Patto con l'utenza

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Strumenti di tutela

Di cosa si tratta

In questa sezione si trovano le informazioni sulla trasparenza dell’azione amministrativa, con particolare attenzione ai procedimenti amministrativi, all’accesso civico e all’accesso ai documenti amministrativi. Vengono inoltre trattati i temi del diritto di interpello e alla privacy, cosi come i ricorsi, i reclami e gli interessi legali.

Accesso civico

A seguito delle modifiche apportate al D. Lgs n. 33/2013 dal D. Lgs n. 97/2016, è stato possibile distinguere due forme di accesso civico:

  • Accesso civico ‘’semplice’’
  • Accesso civico ‘’generalizzato’’

 
1. Accesso civico semplice

L’Accesso civico semplice prevede la possibilità da parte di chiunque, senza alcuna limitazione, di acquisire tutte le informazioni tramite istanza all’amministrazione competente. Tutti possono richiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare. L’amministrazione, entro 30 giorni, dovrà rendere disponibili sul sito documenti, dati, informazioni, darne riscontro anche al cittadino e fornire l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il collegamento ipertestuale per accedere ai contenuti.

2. Accesso civico generalizzato

L’accesso civico generalizzato, come diritto esercitato senza alcuna limitazione e senza esplicita condivisione della motivazione da parte del richiedente, garantisce a chiunque di chiedere dati e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, oltre quelli già resi pubblici.

L'istanza esercitata deve indicare chiaramente il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto e può essere trasmessa per via telematica. Il procedimento per l’esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2, è regolato dall’articolo 5, comma 3 e seguenti, del d.lgs. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Accesso civico generalizzato: tutela

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di 30 giorni (articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni (articolo 5, comma 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Ricorsi

L’utente, sia personalmente che tramite intermediari, può sempre presentare ricorso amministrativo secondo termini e modalità previsti. In caso di reiezione del ricorso o decorsi i termini di legge senza che l’Istituto si sia espresso al riguardo è altresì possibile notificare il ricorso giurisdizionale alla sede competente sul provvedimento.

Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati

L'INPS, nel quadro generale del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ha avviato, negli ultimi anni, iniziative volte a razionalizzare l'organizzazione del lavoro e a realizzare economie di gestione. Inoltre, l'INPS ha predisposto una convenzione quadro, approvata con determinazione commissariale n. 119 del 18 luglio 2014, che disciplina l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati, con particolare attenzione agli Open data, gestiti dall'Istituto, categorizzati per argomento e fonte, liberamente accessibili, che possono essere consultati dai cittadini, utilizzati da operatori pubblici e privati per condurre ricerche o produrre soluzioni informatiche, o per agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.

Accesso ai documenti amministrativi

La richiesta di accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, società, associazioni, e anche ai portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, in relazione al documento per il quale si fa richiesta.

L’istanza di accesso dovrà essere motivata e compilata secondo il modulo disponibile sul sito dell’Istituto, ed inviata alla Struttura centrale o territoriale che conserva tutti i documenti.

Per scaricare il modulo:

Amministrazione trasparente > Attività e procedimenti > Tipologie di procedimento, al paragrafo “Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale e termini e modi per attivarli”, cliccando su “Richiesta di accesso ai documenti amministrativi”, oppure, Prestazioni e servizi > Moduli e digitando nella stringa di ricerca “Richiesta di accesso ai documenti amministrativi” o “MV06” (codice del modulo).

Diritto alla privacy

Il diritto alla privacy è il diritto alla protezione dei dati personali, è il diritto a ricevere un legittimo trattamento di tutti quei dati che restituiscono informazioni sulla persona. I dati personali possono rivelare aspetti anche particolarmente delicati di ogni persona, e quindi riconducibili alla tipologia di dati sensibili, ovvero idonei a rivelare lo stato di salute, le scelte politiche e l’orientamento sessuale di ognuno.

La legge pertanto assicura che i dati personali siano trattati in modo idoneo per tutelare la riservatezza del soggetto, al fine di prevenire comportamenti illegittimi a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il previo consenso scritto dell’interessato. Il contenuto che stai leggendo è stato estratto dalla Carta dei Servizi INPS, più informazioni in questo link

Interpello

Il diritto di interpello, secondo l’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124, garantisce agli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed ai consigli nazionali degli ordini professionali, di inviare quesiti di carattere generale alla Direzione Generale competente del Ministero stesso esclusivamente tramite posta ai seguenti indirizzi email:

Reclami

L’INPS al fine di mantenere un dialogo sempre trasparente e proattivo nei confronti dei cittadini e per promuovere un costante processo di miglioramento dei servizi offerti, consente all’utenza di usufruire di diversi punti di contatto, secondo una logica multicanale.

Ogni struttura, infatti, mette a disposizione dell’utenza un modulo per la segnalazione di disservizi o, semplicemente, per acquisire informazioni utili per aumentare i livelli di efficienza. 

I reclami, tutti registrati e gestiti anche ai fini del monitoraggio e del miglioramento costante della qualità dei servizi, possono inoltre essere indirizzati alla struttura INPS interessata tramite posta tradizionale, posta elettronica o Contact center chiamando il numero gratuito da rete fissa 803 164, oppure il numero 06 164 164 da rete mobile, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico. 

In caso di mancata risoluzione in tempo reale l’INPS garantisce una risposta al cittadino entro 20 giorni lavorativi oltre l’attivazione di tutte le iniziative possibili per rimuovere le cause dei disservizi segnalati.

Autotutela

Le modalità di riesame dei provvedimenti amministrativi, disciplinate dal “Regolamento di Autotutela” approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 27 settembre 2006 n. 275, consentono alla P.A., come strumento di Autotutela, di intervenire tempestivamente su decisioni amministrative errate e/o illegittime con l’obiettivo di perseguire la soddisfazione dell’utente e ridurre anche l’incidenza del contenzioso amministrativo/giudiziario.

Il riesame può avvenire:

  • su istanza dell’interessato;
  • in sede di precontenzioso amministrativo per rivedere in senso favorevole all’interessato le decisioni già adottate;
  • su iniziativa d’ufficio.

Interessi legali

Gli interessi legali sono di norma dovuti all’utente a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione (previdenziale e assistenziale), ovvero al perfezionamento del diritto, se successivo, laddove la domanda risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento.

Per tutti i casi di diversa decorrenza della maturazione del diritto, l’informazione è disponibile nella scheda relativa alla singola prestazione interessata.

Termini di prescrizione e decadenza dei diritti

Prescrizione e decadenza sono due istituti fondamentali del nostro diritto privato. La prima realizza l’estinzione di un diritto per il mancato compimento, in un determinato arco temporale, dell’esercizio del diritto medesimo. La legge (art. 2934 c.c. e ss.) stabilisce infatti che ogni diritto ha un periodo di tempo ben preciso per potere essere esercitato: se non lo si rispetta, il diritto svanisce, si estingue.

La prescrizione per le prestazioni erogate dall’Istituto opera generalmente decorsi cinque anni, ferme restando le eccezioni di legge che ne possono modificare i termini.

La decadenza, invece, non è legata all’inerzia del titolare, né alle condizioni soggettive del titolare del diritto: ciò che importa è il puro e semplice decorso del tempo. 

In linea generale, si può dire che per la prescrizione i termini sono lunghi, mentre per la decadenza sono brevi.