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Aziende del settore marittimo e volo
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Pubblicazione: 1 dicembre 2017 Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2025
Cos'è
Il Fondo di solidarietà bilaterale del Settore marittimo - SOLIMARE è stato istituito, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 giugno 2015, n. 90401, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2015, n. 189, che ha recepito il contenuto dell’accordo sindacale nazionale stipulato il 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, modificato e integrato dal Decreto Interministeriale 95933/2016, dal D.I. n. 99295/2017, nonché, da ultimo, dal D.I. 8 agosto 2023.
Al Fondo aderiscono tutte le imprese armatoriali, comprese le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione, a prescindere dalla consistenza dell’organico. Con la circolare INPS 11 febbraio 2016, n. 28 sono state fornite indicazioni per l’individuazione delle aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. Il limite dimensionale di accesso al Fondo è stato superato dal d.lgs. 148/2015 che, stabilendo l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, ha previsto l’adeguamento entro il 31 dicembre 2022 per i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, termine successivamente prorogato al 30 giugno 2023 (circolare INPS 16 gennaio 2023, n. 4).
Con l’accordo collettivo sottoscritto il 10 ottobre 2022 tra Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, le parti firmatarie hanno manifestato la volontà di:
- adeguare il Fondo alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 208, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- ampliare la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo;
- adeguare l’importo, la durata e la causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale.
Il Fondo provvede:
- all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
- al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria di ciascun lavoratore.
Dal 1° gennaio 2022, il Fondo assicura, in luogo dell’assegno ordinario e con le medesime modalità, la prestazione di assegno di integrazione salariale (circolare INPS 23 gennaio 2024, n. 16).
A chi è rivolto
Possono beneficiare della prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo tutti i lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, di imprese armatoriali, a prescindere dalla dimensione aziendale.
Dal 1° gennaio 2022, sono nuovamente compresi tra i beneficiari gli apprendisti di tutte le tipologie. Restano, invece, esclusi i dirigenti in quanto non espressamente ricompresi nel decreto istitutivo del Fondo. L’accesso all’assegno di integrazione salariale non è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di alcuna anzianità aziendale.
Come funziona
In seguito alla riforma, di cui alla legge 234/2021, sono state apportate delle modifiche al decreto legislativo 148/2015, che riguardano la disciplina della prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal FIS e dai Fondi di solidarietà; in particolare, si prevede che la prestazione sia garantita dal FIS e dai Fondi di solidarietà nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS), compreso il contratto di solidarietà.
La nuova disciplina del Fondo riconosce l’integrabilità di tutte le causali previste per i trattamenti di integrazione salariale, sia ordinaria che straordinaria. I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo SOLIMARE possono presentare istanze al Fondo per le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri di cui al decreto ministeriale 94033/2016 e successive modificazioni e integrazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda (circolare INPS 5 ottobre 2022 n. 109 e circolare INPS 23 gennaio 2024, n. 16).
Il decreto istitutivo del Fondo SOLIMARE prevede le seguenti durate massime: con riferimento alle integrazioni salariali per causali ordinarie (eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, nonché le situazioni temporanee di mercato), per un periodo pari alle durate previste dall'articolo 12 del d.lgs. 148/2015, mentre con riferimento alle causali straordinarie per un periodo pari alle durate previste dall'articolo 22 del d.lgs. 148/2015, comunque nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs. 148/2015.
Con riferimento alle causali straordinarie, nel rispetto delle durate massime previste, la singola domanda di prestazione non può riguardare interventi di volta in volta superiori ai 12 mesi, eventualmente prorogabili, in accordo ai limiti previsti dalla norma per le causali relative alla riorganizzazione aziendale e al contratto di solidarietà.
Le singole istanze con causale ordinaria possono riguardare invece, di volta in volta, periodi di 13 settimane continuative, eventualmente prorogabili fino a un massimo complessivo di 52 settimane nel biennio mobile di riferimento.
QUANTO SPETTA
Il decreto istitutivo del Fondo prevede che sia assicurata l’erogazione di un assegno di integrazione salariale in misura pari al trattamento di integrazione salariale vigente. La misura del beneficio dell’assegno di integrazione salariale è fissata all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.
Dal 1° gennaio 2022, viene applicato il limite di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento, per il calcolo del trattamento (circolare INPS 1° febbraio 2022, n. 18). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per l'industria. Per il 2024 l’importo rideterminato è pari a € 1.392,89 (circolare INPS 29 gennaio 2024, n. 25).
Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede a versare alla gestione d'iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta è utile per il conseguimento del diritto alla pensione (compresa quella anticipata) e per la determinazione della sua misura. Il valore retributivo da considerare per il calcolo dei contributi è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Le somme che occorrono per la copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento vigente nella gestione d'iscrizione dei lavoratori. La legge 234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà la norma di cui all’art. 3 comma 9, modificando in questo senso il dettato dell’art. 30 comma 9 del D. lgs. 148/2015, con decorrenza ex lege dal 1° gennaio 2022; pertanto, ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo SOLIMARE spetta, a decorrere da questa data, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi, fermo restando che, a far tempo dal 1° marzo 2022, la tutela in questione è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico.
