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Richiedere la rinegoziazione di un mutuo ipotecario (art. 21)

Il servizio permette di inviare la domanda per la rinegoziazione del tasso di un mutuo ipotecario per il titolare del mutuo iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 6 settembre 2019 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024

Cos’è

Il nuovo regolamento dei mutui ipotecari (approvato con determinazione del Commissario straordinario INPS 21 dicembre 2023, n. 109) prevede, la possibilità per il titolare del mutuo, iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, di richiedere la rinegoziazione del mutuo al tasso vigente al momento della richiesta.

La domanda di rinegoziazione:

  • comporta l'applicazione dei tassi approvati con determinazione del Commissario straordinario INPS 72/2023;
  • non consente il passaggio dal tasso fisso al tasso variabile e viceversa;

Per conoscere, invece,  le modalità di richiesta di variazione del tasso da variabile a fisso e viceversa, consultare la relativa scheda informativa.

A chi è rivolto

Si rivolge a:

  • gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • titolari di mutuo ipotecario.

Si applica a tutti i contratti di mutuo o surroga:

  • con ammortamento semestrale o trimestrale o mensile in regola con i pagamenti;
  • che al momento della presentazione della domanda hanno applicato un tasso di interesse diverso da quello approvato con la determinazione del Commissario straordinario INPS 72/2023.

Come funziona

La rinegoziazione (ex art 21):

  • viene predisposta dagli operatori del Credito della Sede/Polo regionale credito competente;
  • è firmata dal Direttore della Sede Provinciale/Sede Polo regionale credito/Sede Direzione Metropolitana di quest’ultima;
  • è sottoscritta dal mutuatario;
  • non prevede oneri per il mutuatario.

Il nuovo tasso (rinegoziato) troverà applicazione dopo:

  • l’accettazione del nuovo tasso rinegoziato;
  • la sottoscrizione dell’Atto di rinegoziazione.

Domanda

REQUISITI

Per accedere al beneficio occorre risultare in regola con tutti i versamenti, compresa la rata immediatamente precedente alla presentazione della domanda.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata ogni anno nelle seguenti finestre temporali:

  • dal 1° aprile al 30 aprile con accettazione entro il 31 maggio;
  • dal 1° ottobre al 31 ottobre con accettazione entro il 30 novembre.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online, tramite il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 30 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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