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Sicurezza sociale internazionale: Accordo bilaterale con l'Australia
Informazioni che riguardano l’Accordo di sicurezza sociale che si applica ai lavoratori, loro familiari e superstiti che possono far valere periodi assicurativi in Italia e periodi di residenza ("Working life residence") in Australia.
Dettaglio
Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2024
L'Italia ha stipulato convenzioni e accordi bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati. L’Accordo con l’Australia è in vigore dal 1° ottobre 2000 e si applica ai lavoratori, nonché ai loro familiari e superstiti, indipendentemente dalla cittadinanza, che possono far valere periodi assicurativi in Italia e periodi di residenza (“Working life residence”) in Australia.
L’Accordo tra Italia e Australia
L'Accordo (pdf 281KB) tra l’Italia e l’Australia in materia di sicurezza sociale firmato il 13 settembre 1993, è entrato in vigore dal 1° ottobre 2000, con la legge di ratifica 24 marzo 1999, n. 101. Le disposizioni attuative dell’Accordo sono contenute nella relativa Intesa amministrativa (pdf 92KB).
Campo di applicazione e requisiti per la totalizzazione
Per quanto riguarda l’Italia, l'Accordo si applica ai regimi di sicurezza sociale dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (FPLD, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e Gestione Separata) nonché alle forme sostitutive dell’AGO (Fondi speciali).
Inoltre, l’Accordo si applica all’assicurazione per le prestazioni familiari e all’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
Il periodo minimo di contribuzione, necessario per totalizzare in Italia, è stabilito come segue:
- un anno per la pensione di vecchiaia;
- un anno per la pensione anticipata/prepensionamento;
- 15 anni per la pensione di anzianità/anticipata;
- un anno per l'assegno d'invalidità;
- un anno per la pensione d'inabilità;
- un anno per l'assegno privilegiato d'invalidità;
- un anno per la pensione privilegiata d'inabilità;
- un anno per la pensione ai superstiti.
Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dall'Australia in regime di convenzione bilaterale, si consiglia la consultazione del sito del Services Australia, Istituzione di sicurezza sociale australiana.
Per l'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi assicurativi in Italia possono essere totalizzati con i periodi di residenza in Australia, ma solo se sono state versate almeno 52 settimane di contributi da lavoro effettivo.
Non è prevista la totalizzazione multipla, cioè la possibilità di sommare ai periodi assicurativi italiani e australiani anche i periodi assicurativi maturati in Stati terzi che risultino legati a loro volta da convenzioni o accordi di sicurezza sociale sia all’Italia sia all’Australia.
Per la totalizzazione internazionale sono utili anche i periodi di residenza in Papua Nuova Guinea, equiparati ai periodi di residenza in Australia.
La domanda
L'interessato deve presentare la domanda di pensione utilizzando uno dei seguenti moduli presenti nell’apposita sezione modulistica: AUS/ITALY 1 (COD. CI 021) - "Domanda di pensione italiana per residenti in Australia" o AUS140IT (COD. CI 024) - "Domanda di pensione australiana per residenti in Italia".
Dal 1° luglio 2024, il formulario IA - Reddito e beni patrimoniali è stato accorpato al formulario AUS140IT (COD. CI 024) - "Domanda di pensione australiana per residenti in Italia", al fine di consentire una più rapida definizione della domanda.
Secondo quanto previsto dalla circolare INPS 27 dicembre 2011, n. 164, i residenti in Italia devono presentare la domanda di pensione in convenzione con l'Australia online sul sito INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e altri intermediari dell'Istituto autorizzati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione o della domanda di sola pensione estera, è necessario produrre la documentazione cartacea alla Struttura territoriale dell’INPS competente per residenza, che la trasmette poi all'Istituzione estera.
Per maggiori informazioni o eventuali altre necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli enti di patronato, riconosciuti dalla legge e abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche previdenziali e assistenziali.
I residenti in Australia con periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione al Centrelink, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla con i formulari previsti dall'Accordo al seguente polo INPS specializzato:
Direzione provinciale INPS Ancona
Via Ruggeri, 3
60131 - Ancona
Tel. +39 071 5081
PEC: direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it
Anche i residenti in Australia possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli enti di patronato locali, oltre che degli Uffici consolari.
Contatti Centrelink
Centrelink International Services
PO Box 7809
Canberra BC ACT 2610 Australia
Fax: +61 3 6222 2799
Normativa fiscale residenti all’estero
Messaggio
Accordo bilaterale di sicurezza sociale italo-australiano, entrato in vigore il 1° ottobre 2000. Novità per assicurati e pensionati
Circolari
Nuovo Accordo di sicurezza sociale italo- australiano firmato il 13 settembre 1993, ratificato con legge 24 marzo 1999, n. 101 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1999, S.O. n. 79/L) – Istruzioni operative
Sospensione dell'integrazione al trattamento minimo su pensioni in regime internazionale al raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel paese estero di occupazione. Estensione ad altri paesi convenzionati
Certificazione ex art.17 dell'accordo italo-australiano in materia di sicurezza sociale del 23 aprile 1986