Il pagamento delle prestazioni ai lavoratori beneficiari è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato dall'INPS o conguagliato da questo, secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio della prestazione di integrazione salariale deve essere effettuato, pena la decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.
Per i fondi di solidarietà il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto. I datori di lavoro, per il recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio possono avvalersi del flusso UNIEMENS, seguendo le modalità illustrate nella circolare INPS 10 agosto 2022, n. 97.
Il pagamento diretto della prestazione ai beneficiari può essere autorizzato, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, dal Comitato amministratore del Fondo esclusivamente nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, comprovate dalla presentazione della documentazione indicata nella circolare INPS 2 dicembre 2015, n. 197.
Il Fondo SOLIMARE non ha personalità giuridica: costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (circolare INPS n. 173 del 23 novembre 2017). Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, entro i limiti delle quali la prestazione è concedibile.
Per il finanziamento delle prestazioni e per la relativa contribuzione correlata è dovuto al Fondo un contributo ordinario mensile dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi e del restante personale dipendente delle imprese armatoriali, per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto. In caso di ricorso all'assegno di integrazione salariale, è inoltre dovuto al Fondo un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, sulla base del quale il Comitato amministratore può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione.
Le prestazioni sono autorizzate con delibera da parte del Comitato amministratore del Fondo. A seguito della delibera, è rilasciata la relativa autorizzazione di pagamento che è necessaria per l'erogazione del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro. Inoltre, viene stabilito il criterio di accesso alle prestazioni in base al così detto “tetto aziendale”, prevedendo che l’onere a carico del Fondo per l’erogazione della prestazione richiesta, sia determinato in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro partire dalla sua iscrizione al Fondo, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso datore di lavoro.
Domanda
REQUISITI
Per accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale devono essere rispettati, da parte del datore di lavoro richiedente, gli obblighi di informazione e consultazione sindacale.
L’impresa armatoriale che intende avvalersi dell’assegno di integrazione salariale è tenuta a darne comunicazione alle:
- associazioni datoriali;
- segreterie nazionali competenti;
- segreterie regionali competenti;
- rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo del 24 marzo 2014 (se esistenti).
In materia di informativa sindacale, trovano applicazione le indicazioni esposte con il messaggio 26 giugno 2023, n. 2372 per i datori di lavoro che accedono alla CIGO. Pertanto, anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo, non è obbligatorio produrre documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del d.lgs. 148/2015, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli in ordine alla veridicità della dichiarazione resa.
Con riferimento, invece, alla causale “contratto di solidarietà” è necessario allegare all’istanza il verbale di accordo corredato dall’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle parti firmatarie.
Dal 7 ottobre 2023, data di entrata in vigore della nuova disciplina del Fondo, possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale tutti i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo stesso, a prescindere dal numero di dipendenti (messaggio 27 settembre 2023, n. 3378).
Per non penalizzare i datori di lavoro ora ricompresi nell’ambito di applicazione del Fondo che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente, l’articolo 4, comma 2, del decreto 8 agosto 2023 ha introdotto una disposizione transitoria, che prevede un’applicazione graduale del meccanismo del tetto aziendale per questa tipologia di datori di lavoro per i primi cinque anni di iscrizione al Fondo. Nel dettaglio, non è previsto alcun limite per le prestazioni erogate nel 2023. Per gli anni successivi viene applicato il limite del tetto aziendale secondo i seguenti parametri:
- dieci volte la contribuzione dovuta nell’anno 2024;
- otto volte nell’anno 2025;
- sette volte nell’anno 2026;
- sei volte nell’anno 2026;
- cinque volte nell’anno 2028.
QUANDO FARE DOMANDA
Le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate dal datore di lavoro, nonché dai consulenti o intermediari abilitati, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l'irricevibilità temporanea della stessa.
Nel caso di presentazione oltre i 15 giorni si determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Le domande sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
COME FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata all'INPS dal datore di lavoro, nonché dai consulenti o intermediari abilitati, per ogni unità produttiva interessata, che può essere identificata con la nave, qualora questa presenti congiuntamente le caratteristiche di autonomia organizzativa o tecnico funzionale, svolgimento a bordo di un ciclo produttivo o di una fase di esso e assegnazione di un equipaggio in via continuativa (circolare INPS 19 maggio 1994, n. 155), esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio dedicato (messaggio 2 marzo 2016, n. 981).
Dal 30 settembre 2024 è possibile presentare domanda di assegno di integrazione salariale, erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo-SOLIMARE, anche accedendo alla piattaforma “OMNIA IS” (messaggio 25 settembre 2024 n. 3158). I datori di lavoro e i loro intermediari potranno inoltrare la domanda:
- avvalendosi del nuovo servizio;
- utilizzando l’attuale applicativo che sarà, temporaneamente, mantenuto in uso.
Gli adempimenti istruttori sono condotti a livello centrale dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, che gestisce l’intero flusso operativo e cura il successivo inoltro dell’istanza e degli esiti dell’istruttoria al Comitato amministratore del Fondo per l’adozione della relativa delibera.