Cos'è
La pensione è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione.
A chi è rivolto
La pensione è rivolta ai ciechi parziali di qualunque età che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Come funziona
Decorrenza e durata
Ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il cittadino deve chiedere il riconoscimento dei requisiti sanitari inoltrando la domanda mediante il servizio denominato Invalidità civile - Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari.
Accertato il possesso dei requisiti sanitari e amministrativi previsti, la prestazione viene corrisposta per 13 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.
La pensione spetta anche dopo i 67 anni di età. Non è reversibile.
Quanto spetta
Per l’anno 2021 l’importo della pensione è di 287,09 euro e viene corrisposta per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 16.982,49 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento mentre, per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
La pensione spetta anche in caso di ricovero gratuito a carico dello Stato.
Domanda
Requisiti
Hanno diritto alla pensione non reversibile i ciechi parziali che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
- riconoscimento di cecità parziale con residuo visivo inferiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione, per causa congenita o contratta o infortunio sul lavoro e di servizio ma non in guerra;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza straniera comunitaria e iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- cittadinanza extracomunitaria e permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 del Testo Unico sull’immigrazione, anche se sprovvisti di permesso di lungo soggiorno;
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
La pensione è compatibile con qualunque prestazione a carattere diretto e con l’invalidità di guerra, di lavoro o di servizio. È inoltre compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Quando fare domanda
Per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.
A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo con il codice allegato, da inserire nella domanda di Accertamento sanitario che deve essere inoltrata all’INPS attraverso il servizio “Invalidità civile - Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”.
L’iter di riconoscimento si conclude con l’invio da parte dell’INPS del verbale di invalidità civile tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC, se fornito dall’utente e resta disponibile nel servizio Cassetta postale online.
Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 utilizzando il servizio Invalidità civile - Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche.
Sia per l’invio della domanda di Accertamento sanitario sia per la verifica dei requisiti socio-economici (modulo AP70), il cittadino può utilizzare autonomamente i servizi online del portale INPS, attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare domanda tramite gli enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Come fare domanda
Una volta ottenuto il certificato medico introduttivo e il codice allegato, la domanda si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare domanda tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
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