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Assegno per il Nucleo Familiare ai pensionati

Il servizio permette di richiedere l'Assegno per il Nucleo Familiare per pensionati a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei Fondi Speciali di Previdenza e dell’Enpals che abbiano reddito annuale minore delle fasce stabilite per legge.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 26 maggio 2020 Ultimo aggiornamento: 2 maggio 2023

Cos'è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari dei titolari di pensione derivante da lavoro dipendente.

Gli importi sono pubblicati ogni anno dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

A chi è rivolto

L’ANF spetta ai titolari di pensione derivante da lavoro dipendente, che abbiano un reddito complessivo al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.

Non spetta ai titolari di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), per i quali è prevista la concessione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia (Assegni Familiari).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre dalla data di inizio della pensione o dalla data richiesta, se successiva alla decorrenza della prestazione pensionistica, fino alla fine del mese in cui cessi il diritto stesso.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno è calcolato in base:

  • alla tipologia del nucleo familiare
  • al numero dei componenti
  • al reddito complessivodel nucleo familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Saranno presi in considerazione i redditi del nucleo familiare assoggettabili a IRPEF, al lordo di:

  • detrazioni d'imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Saranno considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Se la richiesta riguarda, quindi, periodi compresi nel primo semestre (da gennaio
a giugno), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre (da luglio a dicembre), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da prestazione pensionistica da lavoro dipendente, da attività da lavoro dipendente e assimilato.

DECADENZA

Il diritto termina alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso.

Domanda

Alla luce dell’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato. Leggi di più

REQUISITI

Di seguito sono elencati i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per richieste di prestazioni ANF relative al periodo entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente titolare di pensione;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile, non sciolta da unione civile, ai sensi dell’articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i figli o equiparati di età inferiore a 18 anni;
  • i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali, nella assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nel caso si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o sia maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Per richieste di prestazioni ANF relative ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente titolare di pensione;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • la parte di unione civile, non sciolta da unione civile, ai sensi dell'articolo 1, legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

COME FARE DOMANDA

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare può essere presentata insieme alla domanda di pensione oppure successivamente, tramite la presentazione della domanda di ricostituzione della pensione.

È necessario allegare una dichiarazione attestante:

  • i redditi del nucleo familiare;
  • la composizione del nucleo stesso.

Qualsiasi variazione nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Il pagamento dell’Assegno è effettuato insieme alla rata di pensione.

Se la domanda viene presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di cinque anni precedenti (prescrizione quinquennale).

Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988, il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l'Assegno temporaneo di cui all'articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito dalla legge 112/2021.

Alla luce dell’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, a partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare è abrogato "limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153".

Per l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali, si precisa che a partire dal 1° marzo 2022, potrà essere riconosciuta esclusivamente nel caso di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro diversi dai figli, ossia il coniuge del richiedente, fratelli, sorelle e nipoti in linea collaterale.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento, è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (pdf 203KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.