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Disapplicazione massimale contributivo - Domanda

Il servizio permette l’invio della richiesta di disapplicazione del massimale contributivo per dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti, dal 1° gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie.

Rivolto a:
Categorie
Cittadini
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 29 dicembre 2022 Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2023

Cos'è

I lavoratori in servizio nel settore pubblico, che siano iscritti alla Gestioni previdenziali obbligatorie dal 1° gennaio 1996, possono richiedere la non applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile (previsto dall’articolo 2, comma 18, legge 335/95), sui periodi retributivi successivi alla data della domanda, qualora non siano state attivate per gli stessi lavoratori forme di previdenza complementare (articolo 21, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).

A chi è rivolto

Possono richiedere la disapplicazione del massimale contributivo le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  • dipendenti delle Autorità Amministrative Indipendenti;
  • dipendenti delle Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici;
  • personale in regime di diritto pubblico (es. magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, etc.) e altre categorie di dipendenti per il cui trattamento giuridico le norme legislative rinviano ad una delle categorie sopra richiamate.

Come funziona

La domanda di disapplicazione, inviata online, è presa in carico dall’operatore che procede all’istruttoria verificando:

  • la data di iscrizione e assicurazione previdenziale dal 1° gennaio 1996;
  • la non applicazione di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro nel settore in cui il dipendente presta servizio;
  • l’assenza di eventuali accrediti figurativi o domande di riscatto che determinino la modifica dello status di nuovo iscritto al 1° gennaio 1996.

Nel caso di accoglimento della domanda, la disapplicazione del massimale avrà effetto dal periodo retributivo successivo alla presentazione della domanda.

Qualora risultino successivamente attivate forme di previdenza complementare, il massimale sarà nuovamente applicato dal mese in cui si producono gli effetti dell’adesione del lavoratore interessato.

Il provvedimento, sia di accoglimento che di rigetto, è comunicato al datore di lavoro e all’interessato.

In caso di provvedimento di rigetto, è possibile presentare ricorso amministrativo entro 30 giorni al Comitato di Vigilanza della Gestione pubblica o, entro 90 giorni al Comitato della diversa Gestione privata presso cui il lavoratore risulta iscritto (di cui alla legge 88/1989).

Domanda

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda si presenta entro i seguenti termini:

  • per i dipendenti in servizio alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2019):
    • entro sei mesi dal 29 gennaio 2019, se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha superato il massimale contributivo (termine ultimo 29 luglio 2019);
    • entro sei mesi dalla data del superamento del massimale, se negli anni precedenti al 29 gennaio 2019 la retribuzione imponibile ai fini pensionistici non ha superato il massimale contributivo;
  • per i dipendenti assunti dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4/2019):
    • entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online, attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Fino al 30 giugno 2022 era possibile presentare la domanda tramite il modulo AP136.

Per maggiori informazioni consultare:

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.

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