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Riconoscimento dei contributi figurativi

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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2018

I contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi.

Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva.

Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo.

I contributi figurativi possono essere accreditati in alcuni casi su domanda del lavoratore, in altri d'ufficio, cioè automaticamente.

Accredito a domanda

Nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori privati, ad esempio, si possono accreditare a domanda i seguenti periodi:

Mentre, ad esempio, sono accreditati d'ufficio, senza specifica domanda, i contributi figurativi per i periodi durante i quali il lavoratore ha usufruito di:

  • Cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • contratto di solidarietà difensivi;
  • progetti di lavori socialmente utili per i quali il sussidio denominato “Assegno ASU” è corrisposto dall’INPS nei casi e con le modalità previste dalle specifiche disposizioni legislative e amministrative in materia;
  • indennità di mobilità;
  • indennità di disoccupazione;
  • indennità in ambito ASPI e NASPI;
  • assistenza antitubercolare a carico dell'INPS.

Con riferimento al sussidio denominato “Assegno ASU”, si precisa che la contribuzione figurativa, per attività svolta in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico degli Enti utilizzatori, può essere accreditata su domanda online da parte degli stessi Enti.

Nei confronti dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, per esempio, sono accreditabili a domanda i periodi in cui l'assenza dal lavoro è per i seguenti motivi:

Mentre, ad esempio, sono accreditabili d'ufficio i periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta, nonché i periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino, nei casi in cui non ci sia retribuzione.

Per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di accredito, si rinvia alle schede di informative di servizio.

AVVERTENZA

La presente scheda non ha pretesa di esaustività, ha funzione puramente esemplificativa, non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.