti procedure di sovraindebitamento;
  • in esecuzione di accordi o piani del consumatore a carico del richiedente o dei componenti del nucleo familiare (art. 13, legge 3/2012).

Se c’è stata risoluzione per morosità di un precedente mutuo concesso al richiedente o ad un componente del nucleo familiare, si può chiedere un nuovo finanziamento solo se siano trascorsi almeno tre anni dall’integrale pagamento di tutte le somme dovute per il mutuo risolto.

La domanda di mutuo può essere cointestata anche al coniuge o alla parte unita civilmente o al convivente di fatto con contratto di convivenza registrato (legge 20 maggio 2016, n. 76) al richiedente, a condizione che anche quest’ultimo/a possieda i seguenti requisiti:

  • essere iscritto/a alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno;
  • avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, se in attività di servizio.

In questo caso, il richiedente deve allegare alla domanda uno specifico modulo sottoscritto dal/la cointestatario/a. Il modulo MV81 è disponibile nella sezione Moduli del portale INPS.

Il mutuatario ha l’obbligo di assicurare l’immobile costituito in garanzia ipotecaria a copertura dei rischi di incendio, fulmine e scoppi in genere, a partire dalla data di perfezionamento del contratto di mutuo e per tutta la durata del mutuo stesso.

A garanzia della restituzione del capitale mutuato, il mutuatario concede all’INPS ipoteca volontaria di primo grado:

  • sull’immobile da acquistare o acquistato;
  • sull’area interessata alla costruzione e sull’immobile costruendo;
  • sul preesistente immobile (nel caso di ristrutturazione e/o ampliamento dell’abitazione);
  • sull’immobile di proprietà del mutuatario offerto in garanzia, nel caso di mutuo richiesto per motivi di studio.

Il valore dell’ipoteca da iscrivere è pari a due volte l’importo del mutuo concesso. 

Nel caso in cui l’immobile da offrire in garanzia sia cointestato o da cointestare anche al coniuge o all’unito/a civilmente che non sia anche cointestatario/a del mutuo quest’ultimo/a interviene nel contratto di mutuo come parte terza datrice di ipoteca.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata dal 15 gennaio al 30 novembre di ogni anno. Solo per il 2024 le domande potranno essere presentate dal 15 febbraio al 30 novembre.

COME FARE DOMANDA

La domanda per la concessione del mutuo deve essere presentata esclusivamente online attraverso il portale INPS.

Tutte le notifiche trasmesse durante il ciclo di lavorazione delle domande presentate sono visualizzabili e gestibili cliccando sull’icona del centro notifiche posizionata nel menu laterale di ogni pagina del servizio di domanda (leggere con attenzione il paragrafo dedicato al “Centro Notifiche” del Manuale utente).

La domanda di concessione del mutuo, compilata in ogni parte, deve essere completa di:

  • dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio previsti nel modulo di domanda;
  • documentazione da allegare in base alla finalità per cui è richiesto il finanziamento.

È consultabile l’elenco dei documenti da allegare alla domanda per mutui ipotecari 2024 (pdf 246KB) per singola finalità di concessione del mutuo.

Di seguito, sono indicati gli schemi di perizia giurata distinti per tipologia, da allegare alla domanda di mutuo:

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. In ogni caso, il mutuo richiesto deve essere liquidato entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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